Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1926 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1926 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26993/2021 R.G., proposto da
NOME COGNOME ; rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, in virtù di procura in calce al ricorso; con domiciliazione digitale ex lege ;
-ricorrente-
nei confronti di
NOME COGNOME e NOME COGNOME ; rappresentati e difesi dagli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, in virtù di procura in calce al controricorso; con domiciliazione digitale ex lege ;
-controricorrenti –
per la cassazione della sentenza n. 146/2021, pronunciata dal TRIBUNALE di BIELLA in grado d’appello , pubblicata il giorno 24 marzo 2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con citazione del 24 ottobre 2013, NOME COGNOME convenne in giudizio NOME COGNOME e NOME COGNOME dinanzi al Giudice di pace di Biella, chiedendone la condanna al pagamento della somma di Euro 4.782,40 (o della maggior somma accertanda) a titolo di risarcimento dei danni che essi avrebbero causato ad una strada in ghiaia di uso comune (ma sulla quale egli affermava di vantare tale diritto in via esclusiva) che conduceva alle abitazioni di entrambe le parti.
Espose che i convenuti avevano danneggiato la strada sia direttamente, percorrendola ogni giorno e più volte al giorno con le loro autovetture, sgommando e provocando solchi, buche e dossi; sia indirettamente, indebitamente lasciando l’ immondizia nel loro cortile o deponendola a fianco del loro cancello carraio, così inducendo gli addetti al servizio di raccolta a manovrare e ‘sgommare’ sulla strada, provocandone l’ulteriore danneggiamento .
Costituitisi i convenuti, il Giudice di pace rigettò la domanda con sentenza 13 gennaio 2015, n. 92.
NOME COGNOME propose appello, convenendo NOME COGNOME e NOME COGNOME dinanzi al Tribunale di Biella.
Gli appellati si costituirono all’udienza del 16 febbraio 2016, depositando comparsa di risposta con riferimento alla procura alle liti posta in calce alla comparsa di risposta in primo grado.
Sull’eccezione dell’ appellante -il quale aveva evidenziato che la comparsa di risposta in primo grado non conteneva la procura e aveva pertanto chiesto che fosse dichiarata la nullità della costituzione degli
appellati -il giudice, rilevata l ‘effettiva mancanza della procura in calce al predetto atto , in applicazione dell’art. 182 cod. proc. civ., assegnò termine sino alla successiva udienza del 2 marzo 2016 per la sanatoria.
A ll’esito dell’udienza del 2 marzo 2016, con ordinanza emessa il 14 aprile successivo a scioglimento della riserva in essa assunta, escluso che potesse attribuirsi rilievo ai due documenti che gli appellati avevano chiesto di produrre (« una copia fotostatica della comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado con procura in calce » e una « procura in copia fotostatica contenuta su un foglio separato che tuttavia non è in alcun modo congiunto materialmente all’atto cui si riferisce ex art. 83 cod. proc. civ. »: p.3 della sentenza impugnata), il giudice dichiarò invalida la costituzione di parte appellata.
Dopo che la causa era stata assegnata ad altro giudice, gli appellati si costituirono nuovamente all’udienza di precisazione delle conc lusioni del 5 febbraio 2019.
Sull’ eccezione di parte appellante, nuovamente sollevata nell’immediatezza, il giudice, co n ordinanza riservata emessa il 4 marzo successivo, dichiarò inammissibile la costituzione di parte appellata alla predetta udienza, sul rilievo del carattere perentorio del termine precedentemente concesso ex art.182 cod. proc. civ., rimasto inosservato.
Lo stesso giudice, peraltro, con ordinanza del 18 febbraio 2021, unitamente alla fissazione dell’udienza del 24 marzo 2021 , per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa secondo le modalità della trattazione scritta, revocò il provvedimento del 4 marzo 2019, sul contrario rilievo che « la procura depositata in originale, pur materialmente congiunta dal legale di parte appellata all’udienza del 05.02.2019, appare conforme a quella già depositata per via telematica
in data 29.04.2016, avuto riguardo al numero di iscrizione a ruolo della causa ivi indicato ».
Con sentenza 24 marzo 2021, n. 146, il Tribunale di Biella ha quindi rigettato l’appello proposto da NOME COGNOME, condannandolo al pagamento delle spese in favore della parte appellata, per mancata prova dei fatti posti a suo fondamento, attesa l’inefficacia probatoria delle dichiarazioni stragiudiziali rilasciate ante causam da un vicino, l’inammissibilità e l’irrilevanza della dedotta prova per testi, la mancanza di inferenza probatoria nei documenti depositati, l’inoperatività del principio di non contestazione « in danno della parte contumace o rimasta tale per la maggior parte delle fasi del giudizio » (pag.5 della sentenza impugnata).
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, sulla base di sedici motivi.
Hanno risposto con controricorso NOME COGNOME e NOME COGNOME.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 -bis .1. cod. proc. civ..
All’esito dell’adunanza camerale del 26 gennaio 2024 (in vista della quale sia il ricorrente che i controricorrenti avevano depositato memoria), questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 10149 del 2024, ha disposto l’acquisizione del fascicolo d’ufficio del giudizio di primo grado svoltosi dinanzi al Giudice di pace di Biella (comprensivo dell’originale della comparsa di risposta), nonché del provvedimento del 18 febbraio 2021, con cui il Tribunale di Biella aveva revocato la statuizione di inammissibilità della costituzione degli appellati, emessa con la precedente ordinanza riservata del 4 marzo 2019.
Acquisiti i predetti atti, per la trattazione del ricorso è stata dunque fissata l’ odierna adunanza camerale, in vista della quale le parti hanno depositato nuova memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 182 c od. proc. civ., nonché la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 cod. proc. civ., con riferimento al provvedimento emesso all’udienza del 16 febbraio 2016, di invito alla sanatoria dei vizi della procura, ex art.182 cod. proc. civ.; il ricorrente deduce che il giudice del merito non aveva rilevato un vizio che determinava la nullità della procura al difensore ma ne aveva rilevato l’ inesistenza , sicché non trovava applicazione l’art.182 cod. proc. civ., né vi era possibilità di sanatoria del vizio.
Con il secondo motivo viene denunciato omesso esame in ordine ad un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 nn. 4 e 5 cod. proc. civ, per avere il Tribunale omesso di pronunciarsi in relazione alle contestate falsità circa l’asserita comproprietà del terreno da parte degli appellati.
Con il terzo motivo viene denunciato omesso esame e omessa pronuncia in ordine ad un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 nn. 4 e 5 cod. proc. civ., per avere il giudice d’appello omesso di pronunciarsi sulla circostanza pacifica -e, anzi, persino ammessa dalle controparti -che esse usavano percorrere in auto, sgommando, la particella n. 463 del f.24 del catasto terreni di Biella, sulla quale insisteva la strada in ghiaia asseritamente danneggiata.
Con il quarto motivo viene denunciato omesso esame e omessa pronuncia in ordine ad un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di
discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 nn. 4 e 5 cod. proc. civ., per avere il giudice d’appello omesso di pronunciarsi in relazione alla circostanza pacifica , desumibile in base all’ id quod plerumque accidit , che percorrere una strada in pendenza, senza la dovuta diligenza e prudenza, provoca sgommate e, di conseguenza, provoca danni.
Con il quinto motivo viene denunciato omesso esame e omessa pronuncia in ordine ad un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n n. 4 e 5 cod. proc. civ., per avere il Tribunale omesso di valutare l’inesistenza della procura relativa al primo grado di giudizio.
Con il sesto motivo viene denunciato omesso esame e omessa pronuncia in ordine ad un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 nn. 4 e 5 cod. proc. civ., per essere stata revocata inaspettatamente l’ordinanza di inammissibilità della costituzione delle parti appellate.
Con il settimo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 2 043 cod. civ., in relazione all’art. 360 n. 3 c od. proc. civ., per essere stata ritenuta inadeguata a provare il danno la compiuta produzione documentale.
C on l’ottavo motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 257 c od. civ., in relazione all’art. 360 n. 3 c od. proc. civ., per non essere stata ammessa la testimonianza del vicino che aveva già reso dichiarazioni scritte.
Con il nono motivo viene denunciato omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., laddove la Corte d’appello h a omesso di considerare che pacificamente le controparti avevano ammesso il
transito sul terreno, talché nessuna carenza probatoria era imputabile all’attore -appellante.
Con il decimo motivo viene denunciata la violazione dell’ art.112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sulla domanda di conferma della dichiarazione di invalidità della costituzione in giudizio di parte appellata per difetto di procura sia in primo che in secondo grado.
C on l’undicesimo motivo viene denunciata la violazione dell’ art. 112 cod. proc. civ., per avere il Tribunale erroneamente ritenuto che la richiesta di ammissione di prova testimoniale fosse stata formulata con la riserva ‘solo se del caso’; riserva, invece, testualmente non presente nell’atto d’appello .
Con il dodicesimo motivo viene denunciata la violazione dell’ art.112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sull ‘istanza di ammissione di consulenza tecnica d’ufficio .
Con il tredicesimo motivo viene denunciata la violazione dell’ art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 cod. proc. civ., per avere il giudice d’appello omesso di prendere in considerazione la dichiarazione scritta del vicino, non escusso come teste in primo grado proprio in ragione dell ‘ esistenza di tale dichiarazione.
Con il quattordicesimo motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 2056 c od. civ.; il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che eventuali danni provocati dagli addetti alla raccolta dell’ immondizia non avrebbero potuto essere imputati ai convenuti; evidenzia che egli non aveva allegato che i convenuti avevano ‘indotto’ i predetti operatori ad agire in suo danno, ma aveva piuttosto posto in luce il dato oggettivo che le loro condotte, come quelle dei sigg. COGNOME e COGNOME, erano state per lui fonte di danno.
Con il quindicesimo motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 153 c od. proc. civ., con riferimento alla perentorietà del termine concesso per il deposito della procura, scaduto (in data 2 marzo 2016) senza che fosse stato adempiuto l’incombente richiesto.
Con il sedicesimo motivo viene denunciata la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 n. 4 c od. proc. civ., in ragione dell’avvenuta sostituzione del giudice dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni.
16.1. È fondato il primo motivo e, per effetto del suo accoglimento, restano assorbiti tutti gli altri.
Questa Corte ha affermato -e ribadito -che l ‘ art. 182, secondo comma, cod. proc. civ., nella formulazione anteriore alla c.d. riforma Cartabia, non consente di ‘ sanare ‘ l’inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite, giacché in tale testo espressamente si fa riferimento ad ‘ un vizio che determina la nullità della procura ‘ , a differenza di quanto accade nel testo come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, ove si è espressamente esteso il fenomeno giuridico della sanatoria anche alla fattispecie di mancanza della procura (Cass., Sez. Un., 21/12/2022, n. 37434; Cass. 9/10/2023, n. 28251).
Pertanto, il giudice d’appello, dopo avere correttamente riscontrato, alla prima udienza del 16 febbraio 2016, la mancanza della procura conferita al difensore degli appellati (non essendo effettivamente presente tale procura in calce all’originale della comparsa di risposta in primo grado, ma solo in calce alla copia fotostatica successivamente depositata, peraltro -alla luce degli atti acquisiti -rilasciata dal solo NOME COGNOME, non anche da NOME COGNOME), illegittimamente assegnò termine per sanare il vizio sino
alla successiva udienza del 2 marzo 2016, anziché procedere alla dichiarazione di contumacia degli appellati.
Né può dirsi che tale provvedimento sia stato irrilevante per avere essi omesso di procedere alla sanatoria nel termine concesso, con conseguente successiva declaratoria di ‘invalidità’ della loro costituzione, emessa con l’ordinanza riservata del 14 aprile 2016.
Per un verso, infatti, tale ordinanza, dopo avere ricevuto una prima sostanziale conferma con il successivo provvedimento del 4 marzo 2019, peraltro diretto (non a ribadire l’ ‘invalidità’ ma) a dichiarare l”inammissibilità’ della costituzione di parte appellata, è stato poi revocato con l’ultima ordinanza del 18 febbraio 2021, emessa in vista della fissazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni e trattazione scritta del 24 marzo 2021.
Per altro verso, mentre, da un lato, nell’intestazione, la sentenza impugnata ha omesso di indicare il difensore degli appellati, che sono stati qualificati ‘contumaci’, dall’altro lato, contraddittoriamente, prima della motivazione, ne ha riportato, tra virgolette, le conclusioni ed ha anche emesso in loro favore la statuizione di condanna dell’appellante nelle spese, sulle quali invece non si sarebbe dovuto provvedere in ipotesi di contumacia della parte vittoriosa.
Si consideri, infine, che la statuizione di merito di rigetto della domanda è stata motivata -oltre che sulla base dei rilievi di inammissibilità e di irrilevanza della dedotta prova per testi, nonché di mancanza di inferenza probatoria nei documenti depositati -anche sulla base della ritenuta inoperatività del principio di non contestazione « in danno della parte contumace o rimasta tale per la maggior parte delle fasi del giudizio » (pag.5 della sentenza impugnata).
16.2. In accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata deve, dunque, essere cassata con rinvio al Tribunale di Biella, in persona di diverso magistrato, che rinnoverà l’esame nel merito dei motivi di gravame proposti da NOME COGNOME , procedendo nella dichiarata contumacia degli appellati NOME COGNOME e NOME COGNOME, salva la possibilità, da parte loro, di costituirsi tardivamente in giudizio, fino al momento di rimessione della causa in decisione, con la conseguente facoltà di compiere tutte le attività processuali che non siano precluse in relazione allo stato in cui si trova il processo, stante l’applicabilità dell’art. 293, primo comma, cod. proc. civ., anche al giudizio di appello (Cass.20/01/1994, n.481; Cass. 17/02/2001, n. 1720).
Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità (art.385, terzo comma, cod. proc. civ.).
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Biella, in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 17 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME