Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 2285 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 2285 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso n. 96/2025 r.g. proposto da:
NOME COGNOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, tutti in qualità di soci della RAGIONE_SOCIALE, medio tempore cancellata dal Registro delle Imprese, elettivamente domiciliati in Ancona, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che li rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso.
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Milano, alla INDIRIZZO, in persona del procuratore speciale AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Roma, al INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO.
-controricorrente –
avverso la SENTENZA, n. 1478/2024, emessa da CORTE D’APPELLO di ANCONA il 14/10/2024.
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 21/01/2026 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Con atto ritualmente notificato il 7 giugno 2017, RAGIONE_SOCIALE citò RAGIONE_SOCIALE innanzi al Tribunale di Ancone in relazione al rapporto di c/c n. 40025996, lamentandone la carenza di forma scritta, l’ indebita applicazione di interessi ultralegali, anatocismo ed usura, e formulando domanda di ripetizione di € 71.214,14 e di risarcimento del danno per € 20.000,00.
Costituitasi la convenuta, che contestò le avverse pretese e chiese, in via riconvenzionale, la condanna dell’attrice al pagamento del saldo debitore di quel conto al 4 luglio 2016, pari ad € -36.365,72 , l’adito tribunale, con sentenza n. 67 del 2021, accolse parzialmente la domanda di RAGIONE_SOCIALE e rideterminò il saldo del conto corrente predetto in negativo per €. 16.326,88; condannò, in via riconvenzionale, la menzionata società al pagamento, in favore di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE della somma di €. 16.326,88, oltre interessi, al tasso contrattuale, a decorrere dal 6 giugno 2017 f ino all’effettivo soddisfo; compensò integralmente le spese di giudizio, ponendo quelle di c.t.u., come già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico delle parti in via solidale.
Pronunciando sul gravame promosso contro quella decisione da RAGIONE_SOCIALE, l’adita Corte di appello di Ancona, con sentenza del l’11/14 ottobre 2024, n. 1478, resa nel contraddittorio con RAGIONE_SOCIALE, così dispose: « I n parziale accoglimento dell’appello, condanna RAGIONE_SOCIALE all’immediato pagamento, in favore di RAGIONE_SOCIALE, degli interessi legali maturati sulla somma di euro 16.326,88 dal 6.6.2017 al saldo; conferma la condanna di RAGIONE_SOCIALE all’immediato pagamento, in favore di RAGIONE_SOCIALE, della somma di euro 16.326,88 e le ulteriori statuizioni decisionali della sentenza impugnata; ».
Per quanto qui di interesse, quella Corte respinse il primo motivo di gravame (con cui era stato ascritto al tribunale di avere ritenuto soddisfatto il requisito della forma scritta ad substantiam , imposto dall ‘art. 117, comma 1, del T.U.B., nonostante la scrittura privata del 12 marzo 2003 recasse la sola sottoscrizione dell’amministratore di RAGIONE_SOCIALE e malgrado la carenza di prova dell’avvenuta consegna della scrittura privata a quest’ultima ) richiamando i principi di Cass. n. 28500 del 2023 e Cass., SU, n. 898 del 2018, ed assumendo che RAGIONE_SOCIALE aveva fornito piena esecuzione al rapporto negoziale derivante dal contratto di conto corrente bancario, così da manifestare con assoluta univocità il proprio consenso. Inoltre, considerò irrilevante la circostanza della carenza di prova circa l’avvenuta consegna della scrittura privata a RAGIONE_SOCIALE perché: i ) la consegna della copia del contratto non interferiva con la fase genetica del contratto, attenendo, invece, ad un momento successivo che già postulava l’avvenuto perfezionamento della fattispecie negoziale e, dunque, si colloc ava nella fase esecutiva, così da sottintendere unicamente una obbligazione a carico della banca, il cui inadempimento non comportava ricadute caducanti ma, eventualmente, la sola responsabilità contrattuale dell’intermediario ; ii ) anche ove, per mera ipotesi, si fosse voluto ritenere che dalla mancata consegna della scrittura privata ‘ monofirma ‘ fosse conseguita la nullità del contratto di conto corrente bancario, nondimeno, in tema di azione di indebito oggettivo e di accertamento del saldo rettificato, sarebbe gravata in capo all’attore l’onere della prova della carenza di adeguata giustificazione causale del pagamento effettuato; ebbene, la RAGIONE_SOCIALE, disattendendo il proprio onus probandi , non aveva provato la circostanza della mancata consegna della scrittura privata. « Ciò tampoco è avvenuto in via presuntiva e, anzi, il fatto che la banca abbia palesato la disponibilità dell’esemplare recante la sola sottoscrizione de ll’amministratore di RAGIONE_SOCIALE consente, ad avviso del Collegio, l’attivazione di un percorso inferenziale di segno inverso, volto a disvelare che l’altro esemplare, quello recante presuntivamente la sottoscrizione dell’istituto di credito e non più nella disponibilità di quest’ultimo, sia stato consegnato al cliente nel 2003 ».
