Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4887 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 4887 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso 11925-2022 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE;
– intimata – avverso la sentenza n. 790/2021 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 29/11/2021 R.G.N. 413/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/01/2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
Rilevato che
1. con sentenza n. 790/2021 la Corte di appello di Salerno ha dichiarato improcedibile l’appello proposta da NOME COGNOME avverso la sentenza di primo grado con la quale era stata respinta la domanda della detta lavoratrice intesa alla condanna della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, al
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 17/01/2024
CC
pagamento di somme a titolo di differenze retributive e di trattamento di fine rapporto ed alla conseguente regolarizzazione contributiva;
la statuizione di improcedibilità è stata fondata sulla mancata notifica alla società RAGIONE_SOCIALE dell’atto di gravame e del pedissequo decreto di fissazione dell’udienza di discussione; il giudice di appello ha infatti escluso, anche alla luce del principio di ragionevole durata del giudizio, la concessione a tal fine di un nuovo termine e rilevato che, non avendo l’appellante specificato le ragioni per le quali era incorsa nella omissione di notifica, non sussistevano i presupposti per la richiesta rimessione in termini;
per la cassazione della decisione ha proposto ricorso NOME COGNOME sulla base di un unico motivo; la parte intimata non ha svolto attività difensiva;
Considerato che
con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 153 c.p.c., degli artt. 4, 24 e 111 Cost. nonché omessa e contradditoria motivazione su un documento decisivo ai fini della controversia, rappresentato dall’attestazione rilasciata da tecnico informatico relativa al malfunzionamento del sistema informatico del procuratore della COGNOME; tale causa tecnica, come comprovato dall’attestazione richiamata, aveva impedito al sistema informatico dello studio legale del procuratore della originaria ricorrente di ricevere la comunicazione di cancelleria relativa alla fissazione della udienza di discussione e di procedere, quindi, alla notificazione d ell’atto di gravame; invero , il sistema informatico del procuratore era stato vittima di infezione da malware di tipo ransonware diffusasi tramite mail infetta e poi propagatasi tramite LAN; ciò aveva
provocato, nonostante i dispositivi antivirus, la criptazione di tutti i dati allocati sugli hard disk dei computer presenti nello studio; tanto, secondo parte ricorrente configurava un legittimo impedimento giustificativo della rimessione in termini dell’appellante, ai sensi dell’art. 153, comma 2, c.p.c.. Osservava, inoltre, parte ricorrente, che l’applicazione del principio della ragionevole durata del processo ex art. 111 doveva essere contemperata con il principio del ‘giusto processo’ alla luce del quale era possibile, pur in assenza di notifica, concedere alla parte un termine per provvedere all’incombente;
2. il motivo è inammissibile;
2.1. secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nelle controversie di RAGIONE_SOCIALE in grado d’appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza determina l’improcedibilità dell’impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo del RAGIONE_SOCIALE di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l’instaurazione del contraddittorio ( v. tra le altre, Cass. n. 6159/2018, Cass. n. 9597/2011, Cass. n. 20613/2013, Cass. Sez. Un. n. 20604/2008);
2.2. in ordine alla rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., il giudice di legittimità ha precisato che tale istituto presuppone la sussistenza in concreto di una causa non imputabile, riferibile cioè ad un evento che presenti il carattere dell’assolutezza, e non già ad un’impossibilità relativa, né tantomeno ad una mera difficoltà
(Cass. n. 25228/2023, Cass. Sez. Un. 27773/2020); in questa prospettiva ha escluso che il malfunzionamento della rete informatica dello studio professionale, addebitata dal ricorrente ad un “virus” informatico che avrebbe criptato tutti i dati ed impedito l’accesso all’ “account” di posta elettronica, addotto dal difensore a giustificazione dell’istanza di rimessione in termini, fosse riconducibile ad un fattore estraneo alla parte, avente i caratteri dell’assolutezza e idoneo, in via esclusiva, a causare la tardività dell’impugnazione (Cass. n. 19384/2023);
2.3. tanto premesso, secondo quanto si evince dalla sentenza impugnata, l’appellante , nelle note di trattazione scritta, aveva chiesto al Collegio un nuovo termine per provvedere alla notifica limitandosi ad allegare che ‘per cause tecniche, decorrevano i termini per la notifica dell’atto alla parte resistente ‘ ; dalla motivazione della decisione non si evince quindi che il procuratore dell’appellante avesse chiarito lo specifico malfunzionamento del sistema informatico, determinato da virus; tantomeno si evince l’esistenza di un’attestazione di tale situazione rilasciata da tecnico informatico, prodotta a supporto della richiesta di rimessione in termini. A fronte della ricostruzione del giudice di appello, costituiva pertanto onere dell’odierna ricorrente dimostrare che, contrariamente a quanto affermato in sentenza, vi era stata tempestiva allegazione ed indicazione alla Corte di merito della specifica causa – malfunzionamento del sistema informatico -che aveva impedito la ricezione della comunicazion e della fissazione dell’udienza di discussione e che essa era stata documentata a mezzo della richiamata attestazione del tecnico informatico;
2.4. parte ricorrente si è sottratta a tale onere in quanto, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per
cassazione ed in particolare dell’art. 366, comma 1 n. 6 c.p.c., ha omesso di trascrivere, nelle parti di pertinenza, il contenuto delle note scritte di secondo grado nelle quali ascriveva la mancata notifica del ricorso in appello al dedotto il malfunzionamento del sistema informatico; ha mancato inoltre di trascrivere il contenuto dell’ asserita attestazione del tecnico informatico, con la indicazione topografica della relativa sede di produzione nell’ambito del giudizio di merito, impedendo a questo Collegio ogni verifica sulla valutazione di genericità espressa dalla Corte di merito, in relazione alle ragioni che avevano determinato la mancata notifica dell’atto di appello a controparte (Cass. n. 29093/2018, Cass. n. 16900/2015, Cass. n. 26174/2014);
non si fa luogo al regolamento delle spese di lite non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello – ove dovuto – per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese di lite.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, d ell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 17