Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 34030 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 34030 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8977/2021 R.G. proposto da:
NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME
-ricorrente-
contro
NOME, in proprio ex art. 86 c.p.c.
-controricorrente-
avverso l’ ORDINANZA della CORTE D’APPELLO di CATANIA RG n. 971/2020 depositata il 10/02/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex artt. 28 legge n. 794/1942 e 702bis c.p.c., l’AVV_NOTAIO ha domandato alla Corte d’appello di Catania, nei confronti del cliente NOME COGNOME, la liquidazione dei compensi residui
per l’attività difensiva espletata in una causa di lavoro svoltasi dinanzi al Tribunale di Catania e dinanzi alla Corte d’appello, causa in cui NOME COGNOME aveva domandato la condanna della RAGIONE_SOCIALE Regionale di Catania al risarcimento di danni assertivamente subiti in misura di euro 77.549,00. Il primo grado di giudizio si era concluso in senso sfavorevole per il cliente, mentre in grado di appello era stata emessa sentenza di accoglimento del gravame, in esecuzione della quale la RAGIONE_SOCIALE Regionale aveva liquidato a NOME COGNOME la somma di euro 35.920,34, comprensiva di rivalutazione monetaria, interessi e spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
AVV_NOTAIO, premesso di aver ricevuto dal cliente soltanto il pagamento di acconti e di aver concluso con lui, quanto all’attività difensiva svolta in grado di appello, un accordo tariffario in data 28.11.2012, ha domandato condannarsi lo stesso al pagamento dell’importo residuo di euro 10.292,52, di cui euro 8.368,53 per il primo grado di giudizio – somma determinata sulla scorta dei criteri tabellari – ed euro 1.923,99 per il giudizio di appello – somma determinata sulla scorta degli accordi contrattuali -, entrambe al netto di quanto già ricevuto a titolo di acconto.
NOME COGNOME non si è costituito in giudizio.
Con l’ ordinanza impugnata , la Corte d’appello di Catania ha accolto il ricorso, condannando NOME COGNOME al pagamento di euro 10.292,52, oltre interessi dalla domanda, ed alla rifusione delle spese processuali.
In motivazione, la Corte d’appello, dopo aver considerato valido il patto di quota lite contenuto nell’accordo tariffario relativo all’attività professionale svolta in grado di appello, ha ritenuto che il compenso richiesto dovesse essere liquidato come da domanda, determinando il dovuto per il primo grado di giudizio sulla scorta dei criteri tabellari ed il dovuto per il giudizio di appello sulla scorta degli accordi contrattuali, al netto degli acconti.
Per la cassazione dell’ordinanza in questione ricorre NOME COGNOME sulla scorta di cinque motivi.
AVV_NOTAIO resiste con controricorso.
Fissata la trattazione del ricorso in camera di consiglio, entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380-bis1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, ex art. 360, comma primo, num. 4, c.p.c, la violazione degli artt. 702bis c.p.c., 28 legge n. 794/1942, 163 e 164 c.p.c.
Sostiene che, essendo il ricorso introduttivo privo dell’avvertimento di cui all’art. 163, terzo comma, num. 7, c.p.c., e non avendo la Corte d’appello ordinato la rinnovazione della relativa notificazione, l’intero procedimento di merito e l’ordinanza impugnata sarebbero viziati da nullità.
Il motivo è infondato.
In virtù del combinato disposto dagli artt. 702bis , primo e quarto comma, e 163, terzo comma, num. 7, c.p.c., l’avvertimento omesso riguarda l’impossibilità per il resistente, in caso di costituzione tardiva, di proporre le domande riconvenzionali e le eccezioni non rilevabili d’ufficio.
La disciplina in tema di procedimento sommario di cognizione non contiene una norma di tenore analogo all’art. 164 c.p.c. sulla nullità della citazione e sulle sue conseguenze.
Riguardo alla nullità della citazione per mancanza dell’avvertimento in questione, sia pure in una fattispecie diversa, questa Corte (cfr.: Cass. n. 30652/2011) ha ritenuto che, adottata un’interpretazione che non sia formalistica, l’omissione in questione assuma una rilevanza minore rispetto ad altri vizi che abbiano eventualmente impedito in radice al convenuto di avere conoscenza della pendenza del processo ovvero della data fissata per la comparizione delle parti.
In particolare, quand’anche manchi l’avvertimento in un atto che contenga l’esatta indicazione della data per la quale il convenuto è invitato a
comparire, ciò impone alla parte normalmente diligente di comparire a quell’udienza; in quella sede essa può far valere la carenza dell’avvertimento e chiedere, senza possibilità di diniego, nuovo termine per formulare le proprie complete difese.
Ciò è coerente con le disposizioni dell’art. 157, secondo comma, c.p.c., secondo il quale la parte nel cui interesse è stabilito un requisito e che voglia opporre la nullità dell’atto per la mancanza del requisito stesso, « deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all’atto o alla notizia di esso » e dell’art. 294, primo comma, c.p.c., secondo cui « il contumace che si costituisce può chiedere al giudice istruttore di essere ammesso a compiere attività che gli sarebbero precluse, se dimostra che la nullità della citazione o della sua notificazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo o che la costituzione è stata impedita da causa a lui non imputabile ».
Inoltre, in materia di procedimento sommario di cognizione, il mancato avvertimento di cui all’art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c. nel ricorso introduttivo, applicabile ex art. 702bis c.p.c., comporta, ove il convenuto si sia costituito lamentandone la mancanza, non la rinnovazione dell’atto, ma il semplice spostamento d’udienza ex art. 164, comma 3, c.p.c., così da consentire alla parte di perfezionare la propria difesa senza incorrere in preclusioni e decadenze (cfr.: Sez. 6 – 2, Sentenza n. 19345 del 29/09/2015).
Deve ulteriormente rilevarsi che, come affermato più volte da questa Corte, l’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., nel consentire la denuncia di vizi di attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce soltanto l’eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato error in procedendo ; pertanto, ove il ricorrente non indichi lo specifico e concreto pregiudizio subito, l’addotto error in procedendo non
acquista rilievo idoneo a determinare l’annullamento della sentenza impugnata (cfr., per tutte: Cass. n. 18635/2011). Proprio in tema di procedimento sommario, si è osservato che, in sede di ricorso per cassazione, stante la natura del procedimento sommario ex art. 702bis c.p.c. e l’assenza di espressa sanzione di nullità per il difetto del previsto avvertimento, la parte non solo deve dedurre il vizio di nullità, ma anche dimostrare una qualche incidenza sull’esplicazione della sua difesa della mancanza dell’avviso (cfr.: Cass. n. 14485/2018).
Nella specie, l’odierno ricorrente, dopo aver ammesso di aver ricevuto la notificazione del ricorso, ha dedotto che egli, « stante la evidente nullità del ricorso, non si è costituito in giudizio, pensando che venisse disposto il rinnovo della notifica del ricorso introduttivo del giudizio » (cfr.: ricorso, a pagina 2); pertanto, la mancata costituzione nel giudizio di primo grado è stata, in realtà, frutto di una sua precisa volontà di disinteressarsi della lite, perché in caso diverso si sarebbe costituito per chiedere ed ottenere lo spostamento dell’udienza .
Egli ha altresì dedotto che la rinnovazione della notificazione del ricorso gli avrebbe permesso « di formalizzare le contestazione e le eccezioni che di seguito vengono formalizzate che riguardano il merito »; trattasi, in particolare, non già di eccezioni in senso stretto, precluse in caso di inosservanza del termine per la costituzione, bensì di mere difese, proponibili anche in caso di costituzione tardiva.
Essendo pacifico che NOME COGNOME, con la notificazione del ricorso e del decreto, aveva avuto conoscenza sia della pendenza del processo sia dell’udienza fissata per la trattazione della causa e che la sua mancata costituzione nel giudizio di primo grado è stata frutto di una precisa scelta, senza che l’omissione lamentata in questa sede gli abbia impedito lo svolgimento di attività difensive soggette a preclusione, deve dunque concludersi per l’insussistenza in capo al ricorrente di qualunque pregiudizio. Invero, come si è detto, se egli si fosse costituito facendo
valere il vizio, il giudice avrebbe dovuto limitarsi a spostare l’udienza, senza dover disporre anche la rinnovazione della notifica.
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione degli articoli del codice civile da 1362 a 1371, il tutto ex art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.
In particolare, afferma che « con il contratto stipulato il 28.11.2012 è stato concordata inter partes una liquidazione delle spese, competenze ed onorari relativi all’intero giudizio, che ovviamente teneva conto della chiusura sia della prima fase giudiziale, ovvero quella riguardante il primo grado di giudizio posto che, comunque, in prime cure l’AVV_NOTAIO aveva svolto una attività parziale, essendo subentrata ad un precedente professionista e sia dell’appello » (cfr.: ricorso, a pagina 5; si veda anche quanto dedotto alle pagine 6 e 7).
Inoltre, sempre per il ricorrente, il compenso liquidato in base al patto di quota lite avrebbe dovuto essere calcolato sull’importo percepito al netto, anziché al lordo, di interessi ed altri accessori.
3 Con il terzo motivo, si lamenta l’omesso esame di fatti decisivi controversi ex art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., sostenendosi, in particolare, che la Corte d’appello non abbia tenuto in alcun conto il contratto stipulato il 28.11.2012.
Detti motivi, da considerarsi unitariamente in quanto sorretti dalle stesse argomentazioni, sono inammissibili.
L’ interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un’attività riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione. Ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutici, non è peraltro sufficiente l’astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria
la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato, nonché, in ossequio al principio di specificità ed autosufficienza del ricorso, con la trascrizione del testo integrale della regolamentazione pattizia del rapporto o della parte in contestazione, ancorché la sentenza abbia fatto ad essa riferimento, riproducendone solo in parte il contenuto, qualora ciò non consenta una sicura ricostruzione del diverso significato che ad essa il ricorrente pretenda di attribuire (cfr.: Cass. n. 4178/2007).
Inoltre, il motivo di ricorso per cassazione che denunci la violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., deve essere formulato attraverso la puntuale e precisa enunciazione delle ragioni per le quali un dato criterio sarebbe stato erroneamente applicato (cfr.: Cass. n. 15350/2017).
Al contrario, il ricorrente ha fatto riferimento, in maniera generica e cumulativa, agli articoli da 1362 a 1371 c.c., senza indicare né i singoli criteri ermeneutici che egli ritiene violati, né alcun elemento testuale da cui desumere le conclusioni cui egli perviene; pertanto, il motivo di ricorso è privo del requisito di specificità.
In mancanza delle indicazioni di cui innanzi, non è valutabile l’affermazione del ricorrente secondo cui « una definizione delle competenze maturate solo per l’appello necessariamente presuppone e presupponeva la definizione di ogni questione relativa ai compensi professionali maturati per il giudizio di prime cure », e lo stesso dicasi per l’ulteriore affermazione secondo cui « la definizione a percentuale sul risultato ottenendo, può avere un senso solo se si considera l’intero giudizio, a prescindere dalle fasi giudiziali » (cfr.: ricorso, a pagina 5 ed a pagina 7).
L’unica norma specificamente richiamata dalla parte nella trattazione del motivo in esame è l’art. 1362 c.c. (indicato a pagina 5 del ricorso come « art. 1632 c.c. » per un evidente errore di scritturazione), ma sul punto
non sono state indicate le ragioni per le quali detto criterio sarebbe stato erroneamente applicato.
Inoltre, la Corte d’appello ha espressamente citato il contratto sopra indicato, sicché neppure può ritenersi omesso il suo esame.
Va infine osservato che, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente nella memoria illustrativa, anche in tema di azione ex art. 14 d.lgs. n. 150/2001, il giudizio di cassazione riguarda non già il merito, ma la legittimità della decisione impugnata.
4. Con il quarto motivo, il ricorrente ha lamentato la violazione per erronea applicazione delle tariffe professionali approvate con d.m. 55/2014 artt. 1 -11, il tutto ex art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., visto che, a suo parere, la quantificazione del compenso relativo al primo grado di giudizio avrebbe dovuto avvenire mediante utilizzo degli importi tabellari previsti per lo scaglione di valore tra euro 26.000,00 ed euro 52.000,00 in virtù dei risultati raggiunti a seguito del giudizio di appello; inoltre, la liquidazione avrebbe dovuto tenere conto del carattere solo parziale dell’attività svolta dall’AVV_NOTAIO in tale grado.
Il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
L ‘art. 5 d.m. n. 55/2014 disciplina in maniera differente la determinazione del valore della causa a fini di liquidazione dei compensi, a seconda che il pagamento debba avvenire da parte del soccombente all’esito del giudizio ovvero da parte del cliente nel rapporto interno con il difensore.
Quanto alla seconda ipotesi, il comma 2 dell’art. 5 stabilisce che « si ha riguardo al valore corrispondente all’entità della domanda », mentre « si ha riguardo al valore effettivo della controversia quando risulta manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti ».
Al riguardo, questa Corte (cfr.: Cass. n. 688/2024) ha osservato che, nel caso della liquidazione degli onorari a carico del cliente, l’indagine, che di volta in volta il giudice di merito deve compiere, è quella di verificare
l’attività difensiva che il legale ha dovuto apprestare, tenuto conto delle peculiarità del caso specifico, in modo da stabilire se l’importo oggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo ovvero se lo stesso si riveli del tutto inadeguato rispetto all’effettivo valore della controversia, come nel caso in cui il legale abbia esagerato in modo assolutamente ingiustificato la misura della pretesa azionata, in evidente sproporzione rispetto a quanto poi attribuito alla parte assistita, perché in tali casi il compenso preteso alla stregua della relativa tariffa non può essere considerato corrispettivo della prestazione espletata, stante la sua obiettiva inadeguatezza rispetto alla attività svolta (Cass. 19250/2015; Cass. n. 1805/ 2012; Cass. n. 13229/2010; Cass. S.U. 19014/2007; Cass. 15685/2006).
Pertanto, chi intenda lamentare in sede di legittimità la violazione di tale parametro normativo ha l’onere di allegare l’obiettiva inadeguatezza della liquidazione avvenuta sulla scorta del disputatum rispetto a quella che sarebbe derivata dall’applicazione del parametro del decisum , e di indicarne le ragioni, non potendo la stessa essere desunta dal solo diverso ammontare della somma riconosciuta rispetto a quella richiesta.
La Corte d’appello ha liquidato il compenso residuo ancora dovuto tenendo conto del valore della domanda, della somma percepita dall’odierno ricorrente a seguito dell’accoglimento di essa, della richiesta della controricorrente dei minimi tabellari quanto al giudizio di primo grado ed infine degli acconti corrisposti.
Al contrario, la difesa del ricorrente si è limitata a sostenere che la domanda dell’AVV_NOTAIO presupponeva che « si trattasse di un giudizio di valore oltre € oltre € 200.000,00 », quando, in realtà, il minor ammontare della domanda (euro 77.549,00) emerge espressamente dall’esame del provvedimento impugnato. Infine, il ricorrente, pur avendo sostenuto che nel giudizio di primo grado l’attività professionale della controparte fosse
stata solo parziale, in concreto non ha indicato quali erano le fasi per le quali il compenso non avrebbe dovuto essere liquidato.
5 Con il quinto ed ultimo motivo, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., ex art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., in quanto, per l’asserita infondatezza della domanda di controparte, le spese processuali avrebbero dovuto essere poste a suo carico.
In realtà, il motivo in questione non evidenzia alcuna violazione di legge, dal momento che la decisione sulle spese è diretta conseguenza dell’esito del giudizio di merito.
In definitiva, il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo; in detta liquidazione sono comprese anche le spese sostenute, davanti al giudice di appello, per lo svolgimento della procedura di sospensione dell’esecuzione della sentenza ai sensi dell’art. 373 c.p.c., avendo la controricorrente depositato specifica e documentata istanza sul punto, comprensiva dei relativi atti nel termine di cui all’art. 372, secondo comma, c.p.c. (cfr.: Cass. 6792/2024).
Sussistono, infine, i presupposti processuali, ex art. 13, comma 1quater d.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12, per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di legittimità, che liquida in complessivi euro 200,00 per spese ed euro 3.000,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater d.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12, per il
versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME