Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28302 Anno 2023
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28302 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/10/2023
composta dai signori magistrati:
Oggetto:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI (ART. 617 C.P.C.)
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
Ad. 19/09/2023 C.C.
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
R.G. n. 2174/2022
ha pronunciato la seguente
Rep.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 2174 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da
NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) in proprio e in qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA) rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE
F735O)
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 12086/2021, pubblicata in data 13 luglio 2021 (e notificata in data 8 novembre 2021);
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 19 settembre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Roma ha intimato a NOME precetto di rila-
scio di un immobile dalla stessa già conAVV_NOTAIOo in locazione, sulla base di titolo esecutivo di formazione giudiziale, all’esito di un giudizio di cognizione iniziato nelle forme del procedimento della convalida di sfratto e poi proseguito con il rito ordinario. L’intimata ha proposto opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. .
L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Roma.
Ricorre NOME, sulla base di tre motivi.
Resiste con controricorso La RAGIONE_SOCIALE.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’a rt. 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Nullità della sentenza impugnata (a norma dell’ art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.) in relazione agli artt. 101, 136, 137, 152, 159, 176 c.p.c. ».
La ricorrente deduce che non le sarebbe stato mai comunicato il provvedimento -emesso dal giudice di primo e unico grado fuori udienza, precisamente all’esito di una udienza svoltasi nelle forme della ‘trattazione scritta’, ai sensi dell’art. 221, comma 4, del decreto-legge n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020 -con il quale era stata fissata l’udienza di discussione orale della caus a, ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., alla quale essa ricorrente non è stata, quindi, messa in condizione di partecipare.
Il motivo è fondato.
Emerge dagli atti che il giudice istruttore (di primo e unico grado) aveva assegnato alle parti i termini di cui all’art. 183,
comma 5, c.p.c., e fissato l’udienza del 17 giugno 2021 per la decisione sulle istanze istruttorie. Con successivo provvedimento, aveva poi disposto che tale udienza fosse tenuta in ‘ modalità scritta ‘, ai sensi dell’art. 221, comma 4, del decreto-legge n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020, assegnando alle parti termine per il deposito di note scritte di udienza e avvisandole espressamente che « verrà aAVV_NOTAIOato fuori udienza il provvedimento necessario all’ulteriore corso del giudizio e la data dell’udienza fissata costituirà il momento a partire dal quale il giudice dovrà emettere l’opportuno provvedimento ».
Tale provvedimento è stato poi effettivamente aAVV_NOTAIOato il 18 giugno 2021.
Con esso , rigettata l’istanza di sospensione dell’efficacia del precetto, il giudice ha così disposto: « rinvia la causa per discussione e decisione ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. all’udienza del 7.7.2021, ore 8.30, che si terrà con trattazione scritta ai sen si dell’art. 221, comma 4, d.l. 34/2020, convertito in legge 77/2020, con termine per note conclusive e di trattazione scritta fino al 30.6.2021 ».
Il provvedimento, però, sebbene emesso fuori udienza, non è mai stato comunicato alla ricorrente dalla Cancelleria, come impone l’art. 134 c.p.c..
Evidentemente, ciò non ha consentito alla ricorrente di conoscere la data dell’udienza di discussione e, quindi, di parteciparvi (nella forma disposta dal giudice, cioè mediante il deposito RAGIONE_SOCIALE note conclusive e di trattazione scritta nel termine anteriore alla data dell’udienza figurata fissata).
Non può essere revocato in dubbio che:
– la cd. udienza figurata, cioè quella che è sostituita dalla ‘ trattazione scritta ‘, nei casi in cui la legge lo consente, dà luogo ad un provvedimento emesso dal giudice ‘ fuori udienza ‘, come del resto, nella specie, era anche stato espressa-
mente indicato e comunicato alle parti nello stesso provvedimento che aveva disposto tale forma di trattazione;
di conseguenza, detto provvedimento va sempre comunicato ai sensi dell’art. 134 c.p.c.;
la mancata comunicazione del provvedimento in questione equivale alla mancata comunicazione di un provvedimento emesso fuori udienza con il quale viene fissata una nuova udienza.
Secondo l’i ndirizzo di questa Corte, in caso di mancata comunicazione dell’ordinanza dell’istruttore pronunciata fuori udienza che dispone per la sua prosecuzione si determina la nullità di tutti gli atti successivi del processo (cfr., ad es.: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14735 del 21/11/2001, Rv. 550478 -01; Sez. 3, Sentenza n. 5758 del 10/03/2009, Rv. 607051 -01; Sez. 3, Sentenza n. 16194 del 30/07/2015, Rv. 636045 – 01; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 17847 del 19/07/2017, Rv. 645065 -01; Sez. 3, Ordinanza n. 25861 del 16/11/2020, Rv. 659783 -01).
Inoltre, nella specie, la mancata comunicazione ha riguardato il provvedimento di fissazione dell’udienza di discussione orale ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., nella quale avrebbe dovuto essere discussa e decisa la causa (il che avviene in forma orale, di regola, anche se, nella specie, la discussione sarebbe stata scritta per disposizione del giudice) , cioè l’udienza che nella speciale forma semplificata di trattazione e decisione del giudizio prevista dalla disposizione appena richiamata -sostituisce il deposito degli scritti conclusionali: si tratta, come è evidente, di un’udienza certamente rilevante ai fini della regolarità del contraddittorio.
La situazione che si è determinata nel giudizio di merito non ha consentito ad una RAGIONE_SOCIALE parti di svolgere le proprie difese nella fase decisionale del giudizio ed equivale, dunque, nella sostanza, a quella dell’emissione della sentenza senza che sia
stata data alle parti la possibilità di depositare le comparse conclusionali e le memorie di replica (e di replicare a quelle avversarie), cioè una situazione analoga a quella in cui le stesse Sezioni Unite di questa Corte hanno definitivamente chiarito, dopo alcune incertezze interpretative, che la sentenza è senz’altro da ritenere nulla per violazione del contraddittorio, senza la necessità che sia deAVV_NOTAIOo dalla parte un ulteriore specifico pregiudizio che non sia quello di non aver potuto esercitare le facoltà difensive previste dalla legge (sulla nullità della sentenza emessa senza che le parti abbiano avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare a quelle avversarie, cfr., per tutte: Cass., Sez. U, Sentenza n. 36596 del 25/11/2021, Rv. 663244 – 01).
In definitiva, il primo motivo del ricorso è senz’altro fondato, ed il suo accoglimento determina la radicale nullità della sentenza impugnata e impone la sua cassazione affinché in sede di rinvio sia nuovamente decisa la controversia, a seguito di regolare instaurazione del contraddittorio tra le parti.
L’acco glimento del primo motivo del ricorso determina l’assorbimento di tutti gli altri motivi, relativi al merito dell’opposizione.
2.
È accolto il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri.
La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Per questi motivi
La Corte:
-accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri e cassa , per l’effetto, la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Roma, persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civi-