Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 8558 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 8558 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 01/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4452/2024 R.G. proposto da: NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO), che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso il DECRETO della CORTE D’APPELLO DI CATANIA n. 95/2023 depositato il 06/07/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME NOME chiedeva alla Corte d’Appello di Catania l’indennizzo per l’irragionevole durata del procedimento presupposto (svoltosi in primo grado dinanzi il TA.R. Sicilia -Sez. Distaccata di Catania, iniziato con ricorso del 02.07.1999 e conclusosi con sentenza n. 1711/2020, depositata il 14.07.2020), essendosi protratto per 21 anni, chiedendo la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento della somma di €. 18.000,00 per il ritardo ingiustificato (pari a 18 anni).
Il giudizio presupposto aveva ad oggetto l’accertamento del diritto a percepire per intero , nella qualità di dipendente dell’Amministrazione resistente, la retribuzione di anzianità di cui all’art. 44 del D.P.R. n. 333/90 e all’ art. 37, comma 4, del C.C.N.L. per gli Enti Locali n. 1994/1997 e la condanna dell’Amministrazione alla corresponsione dei relativi importi.
1.1. Il giudice designato rigettava il ricorso, rilevando che il ricorrente avesse agito nel giudizio presupposto pur nella consapevolezza dell’intervenuta prescrizione della maggior parte della pretesa azionata e che quest’ultima, nella residua parte, fos se di valore irrisorio ex art. 2, comma 2sexies , lett. g), legge n. 89/2001.
NOME NOME ha proposto opposizione avverso il citato decreto a norma dell’art. 5 -ter della legge 24 marzo 2001 n. 89.
La Corte d’Appello di Catania fissava l’udienza collegiale per la comparizione delle parti; poiché nessuna di esse compariva, veniva fissata una nuova udienza, nella quale ancora una volta nessuno compariva.
La causa veniva trattenuta in decisione e con decreto n. 2465/2023, qui impugnato, la Corte d’Appello di Catania dichiarava
inammissibile il ricorso perché il ricorrente non aveva provveduto a fornire la prova dell’avvenuta notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione di udienza al Ministero dell’Economia e delle Finanze; né riteneva la Corte possibile concedere un nuovo termine -peraltro da nessuno evidentemente richiesto per l’effettuazione della predetta notifica in ragione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo.
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione affidandosi a due motivi e illustrandolo con memoria.
Resiste il M inistero dell’Economia e delle Finanze .
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 9 L. 53/1994 e 19bis del provvedimento del responsabile RAGIONE_SOCIALE del 16.04.2014, degli artt. 181, 307 e 309 cod. proc. civ., in relazione all’art.360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3) cod. proc. civ. Osserva il ricorrente che l ‘ipotesi della mancata comparizione delle parti non è in alcun modo contemplata dalla disciplina dei procedimenti in camera di consiglio e giurisprudenza costante applica a tale fattispecie, per assimilazione, la disciplina di cui agli artt. 181, 307, 309 cod. proc. civ., oppure il provvedimento di non luogo a provvedere. Ne consegue che il giudice, nell’ipotesi di omessa o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, e sia pure eventualmente a séguito di un provvedimento di «non luogo a provvedere» per mancata comparizione delle parti seguito da tempestiva riassunzione, deve, in difetto di spontanea costituzione del resistente, concedere al ricorrente un nuovo termine, avente carattere perentorio, entro il quale rinnovare la notifica. Ciò tanto più se si considera che per costante orientamento della Corte di legittimità, nel procedimento di equa riparazione il termine per la notifica alla
contro
parte del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza non è perentorio.
1.1. Il motivo è infondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che nessuna norma della legge n. 89 del 2001 attribuisce natura perentoria al termine indicato nel decreto di comparizione per la notifica dello stesso e del ricorso introduttivo del procedimento di equa riparazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 5700 del 12/03/2014, Rv. 629676 – 01).
Inoltre, questa Corte ha anche avuto modo di affermare che, in tema di procedimento per equa riparazione, la mancata comparizione delle parti alla prima udienza, fissata in sede di opposizione ex art. 5ter della legge n. 89 del 2001, non può essere considerata, in assenza di una espressa previsione in tal senso da parte degli artt. 737 ss. cod. proc. civ., una tacita rinunzia al ricorso e non consente, quindi, la declaratoria di improcedibilità o di inammissibilità, poiché una sanzione di tal tipo determinerebbe conseguenze ben più rigorose di quelle previste per l’appellante nel giudizio di cognizione, in ordine al quale, ai sensi dell’art. 348, comma 2, cod. proc. civ., l’improcedibilità viene dichiarata quando l’appellante ometta di comparire non solo alla prima udienza, ma pure a quella successiva fissata dal giudice (v. Cass. n. 16821/2010).
Per tali ragioni, nei procedimenti per il conseguimento dell’equo indennizzo da durata irragionevole del processo deve essere applicato in via analogica il regime di sanatoria delle nullità previste con riferimento al processo di cognizione, con la conseguenza che la comparizione di entrambe le parti avrà un effetto sanante del vizio di omessa o inesistente notifica, mentre, in difetto di spontanea costituzione del resistente all’udienza fissata nel decreto e di
comparizione del solo ricorrente, il giudice dovrà procedere alla fissazione di un nuovo termine per la notifica del ricorso.
1.2. Nel caso, invece, come quello che ci occupa, di mancata comparizione di entrambe le parti alla seconda udienza, non potrà che adottarsi lo strumento di cui all’art. 181 cod. proc. civ., previsto nell’ordinamento processualcivilistico con riferimento all’ordinario processo di cognizione, la cui applicazione non è inibita, con riguardo ai procedimenti camerali di equa riparazione ma è, anzi, imposta dalla identità di ratio , vertendosi in materia di diritti soggettivi (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 4004 del 13/02/2024, Rv. 670312 -01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9376 del 21/05/2020, Rv. 657702 -01).
Tuttavia, diversamente da quanto predicato in ricorso, la conseguenza dell’applicazione dell’art. 181 cod. proc. civ. – al quale rinvia l’art. 309 cod. proc. civ. che, appunto, prevede la mancata comparizione delle parti all’udienza -è l’immediata dichiarazione di estinzione che , ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 307 cod. proc. civ., come sostituito dall’art. 46, comma 15, lett. c ) della legge n. 69/09, è dichiarata anche d’ufficio.
Con il secondo motivo si deduce violazione della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 4, dall’art. 6 della Convenzione europea, dell’art. 3 della Costituzione in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3. Il ricorrente lamenta che la Corte d’appello di Catania ha violato le disposizioni indicate, laddove ha affermato che la mancata comparizione nel giudizio di equa riparazione conduce alla mancata prosecuzione del processo, per non essere consentita la fissazione di un nuovo termine in ragione del principio della ragionevole durata del processo; statuizione dalla quale discende una preclusione definitiva dell’esercizio di un diritto fondamentale ad un giusto processo.
2.1. Avendo il Collegio rigettato il primo motivo, il secondo si dichiara assorbito.
In definitiva, il Collegio – decidendo sul ricorso -dichiara l’estinzione del giudizio e, per l’effetto, cassa senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, ultimo comma, cod. proc. civ., il provvedimento impugnato, perché il giudizio non poteva proseguire.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda