SENTENZA TRIBUNALE DI CAGLIARI N. 545 2026 – N. R.G. 00002248 2025 DEPOSITO MINUTA 19 03 2026 PUBBLICAZIONE 19 03 2026
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del AVV_NOTAIO, in funzione di AVV_NOTAIO del Lavoro, all’esito della trattazione scritta prevista dall’art. 127 -ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2248/2025 RAGIONE_SOCIALE, promossa da
, nato a San Gavino Monreale il DATA_NASCITA, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio del difensore AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico,
ricorrente
TABLE
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11 giugno 2025, ha convenuto in giudizio l deducendo:
di aver prestato attività lavorativa fin dal 2001 alle dipendenze di diverse imprese, nello specifico: dal 1° giugno 2001 al 26 luglio 2001 presso ‘RAGIONE_SOCIALE‘; dal 1° giugno 2002 al 10 settembre 2002, presso ‘RAGIONE_SOCIALE‘; dal 1° febbraio 2004 al 30 aprile 2022, presso la ditta ; dal 2 maggio 2022 al 31 ottobre 2022, presso l’impresa ‘RAGIONE_SOCIALE‘; dal 1° novembre 2022 al 31 gennaio 2025, presso ‘RAGIONE_SOCIALE;
di aver svolto le mansioni di operaio edile presso cantieri privati e presso cantieri per la costruzione di opere pubbliche, seguendo un orario lavorativo articolato su cinque giorni la settimana, dalle ore 7:00 alle ore 17:00;
-di aver sviluppato, in ragione delle lavorazioni eseguite, la patologia ‘ ernia discale lombare L5 S1 (trattata con artrodesi) e multiple protrusioni discali lombari cod. n. 213 ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico sensitivi persistenti danno biologico 12 %’ , da valutarsi in
uno con le menomazioni secondarie ‘ mezzi di sintesi in sede non comprensivi del danno 3% cod. n. 306 ; cicatrici cutanee, non interessanti il volto ed il collo, distrofiche, discromiche 1% ‘;
di aver presentato, in data 24 gennaio 2025, domanda volta ad ottenere il riconoscimento dell’indennizzo per la malattia professionale contratta in ragione delle lavorazioni eseguite con continuità;
-di non aver ricevuto alcuna risposta da parte dell’
Il ricorrente ha quindi agito in giudizio nei confronti dell’ per ottenere il riconoscimento del proprio diritto a ll’ indennizzo per il danno biologico connesso alle menomazioni derivanti dalla denunciata malattia professionale, da valutarsi nella misura complessiva pari al 16 per cento, o alla percentuale maggiore o minore risultante in corso di causa.
L’ si è costituit o in giudizio in data 23 luglio 2025 e ha proposto di definire bonariamente la pratica riconoscendo in capo al ricorrente un danno biologico nella misura del 10 per cento per ‘ esiti di artrodesi interspinosa con placche L5/S1 ‘.
Il ricorrente, con le note scritte depositate in data 9 dicembre 2025, ha accettato la quantificazione del danno offerta in causa dall’
Poiché il ricorrente ha ottenuto l’utilità domandata senza bisogno di una pronuncia giudiziaria, non resta al Tribunale che dichiarare cessata la materia del contendere.
Le spese di lite devono essere liquidate secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di c.d. soccombenza virtuale, valutando la fondatezza del ricorso con riferimento alla data del suo deposito.
Nel caso di specie, il diritto del ricorrente è stato riconosciuto spontaneamente dal convenuto in corso di causa.
Ai sensi dell’art. 91 c.p.c., in ragione della soccombenza, l’ deve essere quindi condannato alla rifusione in favore della controparte delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale per le cause di valore compreso tra gli euro 5.200,01 e gli euro 26.000,00, esclusa la liquidazione dei compensi per la fase istruttoria, che non si è svolta.
3.1. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del difensore con procura della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., avendone il medesimo dichiarato la mancata riscossione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
dichiara cessata la materia del contendere;
– condanna l’ alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in euro 1.865,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% ed oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dell’avvocato della parte ricorrente. Cagliari, 19 marzo 2026
Il AVV_NOTAIO COGNOME