Mancata Comparizione Parti: Quando il Giudice Non Può Chiudere il Processo
L’assenza delle parti in udienza è un evento non raro nei tribunali. Ma quali sono le reali conseguenze? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un punto fondamentale: la mancata comparizione parti non può mai giustificare una decisione di archiviazione o di improcedibilità, a meno che non sia espressamente previsto dalla legge. Questa pronuncia offre spunti cruciali per comprendere i limiti del potere del giudice e le tutele processuali garantite alle parti.
Il Caso: Un’Opposizione Fallimentare Archiviata per Assenza
La vicenda trae origine da un procedimento di opposizione allo stato passivo nell’ambito di una procedura fallimentare. Un ente creditore aveva contestato le decisioni del curatore, dando inizio a un giudizio. Dopo una prima udienza, il Tribunale aveva rinviato la causa per nominare un consulente tecnico d’ufficio (CTU). Tuttavia, all’udienza successiva, nessuna delle due parti si presentava.
Di fronte a questa assenza, il Tribunale di Ferrara emetteva un decreto con cui dichiarava il “non luogo a provvedere”, di fatto chiudendo il processo. La motivazione era basata unicamente sulla mancata comparizione parti costituite. L’ente creditore, ritenendo illegittima tale decisione, proponeva ricorso per cassazione.
La Mancata Comparizione Parti e la Decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, definendo il provvedimento del Tribunale come “decisorio abnorme”. Gli Ermellini hanno sottolineato che non esiste alcuna norma, né nella disciplina fallimentare né nel codice di procedura civile, che preveda una simile conseguenza per la semplice assenza delle parti in udienza.
Il provvedimento è stato considerato arbitrario perché ha posto fine al giudizio con una formula che impedisce la prosecuzione della causa, senza alcun fondamento giuridico. La Corte ha chiarito che l’assenza in udienza non può essere interpretata come una rinuncia agli atti o come una causa di improcedibilità del ricorso.
Le Motivazioni della Corte
Il ragionamento della Cassazione si fonda su principi cardine del diritto processuale. In primo luogo, le sanzioni processuali, come l’improcedibilità o l’estinzione, devono essere espressamente previste dalla legge e non possono essere applicate per analogia o in via interpretativa dal giudice. Nel caso dell’accertamento del passivo fallimentare, così come nel rito ordinario, la legge non contempla la chiusura del processo per la sola assenza delle parti.
La Corte ha richiamato gli articoli 181 e 309 del codice di procedura civile, che disciplinano specificamente le conseguenze della mancata comparizione parti. Tali norme prevedono, a seconda dei casi, la cancellazione della causa dal ruolo o il rinvio dell’udienza, ma non una declaratoria che definisca il giudizio nel merito o in rito. Questi strumenti procedurali, secondo la Corte, possono integrare la disciplina specifica del rito fallimentare, nei limiti della compatibilità.
Il provvedimento del Tribunale è stato quindi qualificato come “abnorme” proprio perché si è posto al di fuori dello schema legale, creando una causa di estinzione del giudizio non prevista dall’ordinamento e, di conseguenza, ledendo il diritto di difesa della parte ricorrente.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
La decisione della Cassazione ribadisce un principio di garanzia fondamentale: un processo può essere chiuso solo nei casi e nelle forme previste dalla legge. La mancata comparizione parti a un’udienza non è, di per sé, un evento sufficiente a determinare la fine del contenzioso.
Le implicazioni pratiche sono significative:
1. Garanzia per le parti: Le parti hanno la certezza che una loro assenza, magari dovuta a un disguido o a una scelta processuale, non comporterà automaticamente la perdita del diritto di azione.
2. Limiti al potere del giudice: Il giudice non può creare nuove sanzioni processuali. Deve attenersi a quanto previsto dal codice, che in caso di assenza delle parti indica soluzioni conservative, come il rinvio, per consentire la prosecuzione del giudizio.
3. Certezza del diritto: La pronuncia rafforza la prevedibilità delle regole processuali, un elemento essenziale per la tutela dei diritti.
In conclusione, la Corte ha cassato il decreto e rinviato la causa al Tribunale di Ferrara, in diversa composizione, affinché proceda con l’esame del merito dell’opposizione, ripristinando il corretto corso della giustizia.
Cosa succede se le parti non si presentano a un’udienza civile?
Secondo questa ordinanza, la semplice assenza delle parti non causa l’estinzione o la chiusura del processo. Il giudice, in base alle norme del codice di procedura civile (artt. 181 e 309 c.p.c.), deve rinviare l’udienza o disporre la cancellazione della causa dal ruolo, ma non può emettere una decisione che definisca il giudizio.
Un giudice può dichiarare un ricorso improcedibile per la mancata comparizione delle parti?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che l’improcedibilità è una sanzione che deve essere espressamente prevista dalla legge per una specifica omissione. L’assenza a un’udienza non rientra tra queste cause, né nel rito ordinario né in quello speciale di opposizione allo stato passivo fallimentare.
Perché il provvedimento del Tribunale è stato definito “abnorme”?
È stato definito “abnorme” perché si è discostato completamente dal modello processuale previsto dalla legge. Concludere un giudizio con una pronuncia di “non luogo a provvedere” a causa della sola assenza delle parti è una decisione arbitraria, in quanto non prevista da alcuna norma, che viola il diritto delle parti a ottenere una decisione nel merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 9231 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 9231 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 08/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 12907-2021 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (cod. fisc. CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocat ura generale dello stato, con cui elettivamente domicilia in Roma, INDIRIZZO.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE -intimato avverso il decreto del Tribunale di Ferrara, depositato in data 2 aprile 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/1/2024
dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RILEVATO CHE
Il Tribunale di Ferrara, con decreto del 2.4.2021, ha dichiarato ‘non luogo a provvedere’ sull’opposizione allo stato passivo del Fallimento della RAGIONE_SOCIALE proposta da RAGIONE_SOCIALE, sul rilievo che nessuna della due parti era comparsa all’udienza del 1° aprile 2021, cui il processo era stato rinviato dopo la prima udienza al fine del conferimento di incarico al ctu nominato.
2.Il decreto è stato impugnato da RAGIONE_SOCIALE con ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.
Il Fallimento COGNOME non ha svolto difese.
CONSIDERATO CHE
1.Con l’ unico motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 99 l. fall., nonché degli artt. 181 e 309 c.p.c., avendo il tribunale erroneamente decretato il ‘non luogo a provvedere ‘ sul ricorso in opposizione in ragione della mancata comparizione RAGIONE_SOCIALE parti all ‘udienza .
1.1 Il motivo è fondato, giacché il tribunale ha del tutto arbitrariamente concluso nei termini indicati, con provvedimento decisorio abnorme, reso nonostante non vi sia alcuna norma processuale che preveda un tale esito di qualsivoglia giudizio (non solo di quello di opposizione a stato passivo) nel caso di mancata comparizione RAGIONE_SOCIALE parti a un’udienza .
1.2. Il provvedimento risulterebbe, peraltro, ugualmente arbitrario qualora lo si dovesse interpretare come volto alla declaratoria di improcedibilità del ricorso: come già rilevato da questa Corte, infatti, la mancata partecipazione RAGIONE_SOCIALE parti costituite ad un’udienza non può dar luogo a una pronuncia di improcedibilità, poiché neppure tale sanzione risulta contemplata dalle norme che regolano il procedimento di accertamento del passivo (né, va aggiunto, da quelle dettate dal c.p.c. per il processo di cognizione ordinaria o camerale); in tale ipotesi, ove la causa non sia matura per la decisione ma necessiti dell’assunzione di mezzi di prova su impulso e /o nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALE parti, il giudice ben potrà disporne il rinvio, ai sensi degli artt. 181 o 309 c.p.c., posto che la disciplina generale del rito contenzioso civile può integrare
-nei limiti della compatibilità- quella specifica prevista per il giudizio ex artt. 98/99 l. fall. (cfr. Cass. nn. 11813/2014, 19145/2012).
Il decreto impugnato va dunque cassato, con rinvio della causa al Tribunale di Ferrara in diversa composizione, che liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Ferrara che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 10.1.2024