Per la cassazione di questa sentenza NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME, tutti in qualità di soci della RAGIONE_SOCIALE, medio tempore cancellata dal Registro delle Imprese, hanno proposto ricorso affidandosi a tre motivi. Ha resistito, con controricorso, RAGIONE_SOCIALE s.p.a.
In data 11/14 aprile 2025, il consigliere delegato ha depositato una proposta di definizione anticipata del giudizio ex art. 380bis cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Con istanza del 23 maggio 2025, NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME hanno chiesto la decisione del loro ricorso, ex art. 380bis .1 cod. proc civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I formulati motivi di ricorso sono rubricati, rispettivamente:
I) « Violazione dell’ art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. e violazione dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. » . Si contesta l’assunto della corte distrettuale secondo cui il contratto di conto corrente, benché sottoscritto dalla sola cliente, era purtuttavia valido ed efficace in base al principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte sul contratto cd. monofirma . Si deduce che « il principio di diritto che ha consacrato la validità dei contratti monofirma, ossia recanti la sola firma del cliente sul modulo della banca, risulta essere stato richiamato, per il caso in esame, nella cornice di un errore di percezione sul tema oggetto di discussione che non verteva sulla validità o meno del contratto monofirma, bensì sul ben diverso fatto che la Banca aveva tr asgredito all’obbligo di consegnare al cliente una copia del contratto »;
II) « Violazione dell’art. 117 TUB, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. e violazione dell’ art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. ». Si censura l’assunto della corte dorica, « oltretutto fuorviata da un richiamo giurisprudenziale inappropriato », secondo cui la consegna non riguardava il momento genetico del contratto, ma si collocava nella fase successiva, ovvero quella esecutiva, e, dunque, tale da non poter comportare ricadute caducanti;
III) « V iolazione dell’art. 117 TUB, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. e violazione dell’ art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. V iolazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. ». Si contestano le affermazioni della corte territoriale per cui la mancata consegna del contratto avrebbe dovuto essere provata dal correntista e che, comunque, la presunzione dell’avvenuta consegna sarebbe stata offerta dal fatto che era stata la banca ad offrire la copia del documento sottoscritto dalla correntista.
Va rilevato, innanzitutto, che la menzionata proposta ex art. 380bis cod. proc. civ. ha il seguente tenore:
« 1. In virtù del principio della cd. ragione più liquida, è possibile soprassedere, in questa sede, dall’esame dell’eccezione di carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti, come formulata dalla controricorrente, posto che i tre formulati motivi di ricorso, scrutinabili congiuntamente perché chiaramente connessi, si rivelano complessivamente inammissibili alla stregua dirimenti considerazioni di cui appresso.
1.1. La decisione oggi impugnata ha ritenuto, da un lato, che la consegna della copia del contratto di conto corrente contemplata dall’art. 117, comma 1, T.U.B, ‘lungi dall’interferire con la fase genetica del contratto, attiene ad un momento successivo che, invero, già postula l’avvenuto perfezionamento della fattispecie negoziale e, dunque, si colloca nella fase esecutiva, sì da sottintendere unicamente una obbligazione a carico della banca, il cui inadempimento non comporta ricadute caducanti ma può comportare la sola responsabilità contrattuale dell’intermediario (in tal senso, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 18230 del 03/07/2024) ‘; dall’altro, che, ‘ anche qualora per mera ipotesi si volesse ritenere che dalla mancata consegna della scrittura privata ‘monofirma’ consegua la nullità del contratto di conto corrente bancario, nondimeno RAGIONE_SOCIALE, disattendendo il proprio onere probatorio, non ha provato la circostanza della mancata consegna della scrittura privata. Ciò tampoco è avvenuto in via presuntiva e, anzi, il fatto che la banca abbia palesato la disponibilità dell’esemplare recante la sola sottoscrizione dell’amministratore di RAGIONE_SOCIALE consente, ad avviso del Collegio, l’attivazione di un percorso inferenziale di segno inverso, volto a
disvelare che l’altro esemplare, quello recante presuntivamente la sottoscrizione dell’istituto di credito e non più nella disponibilità di quest’ultimo, sia stato consegnato al cliente nel 2003′ .
1.1. La prima, ed assolutamente prevalente, delle rationes decidendi appena esposte si rivela del tutto coerente con la consolidata e qui condivisa giurisprudenza di questa Corte ( cfr. ex aliis , Cass. n. 18230 del 2024; Cass. n. 2711 del 2025) secondo cui deve escludersi che la mancata consegna del documento contrattuale integri una nullità, e tantomeno una nullità rilevabile di ufficio.
Vero è che le Sezioni Unite (con pronuncia resa in materia di intermediazione finanziaria, ma pacificamente riferibile anche ai rapporti bancari: cfr., da ultimo, Cass. 12 ottobre 2023, n. 28500) hanno affermato che il vincolo di forma imposto dal legislatore (cfr. art. 23, comma 1, T.U.F e art. 117, comma 1, T.U.B.) è ‘ composito, in quanto vi rientra, per specifico disposto normativo, anche la consegna del documento contrattuale ‘ (Cass., SU, n. 898 del 2018, in motivazione). L’affermazione è tuttavia (come si legge proprio in Cass. n. 18230 del 2024, richiamata dalla corte dorica) ‘ da intendere nel senso che la protezione del cliente si attua, nella fase di perfezionamento del contratto, anche attraverso la consegna del relativo documento. La norma contempla, difatti, uno specifico obbligo dell’istituto di credito che è complementare al vincolo di forma e che è finalizzato ad agevolare l’esercizio dei diritti da parte del cliente. In passato, questa Corte ha avuto occasione di rilevare, se pure con riferimento alla materia dell’intermediazione finanziaria, che la mancata consegna del contratto non pone un problema di validità dello stesso . La conclusione è da confermare in tema di contratti bancari. Può osservarsi, al riguardo, che l’art. 117, comma 3, t.u.b., commina la nullità del contratto per inosservanza della forma prescritta; dal comma 2 dello stesso articolo si ricava, poi, che la ‘forma’ presa in considerazione dal legislatore è integrata dalla veste esteriore del contratto, mentre vi resta
estranea la consegna dello scritto. A fronte della prescrizione di carattere generale, contenuta nel primo comma, per cui i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato al cliente, il secondo comma dispone, infatti, che il CICR può preve dere che ‘per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possono essere stipulati in altra forma’: locuzione, questa, in cui il termine ‘forma’ è evidentemente da intendere nell’accezione tradizionale, come mezzo attraverso cui è manifestato il reciproco consenso delle parti quanto alla conclusione dell’affare; in altre parole, la ‘altra forma’ è la forma diversa da quella scritta. Da una interpretazione sistematica dell’art. 117 si ricava, dunque, che la nullità di cui al comma 3 presidia l’osservanza della prescrizione attinente alla modalità espressiva dell’accordo, non anche l’adempimento dell’obbligo di consegna dello scritto. Appurato che la consegna non incide sulla validità del contratto, deve trovare applicazione l’insegnamento per cui, ove no n altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch’esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte di responsabilità (Cass. Sez. U. 19 dicembre 2007, nn. 26724 e 26725). In conclusione, in materia bancaria la mancata consegna del documento contrattuale non è produttiva di alcuna nullità ‘ .
Nessuno dei motivi in esame -pure volendosi prescindere dal rilievo che gli stessi prospettano genericamente e cumulativamente vizi di natura eterogenea (errores in procedendo ed errores in iudicando ), in contrasto con la tassatività dei motivi di impugnazione per Cassazione e con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare, all’interno di ciascun motivo, le singole censure ( cfr., ex aliis , anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 8671, 3284 e 2115 del 2025; Cass. nn. 33778, 26383 e 4979 del 2024; Cass. nn. 35782, 30878, 27505 e 4528 del 2023; Cass. nn. 35832 e 6866 del 2022) -offre argomenti, realmente significativi, idonei ad indurre ad un ripensamento del descritto indirizzo ermeneutico.
Pertanto, diventano irrilevanti le censure (evidentemente dirette contro la seconda delle già descritte rationes decidendi ), come argomentate degli artt. 115 (anche laddove si paventa un travisamento della prova, nella specie essendosi chiaramente al di fuori del limitato perimetro delineato da Cass., SU, n. in relazione a tale tipo di vizio) e 116 cod. proc. civ., nonché quella di violazione dell’art. 2697 cod. civ. Invero, ove la corrispondente motivazione della sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata sul punto, l’omessa o inefficace impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in alcun caso l’annullamento, in parte qua, della sentenza ( cfr., ex multis , anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 5102 del 2024; Cass. n. 4067 del 2024; Cass. n. 26801 del 2023; Cass. n. 4355 del 2023; Cass. n. 4738 del 2022; Cass. n. 22697 del 2021; Cass., SU, n. 10012 del 2021; Cass. n. 3194 del 2021; Cass. n. 15075 del 2018; Cass. n. 18641 del 2017; Cass. n. 15350 del 2017)» .
3. Il Collegio reputa affatto condivisibile tali conclusioni, che, pertanto, ribadisce interamente, facendole proprie, altresì rimarcando che: i ) come recentemente chiarito da Cass., SU, n. 19750 del 2025, l’estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non comporta anche quella dei relativi crediti, che costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci, salvo che il creditore abbia manifestato in modo inequivoco, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore, e sempre che quest’ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare, non risultando, peraltro, sufficiente, a tal fine, la mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione, la quale non giustifica di per sé la presunzione dell’avvenuta rinunzia allo stesso, incombendo sul debitore convenuto in giudizio dall’ ex -socio – o nei cui confronti quest’ultimo intenda proseguire un giudizio promosso dalla società – l’onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti necessari per l’estinzione del credito. Ne
consegue l’infondatezza dell’eccezione pregiudiziale di carenza di legittimazione degli odierni ricorrenti come sollevata dalla banca controricorrente; ii ) nemmeno persuade quanto esposto dai ricorrenti nella loro memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ., atteso che la giurisprudenza di legittimità richiamata nella proposta ex art. 380bis cod. proc. civ., circa le conseguenze della mancata consegna (se provata) del contratto di cui si discute ha trovato ulteriore conferma nella recente Cass. n. 31751 del 2025 ( cfr ., amplius , in motivazione, pag. 16 e ss.), che ha ribadito, ancora una volta, il principio per cui, in materia bancaria la mancata consegna del documento contrattuale non è produttiva di alcuna nullità.
In conclusione, quindi, l’odierno ricorso di NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME, tutti in qualità di soci della RAGIONE_SOCIALE, medio tempore cancellata dal Registro delle Imprese, deve essere dichiarato inammissibile, restando a loro carico, in via solidale, le spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla costituitasi controricorrente.
4.1. Poiché il giudizio è definito in conformità della proposta ex art. 380bis , comma 1, cod. proc. civ. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), va disposta la condanna della parte istante a norma dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.
Vale rammentare, in proposito, che, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380bis , comma 3, cod. proc. civ. (pure novellato dal menzionato d.lgs. n. 149 del 2022) -che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ. -codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente ( cfr . Cass., SU, n. 28540 del 2023; Cass. nn. 11346 e 16191 del 2024). Pertanto, non ravvisando il Collegio (stante la complessiva ‘tenuta’ del provvedimento della PDA rispetto alla motivazione necessaria per confermare l’inammissibilità del ricorso) ragioni p er discostarsi dalla
suddetta previsione legale ( cfr ., in motivazione, Cass., SU, n. 36069 del 2023), i ricorrenti suddetti, vanno condannati, in solido tra loro, nei confronti della costituitasi controricorrente, al pagamento della somma equitativamente determinata di € 7.000,00, oltre che al pagamento dell’ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
4.2. Deve darsi atto, infine, -in assenza di ogni discrezionalità al riguardo ( cfr . Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 -che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei medesimi ricorrenti, in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre « spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento ».
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto da NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME, tutti in qualità di soci della RAGIONE_SOCIALE, medio tempore cancellata dal Registro delle Imprese, e li condanna al pagamento, in solido tra loro, delle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida, in favore della controricorrente costituitasi, in € 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi, liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.
Condanna i medesimi ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 7.000,00 in favore della costituitasi controricorrente e di una ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME, tutti in qualità di soci della RAGIONE_SOCIALE, medio tempore cancellata dal Registro delle Imprese, in solido tra loro,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 21 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME