Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32181 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32181 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 10/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24156/2022 R.G., proposto da
PANIFICIO FRATELLI COGNOME di TERZO RITA e COGNOME NOME , il primo in persona di NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, domiciliati ex lege come da indirizzo pec indicato,
–
ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del trustee NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, domiciliato ex lege come da indirizzo pec indicato,
–
contro
ricorrente – per la cassazione della sentenza n. 75/2022 della CORTE d’APPELLO di Palermo pubblicata il 18.3.2022;
udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 7.10.2025 dal AVV_NOTAIO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Locazione uso diverso -Mancanza del certificato di agibilità -Limitazione del godimento – Prova
7.10.2025
Con sentenza, pubblicata il 4.11.2019, il Tribunale di Palermo accoglieva l’opposizione proposta da NOME COGNOME e da NOME COGNOME, titolare del RAGIONE_SOCIALE NOME, avverso il decreto ingiuntivo del 21.4.2017 emesso dal Tribunale di Palermo su ricorso del RAGIONE_SOCIALE. Quest’ultimo aveva chiesto il pagame nto di euro 13.500,00 sulla base di due assegni bancari firmati da NOME‘ COGNOME, NOME della COGNOME, conduttrice di un immobile sito in Palermo, INDIRIZZO, in virtù del contratto di locazione del 25.2.2015 stipulato con l’ingiungente . Il Tribunale di Palermo , nell’accogliere le domande svolte da gli opponenti, revocava il decreto ingiuntivo e dichiarava risolto il contratto di locazione, condannando l ‘opposto a pagare al RAGIONE_SOCIALE la somma di euro 16.200,00 a titolo di restituzione delle somme versate al locatore.
La Corte d’Appello di Palermo con sentenza pubblicata il 18.3.2022, in accoglimento dell’appello proposto dal RAGIONE_SOCIALE , rigettava invece l’opposizione al decreto ingiuntivo , la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto di locazione e la domanda di restituzione dell’importo di euro 16.200,00. Le spese di entrambi i gradi del giudizio erano poste a carico degli appellati.
Nei limiti di quanto ancora rilevante ai fini del presente giudizio, dato atto che l ‘appellante aveva riferito che l’immobile locato era stato utilizzato dal 28.1.2015 al 5.2.2016, quando il contratto si era sciolto per mutuo consenso ed era intervenuta la restituzione del bene, la Corte d’appello in relazione alla disposta risoluzione del contratto osservava che il conduttore non aveva provato, né chiaramente allegato, che le pretese carenze dell’immobil e avessero impedito o limitato il godimento del bene, sì che non era giustificato il mancato pagamento del canone di locazione.
Per la cassazione della sentenza della Corte ricorrono NOME COGNOME e il RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME, sulla base di un motivo. Resiste con controricorso il RAGIONE_SOCIALE.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380bis .1. cod. proc. civ.
Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte.
Entrambe le parti non hanno depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso si espone ad un preliminare e assorbente rilievo di inammissibilità perché carente del requisito di contenuto-forma prescritto dall’art. 366, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.
Gli elementi riportati nel ricorso, infatti, non consentono, se non attingendo direttamente alla lettura degli atti del processo, di comprendere adeguatamente: i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che li hanno giustificati; le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazi one alla posizione avversaria; l’andamento della v icenda giudiziaria e le questioni giuridiche prospettate e non risolte, o risolte in maniera non condivisa; le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado. Il tutto al fine di permettere di intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato, il cui testo, invece, è stato riprodotto per intero come si dirà più avanti.
Il ricorso si compone nel complesso di 30 pagine e all’interno di esso da pagina 2 a pagina 26 (fino a riga 8) sono riportati ‘i fatti di causa come illustrati’ nel ricorso in appello proposto dal RAGIONE_SOCIALE e dagli appellati. La narrazione, però, si apre riferendo solo dell’impugnazione svolta dal RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Palermo, che aveva accolto l’opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. al decreto ingiuntivo, e delle statuizioni rese in quella sede. I ricorrenti, in seguito, hanno riportato le conclusioni del ricorso in appello e per esteso la loro memoria difensiva di costituzione in appello (da pagina 5 a pagina 19).
Dal termine di pagina 19 e fino a pagina 26 (fino a riga 5) nel ricorso sono riportati il dispositivo della sentenza impugnata e per intero il testo della medesima, riproducendone nuovamente il dispositivo, già indicato a pagina 20. A parte la ridon danza del ricorso quanto all’indicazione della fase di appello per effetto dell’integrale riproduzione della memoria difensiva di
costituzione degli appellati (oggi ricorrenti), nulla è stato riferito a proposito del primo grado di giudizio in ordine alle questioni di fatto e di diritto indicate dalle parti, alle rispettive domande e in particolare, per quanto oggi rileva, alla domanda di risoluzione del contratto, e alle ragioni alla base della decisione del Tribunale di Palermo.
R isulta, dunque, incontestabile l’inosservanza dell’onere imposto dall’art. 366, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.
Il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell’ambito della tipologia dei vizi elencati dall’art. 360 cod. proc. civ. L’inosservanza di tali doveri, tuttavia, può condurre a una declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione soltanto quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l’intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dal n. 3 dell’art. 366 cod. proc. civ. (v. Cass., Sez. Un., 30 novembre 2021, n. 37552; sez. V, 30 aprile 2020, n. 8425; sez. I, 3 novembre 2020, n. 24432; sez. III, 14 marzo 2022, n. 8117; 12 gennaio 2024, n. 1352; Cass., sez. II, 21 giugno 2025, n. 16618).
La prescrizione normativa risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2003, n. 2602).
Per soddisfare tale requisito, pertanto, occorre che il ricorso per cassazione contenga, in modo chiaro e sintetico, l’indicazione delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di
ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello e, infine, del tenore della sentenza impugnata (v. Cass. 1352/2024, cit.).
La legittimità di tale requisito di accesso al giudizio di legittimità non può essere messa in dubbio in relazione al diritto di difesa delle parti, o a quello al giusto processo, tutelati dagli artt. 24 e 111 Cost., ovvero dall’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali (firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata -in uno al protocollo aggiuntivo firmato a Parigi il 20 marzo 1952 -con legge 4 agosto 1955, n. 848, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 24 settembre 1955 ed entrata in vigore il 10 ottobre 1955).
Come osservato da Cass. 1352/2024 cit.: «Sotto questo profilo, in particolare, giova ribadire che il requisito di contenuto-forma in questione è imposto in modo chiaro e prevedibile, non è eccessivo per il ricorrente e risulta funzionale al ruolo nomofilattico della Suprema Corte e segnatamente a ll’esigenza di «consentire alla Corte di cassazione di conoscere dall’atto, senza attingerli aliunde , gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti» (Cass. Sez. U. 10/09/2019, n. 22575; Id. 16/05/2013, n. 11826). Mette conto, altresì, ancora una volta rammentare che la Corte europea, con la sua sentenza 15 settembre 2016, in causa RAGIONE_SOCIALE c/ RAGIONE_SOCIALE (i cui principi sono stati ribaditi nella recente sentenza, depositata il 31 marzo 2021, nel caso COGNOME c. Russia), ha riaffermato -perfino riconoscendo l’astratta ammissibilità del pure abrogato sistema del c.d. «filtro a quesiti» per l’accesso in cassazione -il basilare principio della piena legittimità di un sistema anche rigoroso di requisiti formali per l’accesso al giudizio di legittimità e per la redazione dei ricorsi introduttivi: il quale non solo non viola l’art. 6 CEDU, ma anzi è funzionale alla tutela del ruolo nomofilattico
della Corte di legittimità e quindi al conseguimento dei valori fondamentali, benché non espressamente codificati nella Convenzione, della certezza del diritto e della buona amministrazione della giustizia; solo dovendo la compresente esigenza di tutela del diritto del singolo trovare un contemperamento, così che ogni soluzione possa superare il consueto vaglio di proporzionalità tra fine perseguito e mezzi impiegati (così, in motivazione, Cass. n. 26936 del 2016). A tale contesto ermeneutico di riferimento non apporta significative novità la pronuncia della Corte Edu 28/10/2021, RAGIONE_SOCIALE: questa richiama anzi espressamente, confermandone i principi, tra le altre, la propria sentenza 15/09/2016, RAGIONE_SOCIALE c. RAGIONE_SOCIALE. Essa ha bensì riscontrato la viol azione dell’art. 6 § 1 della Convenzione con riferimento ad uno dei tre casi al suo esame (nel quale venivano in rilievo i diversi requisiti di ammissibilità di cui ai nn. 4 e 6 dell’art. 366 cod. proc. civ.), ma ciò ha fatto considerando, all’esito di un esame in punto di fatto degli atti ivi considerati, non certo che quei requisiti rispondessero di per sé e in astratto a inammissibile formalismo fine a sé stesso ma che nel caso in esame, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di cassazione, fossero stati in realtà rispettati (e, peraltro, lo si nota sommessamente, vi sarebbe da interrogarsi sul se la censura effettuata dalla CEDU non fosse in realtà prospettabile con il rimedio interno dell’art. 391-bis cod. proc. civ.). Quel che dunque è stata in quella sede censurata è la concreta applicazione delle formalità previste dall’ordinamento nazionale, che occorre osservare all’atto della proposizione del ricorso, in quanto nel caso esaminato ritenuta (l’applicazione, non le formalità) in contrasto con il diritto di accesso ad un tribunale perché di fatto ispirata ad eccessivo formalismo e tale, dunque, da impedire il pur possibile esame nel merito del ricorso proposto dall’interessato. In tale prospettiva, la Corte EDU con la medesima pronuncia ha invece escluso la violazione della detta norma convenzionale in un altro caso contestualmente esaminato in cui veniva in considerazione proprio il requisito dell’art. 366 n. 3 cod. proc. civ.
(ritenuto in quel caso non rispettato dalla RAGIONE_SOCIALE per l’utilizzo della tecnica redazionale del c.d. assemblaggio), osservando in particolare che:
-l’interpretazione data all’esposizione sommaria dei fatti è compatibile con l’applicazione del principio dell’autosufficienza del ricorso che esige che la Corte di cassazione, ad una lettura globale del ricorso, sia in grado di comprendere l’oggetto della controversia nonché il contenuto delle censure che dovrebbero giustificare l’annullamento della decisione impugnata e sia in grado di pronunciarsi; -la giurisprudenza della Corte di cassazione prevede procedure chiare e definite (si vedano i paragrafi 17 e 30) per la redazione dell’esposizione dei fatti rilevanti; -la procedura davanti alla Corte di cassazione prevede l’assistenza obbligatoria di un avvocato che deve essere iscritto in un albo speciale, sulla base di determinate qualifiche, per garantire la qualità del ricorso e il rispetto di tutte le condizioni formali e sostanziali richieste; l’avvocato dei ricorrenti era quindi in grado di sapere quali fossero i suoi obblighi al riguardo, sulla base del testo dell’art. 366 e con l’aiuto dell’interpretazione della Corte di cassazione, definita «sufficientemente chiara e coerente». Ciò premesso, occorre quindi ribadire la piena legittimità del requisito in parola e che per soddisfarlo è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, ma anzi chiaro e sintetico, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata (v. Cass. Sez. U. n. 2602 del 2003; ed ancora da ultimo, ex multis, Cass. 08/08/2023, n. 24149; 03/11/2021, n. 31318; 19/10/2021, n. 28929; 08/08/2023, n. 24149).».
Requisiti, come già detto, non sussistenti nel caso di specie, perché il ricorso è redatto in modo per nulla chiaro e sintetico, omettendo di riferire
il contenuto essenziale delle domande svolte in primo grado, degli elementi di fatto e delle questioni giuridiche ad esse sottese, e della sentenza del Tribunale, così da impedire la conoscenza dello svolgimento del giudizio e dei necessari elementi informativi per l’esame dell’unica doglianza svolta.
Il Collegio rileva, comunque, che, quand’anche fosse possibile per absurdum -prescindere da tale preliminare e assorbente rilievo sulla base di quanto in modo scarno emerge dalla sentenza circa il fatto sostanziale dedotto in giudizio e circa lo svolgimento processuale quanto ad esso, anche considerando che si aggredisce con il motivo la decisione della corte panormita quanto all’esame condotto su uno solo dei motivi di appello della parte qui resistente, il ricorso non cesserebbe di palesarsi inammissibile per inammissibilità dell’unico motivo e gradatamente per la sua infondate zza.
Con l’unico m otivo proposto è denunciata violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1575, n.3, 1453 e 1578 cod. civ.
I ricorrenti lamentano che la Corte d’appello avrebbe ritenuto che l’assenza del certificato di agibilità non costituisca vizio della cosa locata tale da influire sull’idoneità del bene all’uso pattuito in base all’art. 1578 cod. civ. Per converso, l’immobile dato in locazione non possedeva i requisit i tecnico-urbanistici necessari per la destinazione ad attività commerciale data l’assenza del certificato di agibilità . Le irregolarità edilizie presenti nell’immobile, taciute al momento della stipula del co ntratto, risultate di entità tale da non permettere la sanatoria, fondavano la responsabilità del locatore per l’impossibilità di esercizio dell’attività. Le irregolarità riscontrate erano tali che, se conosciute per tempo avrebbero, portato a non stipulare il contratto.
4.1. Il motivo risulta gradatamente inammissibile e comunque infondato.
Risulta inammissibile, in quanto basato sulla deduzione di una serie di circostanze fattuali quali l’inutilizzabilità di fatto dell’immobile per assenza del certificato di agibilità per abusi edilizi presenti al suo interno, una prova testimoniale evocata peraltro genericamente, nonché sulla sentenza di
prime cure, ma omette di fornire l’indicazione specifica ai sensi dell’art. 366 n. 6 c.p.c. sia delle une sia delle altre.
Il motivo, se si superasse il rilievo appena svolto, e si procedesse al suo esame sulla base della considerazione della motivazione della sentenza impugnata presenterebbe ancora una ragione di inammissibilità e comunque gradatamente di infondatezza.
I ricorrenti si dolgono per non aver tenuto conto la Corte d’appello che l’immobile locato era privo d el certificato di agibilità a causa di numerose irregolarità edilizie, non comunicate dal locatore al momento della stipula, risultando ‘di fatto’ inutilizzabile . Tali irregolarità sarebbero state così gravi da non poter essere sanate, da un lato, rendendo impossibile il rilascio del certificato , dall’altro, l’esercizio dell’attività sarebbe stato illecito con il rischio di esporsi a un provvedimento di inibizione ‘con conseguente ingiusta e improvvi sa interruzione della medesima attività commerciale’.
4.2. Secondo un indirizzo consolidato di questa Corte, al quale deve essere data continuità, ‘ nella locazione di immobili per uso diverso da quello abitativo, il carattere abusivo dell’immobile o la mancanza di titoli autorizzativi necessari o indispensabili ai fini dell’utilizzo della “res” (secondo la sua intrinseca destinazione economica o conformemente all’uso convenuto) dipendenti dalla situazione edilizia del bene non incidono sulla validità del negozio, né costituiscono vizi della cosa locata agli effetti dell’art. 1578 c.c., ma possono configurare un inadempimento del locatore alle proprie obbligazioni, astrattamente idoneo a incidere un interesse del conduttore, al quale ultimo spetta l’onere di allegare e provare il concreto pregiudizio sofferto in conseguenza dell’abusività del cespite, senza che possa prospettarsi in tale caratteristica un danno «in re ipsa» ‘ (v., Cass., sez. III, 21 agosto 2020, n. 17557; 25 giugno 2019, n. 16918; 26 luglio 2016, n. 15377; 16 giugno 2014, n. 13651; a cui adde, Cass., sez. III, 28 dicembre 2021, n. 41744).
Infatti, in una situazione connotata dalla natura abusiva dell’immobile può individuarsi un eventuale inadempimento del locatore solo qualora tale
carattere dell’immobile concesso in godimento abbia in qualche misura inciso su un qualche concreto profilo di interesse del conduttore (v. Cass., 17577/2020, cit.), con la precisazione che finché nessuna limitazione, contestazione o turbativa, nel godimento abbia condizionato la sfera del conduttore, spetta a quest’ultimo allegare e fornire la prova del concreto pregiudizio subito per effetto di tale particolare caratteristica giuridica del bene, dovendosi escludere l’inadempimento del locatore in ragione della mera circostanza, in sé, del carattere abusivo dell’immobile locato, non costituente, in quanto tale, un pregiudizio in re ipsa per il conduttore (v., altresì, Cass., sez. III, 12 aprile 2023, n. 9766, relativa a una vicenda nella quale era intervenuta la chiusura del locale a causa delle irregolarità urbanistiche riscontrate a seguito della comunicazione inviata dalla conduttrice ai competenti uffici amministrativi per l’esecuzione dei lavori di adeguamento ed ammodernamento dei locali).
4.3. La Corte d’appello , pur avendo impropriamente evocato il principio di diritto enunciato da Cass., sez. III, 7 giugno 2008, n. 14731 (più di recente, v. Cass., sez. III, 22 maggio 2023, n. 14067), secondo cui sul conduttore grava l’onere di verificare che le caratteristiche del bene siano adeguate a quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento dell’attività che intenda svolgere, nonché al rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative, a meno di uno specifico obbligo assunto dal locatore, trattandosi di un profilo afferente alla sfera giuridica del conduttore e di mero rilievo pubblicistico inidoneo ad incidere sul rapporto privatistico (v., Cass., sez. III, 11 aprile 2006, n. 8409; 19 gennaio 1999, n. 463), nondimeno ha precisato che ‘non risulta, e non viene neppure chiaramente allegato dalla parte conduttrice, che le asserite carenze dell’immobile abbiano ridotto o menomato il godimento e la fruizione dell’immobile, con la conseguenza che nessun esonero dall’obbligo di pagamento int egrale del canone locativo può essere delineato e ritenuto in pro della conduttrice’ (pagina 5, ultimo capoverso).
I ricorrenti, oltre a non aver espressamente aggredito tale parte della motivazione, salvo dolersi del fatto che la Corte d’appello ha rigettato la domanda di risoluzione non avendo l’agibilità ‘inciso sul sinallagma contrattuale’ , erroneamente quest’oggi assumono che da tale condizione dell’immobile sia derivato per ciò solo un pregiudizio al loro interesse, ossia la disponibilità del bene a fronte dell’obbligo di pagamento del canone .
I ricorrenti, pertanto, non hanno tenuto conto del riferito, e consolidato, orientamento di questa Corte a proposito della possibilità di configurare il locatore come inadempiente solo se l’assenza di agibilità abbia in qualche misura inciso su un concreto profilo di interesse del conduttore (v. Cass., 17577/2020, cit.). Conseguentemente, in assenza di limitazioni, contestazioni o turbative nel godimento che abbiano condizionato la sfera del conduttore, spetta a quest’ultimo allegare e fornire la prova del concreto pregiudizio subito per effetto di tale particolare caratteristica giuridica del bene, dovendosi escludere l’inadempimento del locatore, in ragione della mera circostanza in sé del carattere abusivo dell’immobile locato (circostanza peraltro dedotta in modo assertorio), non costituente, in quanto tale, un pregiudizio in re ipsa per il conduttore.
I ricorrenti, non solo non hanno descritto compiutamente se ed in quale misura il preteso inadempimento per la riferita assenza del certificato di agibilità abbia inciso sulla facoltà di godimento del bene, ma anche si sono limitati a sostenere che ‘ la Corte di appello avrebbe dovuto rilevare che l’assenza del certificato di agibilità e la presenza degli abusi edilizi cui era affetto l’immobile locato, avrebbero fatto sì che l’attività commerciale del RAGIONE_SOCIALE sarebbe stata svolta non lecitamente e che la stessa avrebbe, pertanto, potuto essere interdetta in qualunque momento, con conseguente ingiusta ed improvvisa interruzione della medesima attività commerciale ‘ (pagina 28, secondo capoverso) .
Con il che, anche a tacere del fatto che l’appellante aveva evidenziat o che l’immobile era stato detenuto dal 28.1.2015 al 5.2.2016 , data in cui (si riferiva) il contratto si era sciolto per mutuo consenso con riconsegna
dell’immobile (v. pagina 3 della sentenza impugnata, primo capoverso), è evidente che la censura svolta, oltre che infondata, risulta del tutto eccentrica rispetto alla ratio decidendi enunciata dalla Corte d’appello. Così come risulta del tutto estranea al tema del giudizio, concernente domanda di risoluzione per inadempimento, la questione del consenso alla stipula del contratto da parte del conduttore, qualora informato a proposito dello stato del bene. Questione che semmai sarebbe stata rilevante in relazione ad un’azione di annullamento per vizio del consenso per ipotetica induzione in errore.
Il ricorso, conclusivamente, deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13 (Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.300,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e cpa come dovuti per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civile della Corte Suprema di Cassazione in data 7 ottobre 2025.
Il Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME