Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 4004 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 4004 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/02/2024
R.G.N. 1502/2023
C.C. 31/01/2024
EQUA RIPARAZIONE
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 1502/2023 ) proposto da:
COGNOME, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta su foglio materialmente allegato al ricorso, dall’AVV_NOTAIO e con indicazione del relativo indirizzo PEC: EMAIL;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ‘ex lege’ dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE e domiciliato presso i suoi Uffici, in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso l’ordinanza collegiale RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Catania n. cronol. 1937/2022 (pubblicata il 13 maggio 2022);
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 31 gennaio 2024 dal Consigliere relatore NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con ricorso depositato il 6 agosto 2021 il sig. COGNOME NOME chiedeva – ai sensi RAGIONE_SOCIALE legge n. 89/2001 -alla Corte di appello di Catania il riconoscimento dell’equo indennizzo relativamente all’asserita durata irragionevole di un procedimento di opposizione allo stato passivo del fallimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Con decreto in data 11 ottobre 2021 il consigliere delegato respingeva il ricorso.
Avverso detto provvedimento il COGNOME formulava opposizione in applicazione dell’art. 5 -ter RAGIONE_SOCIALE citata legge n. 89/2001 e, nella costituzione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la Corte di appello catanese in composizione collegiale, disposta la trattazione scritta del procedimento e verificato che all’udienza fissata per la comparizione delle parti nessuna vi aveva presenziato, dichiarava l’inammissibilità dell’opposizione stessa con provvedimento adottato all’esito RAGIONE_SOCIALE medesima udienza.
Contro il suddetto decreto collegiale ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, il COGNOME NOME.
Ha resistito con controricorso il RAGIONE_SOCIALE.
Con proposta formulata ai sensi del novellato art. 380bis, comma 1, c.p.c. il Presidente RAGIONE_SOCIALE Sezione rilevava che il ricorso era da considerarsi improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c. per suo omesso deposito (pur essendo stato notificato l’11 novembre 2022), unitamente a quello degli atti previsti dal secondo comma RAGIONE_SOCIALE stessa norma.
Con rituale istanza avanzata ai sensi del comma 2 del citato art. 380bis c.p.c. il ricorrente chiedeva la decisione sul ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’unico motivo formulato, il ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione RAGIONE_SOCIALE legge n. 89/2001, art. 3, n. 4 e 6, e degli articoli 737 e segg. c.p.c., per avere la Corte di appello dichiarato inammissibile il ricorso in opposizione ex art. 5 -ter RAGIONE_SOCIALE legge n. 89/2001, per mancata comparizione delle parti, ritualmente costituite, all’udienza di discussione del ricorso, malgrado nei procedimenti camerali non sia prevista – ove si configuri detta eventualità -tale sanzione e la stessa, invece, sia contemplata per il solo caso in cui – in relazione all’art. 4 RAGIONE_SOCIALE legge n. 89/2001 – il ricorso per equa riparazione venga depositato oltre sei mesi dal passaggio in giudicato del provvedimento con cui sia stato definito il procedimento presupposto.
Occorre, in primo luogo, farsi carico RAGIONE_SOCIALE valutazione RAGIONE_SOCIALE fondatezza o meno RAGIONE_SOCIALE prognosi di improcedibilità del ricorso fatta con la proposta di definizione anticipata formulata ai sensi dell’art. 380bis, comma 1, c.p.c., basata sul riscontrato omesso deposito del ricorso stesso come prescritto dall’art. 369, comma 1, c.p.c.
Ritiene il collegio che, nel caso di specie, il ricorso – contrariamente a quanto rilevato con la suddetta proposta -non può essere ritenuto improcedibile per omesso deposito tempestivo RAGIONE_SOCIALE stesso nel termine di 20 gg. dalla sua avvenuta notificazione in data 11 novembre 2022, dal momento che – per quanto emerge dagli atti in data 30 novembre 2022 (e, quindi, entro il temine di venti giorni
indicato dal menzionato art. 369 c.p.c.) era stato effettuato, alle ore 22:39, il deposito telematico del ricorso unitamente ai documenti allegati, con generazione – da parte del sistema informatico – di due ricevute di accettazione e di avvenuta consegna (ancorché nei giorni successivi non fossero state generate – per disguidi imputabili alla Cancelleria -le ulteriori terza e quarta ricevuta, relative all”esito controlli automatici’ e ‘accettazione del deposito da parte RAGIONE_SOCIALE cancelleria’).
A tal riguardo deve, infatti, trovare applicazione il principio stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte secondo il quale il deposito telematico del ricorso si perfeziona nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata, ai sensi dell’art. 16 bis, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012 (conv. con modif. in l. n. 221 del 2012), e non a seguito del messaggio di esito dei controlli manuali di accettazione RAGIONE_SOCIALE busta telematica da parte RAGIONE_SOCIALE cancelleria.
In altri termini -ai sensi dell’art. 16 -bis, settimo comma, d.l. n. 179/12, convertito in legge n. 221/12, come modificato dall’art. 51, comma 2, lett. a) e b), d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 -il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del RAGIONE_SOCIALE. Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile. Analogamente, quanto al momento di ricezione degli atti trasmessi da soggetti abilitati esterni e utenti privati, l’art.
13, secondo comma del D.M. 44/11 (recante il regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e RAGIONE_SOCIALE comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto -legge 29 dicembre 2009. n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24) dispone che gli atti del processo in forma di documenti informatici si intendono ricevuti dal dominio RAGIONE_SOCIALE nel momento in cui – per l’appunto -viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del RAGIONE_SOCIALE. Diversa, invece, la funzione RAGIONE_SOCIALE terza e dalla quarta ricevuta trasmesse via EMAIL, riguardanti, rispettivamente, l’esito dei controlli automatici e di quelli manuali effettuati dalla cancelleria dell’ufficio giudiziario, controlli da cui non dipende il perfezionamento dell’effetto giuridico di deposito dell’atto, ma solo il caricamento di esso nel fascicolo telematico e la sua visibilità dalle altre parti del processo. Ne deriva che l’eventuale esito negativo dei successivi controlli telematici e manuali non fa venir meno tale effetto, ma determina al più la necessità di rinnovare la trasmissione delle buste telematiche contenenti l’atto stesso o i suoi allegati.
Pertanto, va ribadito l’orientamento costante di questa Corte, per cui il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PLC, vale a dire la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, come disposto dal citato art. 16 -bis, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012 (v. Cass. nn. 17328/2019, 28982/2019, 19797/2021 e 9087/2023 in ordine ai depositi telematici, e più in
generale, sulle notificazioni a mezzo PEC, cfr. Cass. nn. 20039/20 e 4624/20).
Ravvisata, quindi, la procedibilità del ricorso, bisogna provvedere all’esame del suo unico motivo.
Esso è fondato per le ragioni che seguono.
Invero, in tema di procedimento camerale per equa riparazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE legge n. 89 del 2001, la mancata comparizione delle parti non può essere considerata, in assenza di una previsione espressa in tal senso da parte dell’art. 737 c.p.c., una tacita rinunzia al ricorso e non consente, quindi, la declaratoria di improcedibilità o di inammissibilità, poiché una sanzione di tal tipo determinerebbe conseguenze ben più rigorose di quelle previste per l’appellante nel giudizio di cognizione, in ordine al quale, ai sensi dell’art. 348, secondo comma 2, c.p.c., l’improcedibilità viene dichiarata quando l’appellante ometta di comparire non solo alla prima udienza, ma pure a quella successiva fissata dal giudice (v. Cass. n. 16821/2010)
E’ stato, altresì, precisato (cfr., da ultimo, Cass. n. 9376/2020) che nei procedimenti per il conseguimento dell’equo indennizzo da irragionevole durata del processo deve essere applicato in via analogica il regime di sanatoria delle nullità processuali previste per l’ordinario processo di cognizione con la conseguenza che la comparizione delle parti ha effetto sanante in caso di notifica inesistente o omessa; in difetto di comparizione del solo resistente dovrà essere fissato un nuovo termine per la notificazione del ricorso, mentre, in caso di mancata comparizione di entrambe le parti, dovrà disporsi una nuova convocazione delle stesse ai sensi
dell’art. 181 c.p.c. (previsto nell’ordinamento processualcivilistico con riferimento all’ordinario processo di cognizione, ma la cui applicazione non è inibita, con riguardo al procedimento camerale di equa riparazione, ma è, anzi, imposta dalla identità di ratio , vertendosi in materia di diritti soggettivi).
Ed è proprio quest’ultima evenienza che si è venuta a verificare nel caso di specie, ragion per cui la Corte di appello etnea, a fronte RAGIONE_SOCIALE mancata comparizione delle parti alla prima udienza fissata in sede di opposizione ex art. 5 -ter RAGIONE_SOCIALE legge n. 89/2001, non avrebbe potuto dichiarare l’inammissibilità del ricorso, ma era tenuta a disporre un’ulteriore udienza di comparizione delle parti e, solo nell’eventualità RAGIONE_SOCIALE mancata comparizione delle stesse anche a questa udienza, adottare i conseguenti provvedimenti processuali sanzionatori.
In definitiva il ricorso va accolto, con la conseguente cassazione del decreto impugnato e il derivante rinvio del procedimento alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione collegiale, che oltre a decidere nel merito sulla opposizione formulata dal COGNOME ai sensi dell’art. 5 -ter RAGIONE_SOCIALE legge n. 89/2001 (fatto salvo l’accertamento di eventuali e diversi impedimenti processuali impeditivi in via pregiudiziale) -provvederà anche alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione collegiale.
Così deciso nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Seconda Sezione civile