Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32724 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 3 Num. 32724 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 16/12/2024
SENTENZA
Oggetto
CONTROVERSIE AGRARIE
Ordinanza riservata sulle istanze istruttorie Mancata comunicazione a taluna delle parti costituite – Nullità Conseguenze sulla disposta cancellazione della causa dal ruolo
R.G.N. 6348/2022
COGNOME
Rep.
Ud. 11/07/2024
sul ricorso 6348-2022 proposto da:
Udienza pubblica
COGNOME NOMECOGNOME domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesa dall’ Avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME, domiciliati presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti , rappresentati e difesi dall’Avvocato NOME COGNOME;
– controricorrenti –
Avverso la sentenza n. 1527/21 della Corte d’appello di Bari, depositata il 25/08/2021;
udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica dell ’11/07/ 2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso, come da conclusioni scritte già in atti; udito l’ Avvocato NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 1527/21, del 25 agosto 2021, della Corte d’appello di Bari, che ne ha respinto il gravame avverso l’ordinanza resa dal Tribunale di Bari il 28 settembre 2015, con la quale era stata rigettata l’istanza di riassunzione del giudizio -del quale, pertanto, veniva dichiarata l’intervenuta estinzione -dalla stessa promosso nei confronti di NOME COGNOME (deceduta la quale, subentravano in giudizio gli eredi NOME, NOME e NOME COGNOME, nonché di NOME COGNOME e NOME COGNOME
Riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente di aver adito l’autorità giudiziaria per esercitare il diritto di retratto agrario. Costituitisi i convenuti, il Tribunale di Bari -per quanto qui di interesse -si riservava di decidere, all’udienza del 17 luglio 2012, in ordine alle istanze istruttorie formulate dalle parti. Sciolta la riserva, con ordinanza depositata il successivo 26 ottobre 2012, ammessa la prova articolata dall’attrice, il provvedimento in questione veniva ad essa comunicato non nel domicilio eletto con il mandato in citazione (INDIRIZZO, Bari), bensì sempre a Bari, ma in INDIRIZZO Ignaro dello scioglimento della riserva e del contenuto dell’ordinanza, il legale dell’odierna ricorrente non compariva alla successiva udienza fissata per il
giorno 29 gennaio 2013, sicché la causa -in assenza pure del legale di controparte -veniva rinviata a successiva udienza del 2 aprile 2013, ai sensi dell’art. 309 cod. proc. civ., con provvedimento anch’esso non comunicato nel domicilio eletto da parte attrice. Di talché, alla predetta data del 2 aprile 2013, la causa -in assenza di ambo le parti -veniva cancellata da ruolo.
Avendo appreso il difensore dell’attrice, per pura casualità, di tale cancellazione, il medesimo -in data 16 dicembre 2014 -formulava istanza di revoca, per nullità, delle prime due ordinanze, mai comunicate, oltre che di quella di cancellazione della ca usa, chiedendo disporsi nuovamente l’udienza per l’assunzione della prova testimoniale già ammessa e, con essa, la prosecuzione del giudizio.
Con ordinanza del 7 gennaio 2015, il Tribunale dichiarava non luogo a provvedere sulla istanza di revoca, ritenendo che i relativi motivi di doglianza potessero farsi valere a seguito di riassunzione del processo, essendo stata la causa solo cancellata dal ruolo e non dichiarata estinta. Proposta, dunque, dall’allora attrice e odierna ricorrente -in data 14 gennaio 2015 -istanza di riassunzione, in relazione ad essa interveniva l’ordinanza del 28 settembre 2015, che dichiarava estinto il giudizio.
Esperito gravame avverso tale provvedimento sul presupposto del suo contenuto sostanzialmente decisorio, il giudice d’appello lo respingeva.
A tale esito esso perveniva per due ragioni.
In primo luogo, rilevando che ‘dagli atti relativi al giudizio di primo grado’ emergeva, ‘con riferimento all’elezione di domicilio dell’attrice’, una situazione ‘non del tutto perspicua (per ragioni ascrivibili, almeno in parte, alla stessa parte)’. E ciò perché, se ‘nell’atto di citazione’ di primo grado ‘e nel mandato apposto a margine del medesimo atto’ si precisava che essa ‘era elettivamente domiciliata con il procuratore Avv. NOME
COGNOME, «in Bari alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’ Avv. NOME COGNOME»’, viceversa, ‘nella nota di iscrizione della causa a ruolo’ (sottoscritta e depositata dallo stesso avv. NOME COGNOME), ‘si indicava, quale «domicilio eletto» dall’attrice, un recapito diverso, ossia «INDIRIZZO, Rutigliano (Ba)»’. Il tutto, peraltro, non senza osservare che l’indirizzo di INDIRIZZO, in Bari (presso il quale era stata effettuata, senza successo, la comunicazione dei rinvii delle udienze), oltre ad essere ‘estratto automaticamente dai registri informatici della cancelleria’, come ‘comprovato anche dal fatto c he il medesimo indirizzo era presente sulla copertina del fascicolo d ‘ ufficio di primo grado’, risultava ‘per «singolare» coincidenza’, quale ‘(ulteriore) domicilio eletto dell’attrice’ sia ‘nella «istanza di revoca per nullità delle ordinanze emesse ex art. 309 c.p.c. e di cancellazione della causa dal ruolo», depositata in data 16/12/2014, sia nel «ricorso in riassunzione», depositato in data 14/01/2015’, a dimostrazione, dunque, del fatto che si trattava di ‘un recapito «non completamente estraneo» alla parte attrice’.
In secondo luogo , il giudice d’appello rilevava che l’istanza di riassunzione risultava proposta oltre il termine perentorio di tre mesi di cui all’art. 307 cod. proc. civ., decorrente, in ogni caso, dalla data dell’ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, anche se affetta da nullità per mancata comunicazione del rinvio dell’udienza ex art. 181 cod. proc. civ.
Avverso la sentenza della Corte barese ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME sulla base -come detto -di un unico motivo.
3.1. Esso denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -violazione e falsa applicazione degli artt. 308, 309, 156,
166, comma 2, 134, comma 2, cod. proc. civ., oltre che dell’art. 24, comma 2, Cost.
La ricorrente, in particolare, in merito al primo dei due aspetti valorizzati dalla sentenza impugnata (ovvero, l’esistenza di una ‘situazione non del tutto perspicua’, quanto all’elezione di domicilio, soprattutto in relazione al fatto che l’indirizzo di INDIRIZZO, in Bari, sarebbe risultato ‘non completamente estraneo’ all’allora attrice ), lamenta che la Corte territoriale ha del tutto obliterato ‘un fattore decisivo’. Vale a dire, che il suddetto indirizzo non risulta ‘mai indicato dalla parte e da l suo difensore, né nella epigrafe dell’atto di citazione notificato alla controparte, né nel mandato e né infine nella nota di iscrizione a ruolo’ (dove si faceva riferimento ad un ulteriore indirizzo, quello di INDIRIZZO in Rutigliano), risu ltando esso ‘solo successivamente alla cancellazione della causa dal ruolo: nei mandati per la istanza di revoca’ delle ordinanze non comunicate -‘e poi nel ricorso in riassunzione’, e dunque al di fuori ‘dell’ambito dei fatti ed atti per cui si discute’.
Quanto, invece, al secondo degli aspetti sui quali si è appuntata l’attenzione della Corte barese, ovvero la tardività dell’istanza di riassunzione, la ricorrente rileva come essa si fondi sull’assunto che il difensore dell’allora attrice ‘non si sarebbe attivato unilateralmente spontaneamente e personalmente a vigilare periodicamente per cercare notizie in Cancelleria sull’esito della riserva del 17.7.12’.
Si tratta, tuttavia, di considerazioni -secondo la ricorrente -‘non condivisibili, perché apertamente infondate’, in quanto ‘un tale obbligo di «vigilanza» attiva e spontanea’ non è previsto ‘da alcuna norma o principio e poi perché apertamente violativo del diritto alla piena difesa titolato dall’art. 24, secondo comma, della nostra Costituzione’.
Quanto, in particolare, al principio richiamato da ambo i giudici di merito (secondo cui il termine per la riassunzione decorre, comunque, dalla pubblicazione dell’ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, pur se nulla), la ricorrente rileva che, n ella specie, il ‘mancato avviso al difensore ha riguardato non solo il rinvio ai sensi dell’art. 309 cod. proc. civ., ma anche, in precedenza, lo scioglimento della riserva con la ordinanza del 26.10.2012 che dispose il rinvio al 29.1.2013’. Nella specie, dunque, si sono ‘cumulate tra loro due cause distinte di nullità’, originate ‘da due distinte quanto gravi negligenze dell’Ufficio: della Cancelleria prima e del Giudicante dopo’, avendo entrambi certamente il dovere ‘di vigilare sul buon esito delle due n otifiche’. Nella specie, dunque, non poteva farsi carico al difensore di parte attrice di documentarsi sull’esito dell’udienza del 2 aprile del 2013 (consistito nella cancellazione della causa dal ruolo), dal momento che di essa ‘ignorava assolutamente l’esistenza’, visto che il medesimo ‘non era stato portato a conoscenza nemmeno sulla esistenza della udienza del 29 gennaio 2013 nella quale era stato poi disposto tale rinvio’. Orbene ‘la prima nullità ex art. 156 cod. proc. civ.’, ovvero quella che inficia va l’ordinanza pronunciata a scioglimento della riserva, ‘ha travolto, anche a norma dell’art. 159 cod. proc. civ., l’intero processo’, e ‘quindi anche la stessa fissazione della udienza ai sensi dell’art. 309 cod. proc. civ., a sua volta a monte della can cellazione della causa dal ruolo’ (è citata Cass. Sez. 3, sent. 2 aprile 2009, n. 8002).
Né, in senso contrario, può ritenersi che il difensore abbia l’onere ‘di recarsi in Cancelleria periodicamente, dopo ogni riserva del giudice per accertarsi che essa non sia stata sciolta e non sia stato «per caso» omesso l’avviso ex art. 134, comma 2, cod . proc. civ.’. Conclusione, questa proposta dalla ricorrente, che troverebbe conforto -essa assume -nella giurisprudenza
costituzionale, ‘che ha sempre dichiarati incostituzionali i procedimenti che prevedevano un termine per la notifica a carico della parte allorché tali procedimenti non oneravano gli Uffici di comunicare tempestivamente alla parte la esistenza di tale term ine’, e ciò sul presupposto, osserva sempre NOME COGNOME ‘che non sussista alcun onere per la parte di dover accedere periodicamente in Cancelleria «a caccia di informazioni»’ (è citata Corte cost., sent. 30 aprile 1986, n. 120).
D’altra parte, che la perentorietà del termine per la riassunzione non possa andare a detrimento del diritto di difesa, è quanto si ricaverebbe dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui ‘ove sia prescritto un termine per il compimento di attività, la cui omissione si risolva in un pregiudizio per la situazione tutelata, deve essere assicurata all’interessato la conoscibilità del momento di iniziale decorrenza del termine stesso’, senza che possa venire in rilievo il ‘principio della giusta durata de l processo’, giacché esso ‘va coordinato con quello del giusto processo’ (è citata Cass. Sez. Lav., sent. 2 novembre 2015, n. 22355).
Pertanto, nell’ipotesi in cui questa Corte non dovesse ritenere accoglibile il motivo di ricorso, viene formulata istanza affinché essa sollevi questione di legittimità costituzionale -per violazione dell’art. 24, comma 2, Cost. del congiunto dettato degli artt. 307, 309 e 181 cod. proc. civ. ‘così interpretati’.
Hanno resistito all’avversaria impugnazione, con unico controricorso NOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME nonché NOME COGNOME e NOME COGNOME chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.
In relazione al presente ricorso è stata formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ex art. 380bis , comma 1,
cod. proc. civ., nel senso della sua inammissibilità, proposta così motivata:
‘ la Corte d’appello ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa;
secondo tale consolidato orientamento, infatti, il termine perentorio di tre mesi per la riassunzione della causa ai sensi dell ‘ art. 307, primo comma, cod. proc. civ. a seguito della cancellazione della causa dal ruolo decorre in ogni caso dalla data dell ‘ ordinanza di cancellazione, anche se essa sia nulla per mancata comunicazione del rinvio dell ‘ udienza ai sensi dell ‘ art. 181 (richiamato dall’art. 309) cod. proc. civ.;
nel caso della riassunzione del processo, invero, il potere di iniziativa della parte viene esercitato non già per introdurre un giudizio di secondo grado, o comunque di riesame di una decisione già emessa, bensì per dare nuovo impulso al processo quiescente, e per tale ragione non è previsto che l ‘ ordinanza di cancellazione sia comunicata alle parti ed è posto, pertanto, a carico della parte interessata, costituita in giudizio, nell ‘ ambito del più generale dovere di diligenza e di attivazione nello svolgimento delle attività processuali, l ‘ onere di vigilare e di attivarsi per acquisire presso la cancelleria notizia delle vicende processuali che la riguardano (Cass. n. 10796 del 2003; n. 30432 del 2011; n.12234 del 2015; n. 23720 del 2019) ‘.
6. La ricorrente ha richiesto la decisione del collegio ai sensi del comma 2 del medesimo art. 380bis , comma 1, cod. proc. civ., sicché la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380bis .1 cod. proc. civ. per l’adunanza camerale dell’8 marzo 2024, in vista della quale entrambe le parti hanno presentato memoria.
Con ordinanza interlocutoria n. 1450/24, del 3 maggio 2024, questa Corte ha disposto rinviarsi la trattazione del presente ricorso in pubblica udienza, in considerazione del fatto che ‘le questioni oggetto del presente giudizio presentano rilievo nomofi lattico’.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha presentato requisitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso.
In vista dell’udienza pubblica la ricorrente ha depositato una nuova memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
Il motivo è, infatti, fondato.
11.1. Nello scrutinarlo, tuttavia, è necessario compiere una precisazione preliminare.
Va, invero, premesso che le considerazioni svolte in sentenza -e, comunque, contrastate con la presente impugnazione da NOME COGNOME -relative alla ‘non completa estraneità’, all’allora attrice, dell’indirizzo di INDIRIZZO, in Bari, non integrano, a giudizio di questo C ollegio, un’autonoma ‘ ratio decidendi ‘, come evidenzia, del resto, la medesima ricorrente, secondo cui ‘la stessa Corte di Appello sostanzialmente non ritiene effettivamente e davvero rilevante l’elemento testé evidenziato, atteso che espressamente dichiara di volerne prescindere’ (cfr. pag. 11 del ricorso).
Trattandosi, dunque, di un mero ‘ obiter dictum ‘, o al massimo di un argomento ‘ ad abundantiam ‘, esso, come tale, non poteva, o meglio non doveva, costituire oggetto di impugnazione (cfr. Cass. Sez. 1, ord. 10 aprile 2018, n. 8775, Rv. 648883-01; Cass. Sez. Lav., sent. 22 ottobre 2014, n. 22380, Rv. 633495-01),
Su tali considerazioni, difatti, non si sofferma -non casualmente -neppure la proposta di definizione accelerata in atti.
Ne consegue, pertanto, che le sole ragioni di censura ritualmente scrutinabili nella presente sede sono quelle che attengono all’affermazione della Corte barese circa l’intempestività dell’istanza di riassunzione.
11.2. Orbene, la sentenza impugnata -come osserva esattamente, sul punto, la proposta di definizione accelerata -risulta basata sull’indirizzo giurisprudenziale secondo cui il termine per la riassunzione della causa, ai sensi dell’art. 307, comma 2, cod. proc. civ., a seguito della cancellazione della causa dal ruolo, decorre in ogni caso dalla data dell’ordinanza di cancellazione, anche se essa sia nulla per mancata comunicazione del rinvio dell’udienza ai sensi dell’art. 181 cod. proc. civ.
Si legge, invero, nella pronuncia capofila di tale indirizzo che ‘la mancata comunicazione ad una delle parti della data del rinvio dell’udienza ex art. 309 cod. proc. civ. costituisce violazione del diritto di difesa’, ciò che ‘comporta la conseguente nul lità dell’ordinanza che dispone la cancellazione della causa dal ruolo’; tuttavia, non essendo tale ordinanza né impugnabile né revocabile, essa, benché ‘emessa in carenza delle condizioni di legge, non è suscettibile di rimedio diverso dalla riassunzione’ , il termine per il compimento ‘decorre dalla data del provvedimento di cancellazione per il quale non è richiesta alcuna comunicazione alle parti’ (Cass. Sez. 1, sent. 9 luglio 2003, n. 10796, Rv.
564920-01). Orbene, ricorrendo tale situazione, la questione che si pone consiste nel ‘valutare se, essendo il provvedimento di cancellazione affetto da nullità e, quindi, improduttivo di qualunque tipo di effetto, nessun termine per la riassunzione possa validamente decorrere dalla data della sua emanazione, oppure se il termine in esame operi a prescindere dalla nullità del provvedimento’ (così, nuovamente, Cass. Sez. 1, sent. n. 10796 del 2003, cit .). Tra le due alternative si è optato per la seconda, su l presupposto che occorra ‘tenere distinto il fenomeno della nullità degli atti processuali rispetto a quello dell’impulso processuale’, esattamente come avviene per ‘le eventuali nullità da cui sono affette sentenze od ordinanze’, giacché tali nullità ‘no n rivestono alcuna influenza in ordine ai termini per la loro impugnazione che decorrono, comunque, secondo quanto previsto dalla legge, senza che possa in alcun modo ritenersi che la sentenza o l’ordinanza nulla possano essere suscettibili di impugnazione senza limiti di tempo’ (cfr., del pari, Cass. Sez. 1, sent. n. 10796 del 2003, cit .). Ciò vale a maggior ragione nel caso in esame, dato che ‘il termine stabilito per riassumere la causa, non avendo carattere impugnatorio’, risulta ‘stabilito esclusivamente per consentire alla parte interessata di dare, entro un certo lasso di tempo, un nuovo impulso processuale’, essendo ‘per questa ragione’ che ‘non è previsto che l’ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo sia comunicata alle parti’ e che ‘il ter mine per la riassunzione del processo decorre dalla data della pronuncia dell’ordinanza stessa’ (in questo senso, ancora una volta, Cass. Sez. 1, sent. n. 10796 del 2003, cit .). ‘Da tutto ciò’ è la conclusione raggiunta -‘si deduce, inoltre, che è posto a carico della parte interessata, costituita in giudizio, nell’ambito del più generale dovere di diligenza e di attivazione nello svolgimento delle attività processuali, l’o nere di vigilare e di attivarsi per acquisire presso la cancelleria notizia delle vicende
processuali che la riguardano e che, nel caso di specie, concernono l’emanazione del provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo’, bastando ‘a tale proposito osservare, a titolo di esempio, che, la data del rinvio di una udienza a cui una parte no n ha partecipato non viene comunicata a quest’ultima se la controparte era presente, per cui è comunque onere di chi ha disertato l’udienza di acquisire notizie sulla prosecuzione del processo’ (si veda, una volta di più, Cass. Sez. 1, sent. n. 10796 del 2003, cit .).
11.3. Siffatti principi, tuttavia, sono stati affermati (e ribaditi da Cass Sez. 6-3, ord. 30 dicembre 2011, n. 30432, Rv. 62107001; Cass. Sez. 3, sent. 12 giugno 2015, n. 12234, Rv. 63572501; Cass. Sez. 1, ord. 24 settembre 2019, n. 23720, Rv. 65534201) sempre con riferimento a casi in cui la nullità originava da un difetto di comunicazione dell’ordinanza che disponeva rinvio ai sensi dell’art. 181 cod. proc. civ.
Viceversa, l’elemento differenziale che caratterizza il caso in esame -ciò che la proposta di definizione accelerata non ha preso in considerazione, sebbene il ricorso in esame avesse puntualizzato tale aspetto, anche con pertinenti riferimenti alla giurisprudenza di questa Corte -è la circostanza che la nullità è derivata da una carenza di comunicazione di una precedente ordinanza istruttoria, assunta all’esito di apposita riserva.
Viene, pertanto, in rilievo il principio enunciato da questa Corte, anche nella sua massima sede nomofilattica, secondo cui -salvo le ipotesi di intervenuta sanatoria per raggiungimento dello scopo o per omessa conversione della nullità in motivo di gravame (nessuna delle quali è, però, ipotizzabile nel presente caso) -la ‘mancata comunicazione alla parte costituita, a cura del cancelliere, ex art. 176, comma 2, cod. proc. civ., dell’ordinanza istruttoria pronunciata dal giudice fuori dell’udienza
provoca la nullità dell’ordinanza stessa e quella degli atti successivi dipendenti, ai sensi dell’art. 159 cod. proc. civ., a condizione che essa abbia concretamente impedito all’atto il raggiungimento del suo scopo, nel senso che abbia provocato alla part e un concreto pregiudizio per il diritto di difesa’ (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 14 aprile 2021, n. 9839, Rv. 661084-01, relativa, tra l’altro, proprio ad un’ordinanza assunta all’esito di riserva istruttoria).
Nella specie, il pregiudizio patito dall’odierna ricorrente è incontrovertibile, giacché proprio la mancata conoscenza della fissazione dell’udienza, da celebrare all’esito dello scioglimento della riserva (e destinata all’assunzione della prova da essa richiesta) ha provocato quella mancata comparizione della parte che ha messo capo, poi, alla scansione processuale culminata nella cancellazione della causa dal ruolo.
D’altra parte, quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte corrisponde ad un consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui ‘il mancato avviso al difensore dell’attore’ e, più in generale, della parte costituita -‘del deposito dell’ordinanza emessa fuori udienza determina a norma del secondo comma dell’art. 176 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 134 e 156 dello stesso codice la nullità di detto provvedimento per difetto dei requisiti formali indispensabili al conseguimento dello scopo, nonché la conseguente nullità ex art. 159 cod. proc. civ. degli atti successivi e della sentenza impugnata’ (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 29 gennaio 2003, n. 1283, Rv. 560080-01; nello stesso senso già Cass. Sez. 2, sent. 15 marzo 1982, n. 1690, Rv. 419530-01 e Cass. Sez. 3, sent. 15 ottobre 1988, n. 5621, Rv. 460172-01).
Difatti, ‘la comunicazione alle parti, a cura del cancelliere, dell’ordinanza pronunciata fuori udienza è diretta a rendere le stesse edotte del contenuto del provvedimento del giudice e
costituisce un requisito formale indispensabile perché il provvedimento stesso raggiunga il suo scopo, con la conseguenza che la mancanza di tale comunicazione’ si traduce in ‘nullità del provvedimento stesso (ex artt. 134 e 156 cod. proc. civ.) e degli atti successivi (ex art. 159 cod. proc. civ.) ‘, atteso ‘ che non può condividersi -in relazione alla lettera ed alla ratio della norma («il cancelliere comunica alle parti l ‘ ordinanza») ‘ -l ‘ affermazione ‘ secondo la quale la comunicazione consisterebbe nella sola informazione della intervenuta pronuncia dell ‘ ordinanza alla parte, che avrebbe l ‘ onere di attivarsi per acquisirne direttamente conoscenza ‘ (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 2 aprile 2009, n. 8002, Rv. 60714001). Affermazione, quest’ultima, che smentisce l’assunto della Corte territoriale, che ha fatto carico al difensore dell ‘odierna ricorrente di non essersi ‘attivato unilateralmente spontaneamente e personalmente a vigilare periodicamente per cercare notizie in Cancelleria sull’esito del la riserva del 17.7.12’.
11.4. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza va cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Bari, in diversa sezione e composizione, per la decisione sul merito e sulle spese, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità, in applicazione del seguente principio di diritto:
‘ il mancato avviso al difensore della parte costituite del deposito dell’ordinanza emessa fuori udienza determina, a norma del secondo comma dell’art. 176 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 134 e 156 dello stesso codice, la nullità di detto provvedimento per difetto dei requisiti formali indispensabili al conseguimento dello scopo, nonché la conseguente nullità ex art. 159 cod. proc. civ. degli atti successivi, ivi compreso il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo ‘.
PQM
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Bari, in diversa sezione e composizione, per la decisione sul merito e sulle spese, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, all’esito della camera di consiglio della