Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 6252 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 6252 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 29244 -2022 proposto da:
AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso il suo in Grottaglie, rappresentata e difesa da sé stessa, con indicazione dell’ indirizzo pec;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore
– intimato –
avverso l’ordinanza n. repert. 3517/2022 del 4/10/2022, resa dal TRIBUNALE DI TARANTO IN DATA 1/10/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/11/2023 dal consigliere COGNOME;
lette le memorie della ricorrente.
FATTI DI CAUSA
Con ordinanza del 1/10/2022, il Tribunale di Taranto ha accolto l’opposizione ex art. 170 d .P.R. 115/2002 dell’AVV_NOTAIO avverso il decreto dell’8/11/2021 con cui le erano stati liquidati Euro 700,00 per le prestazioni rese nello svolgimento di patrocinio a carico dello Stato e in favore di NOME COGNOME, relativo a giudizio di separazione personale; il Giudice delegato ha compensato le spese in considerazione della mancata opposizione del Ministero -non costituitosi – alla domanda.
Il Tribunale, tuttavia, ha statuito in merito, provvedendo al riconoscimento di un maggior importo, sebbene il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti non fossero mai stati notificati al Ministero della Giustizia dall’opponente e quest ‘ultima avesse richiesto, depositando tempestiva memoria, un nuovo termine per provvedere all’instaurazione corretta del contraddittorio.
Avverso quest’ordinanza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; il Ministero della Giustizia non ha svolto difese.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., NOME COGNOME ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell’art. 170 d.P.R. 115/2002 e 15 d.lgs 150/2011, e, in riferimento ai n. 3 e 4, per violazione degli art. 111 Cost e 101 cod. proc. civ., per avere il Tribunale pronunciato l’ordinanza in difetto di instaurazione del contraddittorio, nonostante la sua domanda di concessione di un nuovo termine per provvedere alla rinnovazione della notifica del ricorso e del decreto di comparizione.
1.1. Il motivo è ammissibile ex art. 101 e 161 comma I cod. proc. civ., non ostandovi il terzo comma dell’art. 157 cod. proc. civ., secondo cui la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa.
La norma, infatti, si riferisce soltanto ai casi nei quali la nullità non possa pronunciarsi che su istanza di parte e non riguarda le ipotesi in cui, invece, questa debba essere rilevata d’ufficio; conseguentemente, non trova applicazione quando, come nel caso di mancata instaurazione del contraddittorio, la nullità si ricolleghi ad un difetto di attività del giudice, cui incombeva l’obbligo di adottare un provvedimento per assicurare il regolare svolgimento nel processo. (cfr. Cassazione civile, sez. III, 07/06/2023, n. 16137, in ipotesi di litisconsorzio).
A ciò deve aggiungersi che il termine fissato nel decreto di comparizione ex art. 15 d.lgs 150/2011 non è perentorio, ma ordinatorio, come già stabilito da questa Corte nella vigenza del rito precedente di cui al l’art. 1 70 d.p.r. n. 115/2002 (Sez. 2,
Sentenza n. 28420 del 19/12/2013), sicché la richiesta di concessione di un nuovo termine è accoglibile, pur in ipotesi di notifica omessa, perché il ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso nel regime introdotto dall’art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 – come già nella vigenza della l. n. 319 del 1980 -, non è atto di impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso: il giudice adito, infatti, ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell’istante – con il solo obbligo di non superare la somma richiesta, in applicazione del principio di cui all’art. 112 cod. proc. civ. – e di regolare le spese secondo il principio della soccombenza (Cass. Sez. 6 – 2, n. 1470 del 22/01/2018; cfr. Sezioni Unite n. 8516 del 2012).
Ciò precisato, al motivo la ricorrente ha interesse perché il Ministero, trattandosi di inesistenza della notifica, la potrebbe far valere con impugnazione ex art. 327 II comma cod. proc. civ.; l’ interesse è, inoltre, esistente anche ai fini della statuizione sulle spese processuali.
Dall’accoglimento del primo motivo consegue l’assorbimento del secondo motivo, articolato in relazione al n. 5, con cui la ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 92 cod. proc. civ. proprio perché la statuizione di compensazione si è fondata sul presupposto erroneo che il Ministero restando contumace non si fosse opposto alla domanda.
Il ricorso è, perciò, accolto e l’ordinanza impugnata deve essere cassata, con rinvio al Presidente del Tribunale di Taranto, anche per le spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso , cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Taranto anche per le spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della