Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6409 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6409 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/03/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 13587/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, domiciliati ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, e per essa la mandataria RAGIONE_SOCIALE, nella qualità di procuratrice della società, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME;
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 915/2022 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 07/03/2022; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023
dalla Consigliera NOME COGNOME.
Rilevato che
La società RAGIONE_SOCIALE convenne in giudizio, avanti al Tribunale di Napoli, i sigg. NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME al fine di sentir ivi nei confronti dei medesimi dichiarare la nullità ex art. 1414 c.c. o, in via subordinata, l’inefficacia ex art. 2901 c.c. dei seguenti atti: a) atto di compravendita del 30 luglio 2008 con cui NOME COGNOME aveva ceduto l’immobile sito in Portici a NOME COGNOME; b) atto di trasferimento del 14 luglio 2008 di diversi cespiti immobiliari siti in Portici da parte di NOME COGNOME nei confronti di NOME COGNOME; c) atto di vendita immobiliare sempre del 14 luglio 2008 con cui NOME COGNOME ha venduto a NOME COGNOME diverse unità immobiliari.
Il Tribunale di Napoli accolse la domanda della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, con sentenza successivamente confermata dalla Corte di Appello di Napoli con la sentenza n. 915 del 7 marzo 2022.
Avverso la suindicata sentenza della corte di merito i sigg. COGNOME COGNOME COGNOME propongono ricorso per cassazione, sulla base di due motivi.
Resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.a., che ha presentato anche memoria.
Considerato che
Va pregiudizialmente rilevato che non risulta comunicato l’avviso dell’odierna udienza al difensore dei ricorrenti.
Deve pertanto disporsi il rinvio a nuovo ruolo per la fissazione di nuova udienza.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza