Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28475 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28475 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 12/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3578/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che l o rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME -ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE PROVINCIA VERONA, PROCURATORE REPUBBLICA TRIBUNALE VERONA -intimati- avverso DECISIONE di RAGIONE_SOCIALE NAZIONALE RAGIONE_SOCIALE ROMA n. 78/2021 depositata il 12/11/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2023 dal Consigliere COGNOME NOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con decisione del 6.10- 12.11.2021, rigettò il ricorso proposto dal geom.
NOME COGNOME avverso la delibera del RAGIONE_SOCIALE, che aveva comminato al professionista la sanzione RAGIONE_SOCIALE sospensione dall’esercizio RAGIONE_SOCIALE professione per la durata di giorni sessanta.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALE citata decisione ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME sulla base di un unico motivo.
Sono rimasti intimati il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE ed il Procuratore RAGIONE_SOCIALE Repubblica presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’ art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dell’art. 118 disp att. c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 c.c., per assenza di motivazione in quanto vi sarebbe una coincidenza delle ragioni in fatto con le ragioni di diritto. Il provvedimento impugnato, dopo aver evidenziato, nello svolgimento del processo le condotte per le quali il RAGIONE_SOCIALE aveva applicato la sanzione ed indicato le censure mosse dal ricorrente, avrebbe riportato pedissequamente il ‘fatto’ nelle ragioni di diritto, senza spiegare le ragioni per le quali aveva prestato adesione al provvedimento impugnato.
Il motivo è fondato.
Dall’esame RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata risulta l’assoluta coincidenza contenutistica tra la parte ‘in fatto’ e quella ‘in diritto’, senza alcuna motivazione, neppure per ‘relationem’ sull’ adesione, da parte del RAGIONE_SOCIALE, alle ragioni poste alla base del provvedimento impugnato, secondo le modalità previste dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte ( ex multis Cassazione civile sez. VI, 10/01/2022, n.459).
Invero, quanto riportato nella parte in ‘diritto’ dal RAGIONE_SOCIALE a sostegno del rigetto del ricorso non indica le ragioni le ragioni poste a base RAGIONE_SOCIALE decisione, ovvero gli argomenti logico-giuridici che ne costituiscono il fondamento, bensì la premessa di fatto RAGIONE_SOCIALE decisione, consistente, come è dato evincersi dal contenuto testuale RAGIONE_SOCIALE cosiddetta motivazione precedentemente richiamata, nella esposizione delle circostanze che hanno condotto il RAGIONE_SOCIALE Disciplina del RAGIONE_SOCIALE a comminare la sanzione disciplinare.
Tale anomalia costituisce una mancanza assoluta di motivazione in quanto non consente di individuare, neppure per relationem , le ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione.
La motivazione del provvedimento impugnato non soddisfa, pertanto, il minimo costituzionale – che sottrae il provvedimento al sindacato di legittimità – in quanto la motivazione manca del tutto, nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione RAGIONE_SOCIALE decisione senza alcuna argomentazione ( Cass. Sez. Unite 7.4.2014, n.8053). La decisione impugnata si limita alla mera esposizione delle ragioni di fatto, senza compiere alcun apprezzamento delle argomentazioni assunte dal RAGIONE_SOCIALE rispetto ai temi dibattuti dalle parti, così rendendo impossibile l’individuazione delle ragioni poste a fondamento del dispositivo.
Il ricorso va, pertanto accolto; la decisione impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione.
Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Seconda Sezione