Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 35679 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 35679 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 37436/2019 R.G. proposto da
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio eletto presso il loro studio, sito in Roma, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimato – avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 3143/2019, depositata l’8 maggio 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 ottobre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, depositata l’8 maggio 2023, di reiezione dell’appello per la riforma della sentenza del Tribunale di Velletri che
Oggetto: azione di responsabilità sociale
aveva parzialmente accolto l ‘azione di responsabilità esercitata nei suoi confronti dalla RAGIONE_SOCIALE (poi, RAGIONE_SOCIALE) per atti di mala gestio posti in essere quale amministratore della medesima RAGIONE_SOCIALE dal 4 agosto 2004 al 20 luglio 2006, condannandolo al risarcimento dei danni liquidati in euro 145.848,57, oltre interessi;
la Corte di appello ha dato atto che il giudice di primo grado aveva ritenuto che l’odierno ricorrente fosse responsabile del danno, stimato in euro 140.000,00, derivante dalla locazione d ell’immobile sociale al padre, in una situazione di conflitto di interessi, per un importo ritenuto palesemente irrisorio e incongruo rispetto ai valori di mercato dell’epoca , e di quello, pari a euro 5.848,57, derivante dalla mancata restituzione di attivo di cassa al termine del mandato;
ha, quindi, disatteso il gravame osservando che: doveva considerarsi corretta, anche alla luce delle conclusioni della consulenza tecnica disposta in sede di appello, la quantificazione del danno operata dal Tribunale per la locazione dell’immobile sociale al padre a un prezzo inferiore rispetto a quello di mercato; non vi era prova del fatto, peraltro dedotto solo in sede di appello , che l’immobile in oggetto fosse stato acquistato dal padre d ell’ ex amministratore e fittiziamente intestato alla società; la circostanza che la società aveva esercitato l’azione di responsabilità solo nel marzo del 2008 non aveva causato alcun aggravamento del danno subito, per cui non era utilmente invocabile la fattispecie di cui all’art. 1227, secondo comma, cod. civ. ; era documentalmente dimostrato l’ammanco di cassa accertato dal giudice di primo grado; era immune da censura la sentenza appellata anche relativamente alla statuizione sulle spese processuali, risultando non illogica l’applicazione del criterio della soccombenza in via integrale;
il ricorso è affidato a sei motivi;
la RAGIONE_SOCIALE non spiega alcuna difesa;
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 61 e 115 cod. proc. civ. e 1226 e 2607 cod. civ., per aver la Corte di appello liquidato il danno derivante dalla locazione dell’immobile sociale al padre dell’ ex amministratore sulla base delle conclusioni di una consulenza tecnica d’ufficio disposta in assenza della prova de i fatti allegati dall’attore e, dunque, utilizzata per supplire alle deficienze probatorie della parte;
il motivo è inammissibile;
-la doglianza muove dall’assunto secondo il quale l a società attrice non avrebbe dimostrato l’esistenza del danno lamentato in relazione all’operazione di locazione dell’immobile sociale al padre dell’ ex amministratore e l’esistenza dell’atto di mala gestio sarebbe stata accertata solo in virtù dell ‘esito delle indagini affidate al consulente tecnico d’ufficio ;
tale assunto, tuttavia, non trova riscontro nella sentenza impugnata da cui emerge chiaramente che il ricorso alla consulenza tecnica d’ufficio è stato effettuato al solo fine di quantificare il danno lamentato e che, coerentemente con tale circostanza, il consulente si è limitato alla individuazione del presumibile valore locativo dell’immobile in oggetto;
sotto altro aspetto, si osserva che il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all’oggetto della lite, il cui accertamento si renda necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d’ufficio (così, Cass., Sez. Un., 1° febbraio 2022, n. 3086);
da ciò consegue che una volta allegati dalla società i fatti costitutivi
del diritto vantato, ossia la condotta dell’ ex amministratore , l’obbligo di legge e/o statutario asseritamente violato, la perdita economica subita derivante dalla minor canone di locazione riscosso e il nesso di causalità, ben può il giudice affidare al consulente il compito di quantificare le consegue economiche derivanti da siffatta condotta;
con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 2043, 2476 e 2697 cod. civ. e 115 e 116 cod. proc. civ., per aver la sentenza impugnata confermato la sua condanna al risarcimento dei danni pur in assenza dell’allegazione e della prova di tali danni, non distinguendo la condotta illecita dalle sue conseguenze negative di natura patrimoniale, la cui esistenza e «consistenza» dovevano essere oggetto di specifica dimostrazione;
-il motivo è, anch’esso, inammissibile;
-la Corte di appello ha accertato l’esistenza del contestato atto di mala gestio da parte dell’ ex amministratore, individuato nella locazione dell’immobile sociale al padre, in conflitto di interesse e a un prezzo inferiore rispetto a quello di mercato, e ritenuto che ciò aveva prodotto un danno alla società in relazione alla privazione della possibilità di conseguire un maggiore reddito dalla gestione del bene;
-ha, quindi, determinato, fondandosi sulle considerazioni del consulente tecnico in ordine al valore locativo medio per immobili delle stesse dimensioni e ubicati nella medesima zona e previa riduzione del valore da questi indicato in considerazione della tipologia e delle caratteristiche specifiche del bene in oggetto, il danno lamentato, individuato nella differenza tra il valore locativo di mercato così ricostruito e le somme effettivamente versate a tale titolo dal conduttore;
-pertanto, anche in tale caso, l’assunto del ricorrente in ordine alla mancata distinzione che il giudice avrebbe operato tra la condotta illecita e le sue conseguenze dannose non trova riscontro nella sentenza impugnata, per cui risulta priva della necessaria concludenza;
può, in proposito, aggiungersi che questa Corte, pur sottolineando la differenza tra la condotta illecita e le sue conseguenze pregiudizievoli sotto il profilo patrimoniale, tale da escludere l’ammissibilità di un danno in re ipsa , ha affermato che ai fini del risarcimento del danno per occupazione abusiva d’immobile è sufficiente che il proprietario alleghi la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa e che, in mancanza di una specifica contestazione del contenuto sul punto, va riconosciuto al proprietario il danno da perdita subita che può essere liquidato anche con valutazione equitativa, mediante il parametro del canone locativo di mercato, laddove il risarcimento non possa essere provato nel suo preciso ammontare (cfr. Cass., Sez. Un., 15 novembre 2022, n. 33645);
-tali principi possono essere trasposti al caso in esame stante l’identità del diritto che si assume essere stato violato;
con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione degli artt. 345, terzo comma, 346 e 359 cod. proc. civ., per aver la Corte di appello consentito l’introduzione di nuovi mezzi di prova o, comunque, l’acquisizione di nuovi fatti mediante l’ammissione della consulenza tecnica d’ufficio in violazione del divieto posto dal richiamato art. 345 cod. proc. civ.;
il motivo è infondato in quanto il divieto di ammissione di nuovi mezzi di prova e nuovi documenti nel giudizio di appello, previsto dall’art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., che deriva dal carattere tendenzialmente chiuso delle fasi di impugnazione, non opera quando il giudice eserciti il proprio potere di disporre o rinnovare le indagini tecniche attraverso l’affidamento di una consulenza tecnica d’ufficio (cfr. Cass. 27 giugno 2017, n. 15949; Cass. 6 ottobre 2000, n. 13343); – con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1226 cod. civ. e 132, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per aver la sentenza impugnata proceduto a una liquidazione equitativa del danno derivante dalla locazione dell’immobile social e a un canone inferiore rispetto a
quello di mercato disattendendo le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio ma utilizzando le stesse quale parametro della liquidazione; – evidenzia, in particolare, che la Corte di appello aveva dichiarato di fare proprie le considerazioni del consulente tecnico d’ufficio, ma era poi giunta a una valutazione equitativa del danno che si era discostata dalla stima da questi effettuata, in quanto aveva operato un suo abbattimento del 30% in ragione della tipologia e delle caratteristiche costruttive dell’immobile sociale;
il motivo è infondato;
come affermato in precedenza, il danno per la perdita -parziale o integrale -dell’ esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, di un bene immobile, laddove non possa essere provato nel suo preciso ammontare, può essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato;
-l’ esercizio, in concreto, del potere discrezionale conferito al giudice di liquidare il danno in via equitativa non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità quando la motivazione della decisione dia adeguatamente conto dell’uso di tale facoltà, indicando il processo logico e valutativo seguito (cfr. Cass. 13 ottobre 2017, n. 24070; Cass. 15 marzo 2016, n. 5090);
orbene, poiché la decisione impugnata indica puntualmente il parametro di riferimento utilizzato, rappresentato dal valore locativo di mercato espresso dal consulente tecnico d’ufficio, e le ragioni della sua riduzione percentuale, individuate nel pervenire a una stima più accurata di tale valore che tenesse conto della tipologia e delle caratteristiche costruttive dell’immobile sociale, risulta adeguatamente espresso l’ iter logico e valutativo seguito dal giudice di appello e lo stesso si presenta immune da vizi sotto il profilo della coerenza argomentativa;
con il quinto motivo il ricorrente critica la sentenza di appello per
violazione e falsa applicazione dell’art. 1394 cod. civ., nella parte in cui ha ritenuto irrilevante la circostanza secondo la quale l’ ex amministratore non avrebbe tratto alcun beneficio diretto dalla contestata locazione dell’immobile al padre;
sottolinea, in proposito, che la fattispecie del conflitto di interessi postula che il contratto stipulato arrechi un beneficio sia al soggetto terzo, sia al rappresentante;
il motivo è inammissibile;
la Corte di appello non ha fatto applicazione della fattispecie richiamata -tanto è vero che ha affermato espressamente di non esaminare la questione, non prospettata dall’attrice , della annullabilità del contratto -ma si è limitata ad attribuire rilevanza al conflitto di interessi quale elemento che contribuiva a integrare la condotta di mala gestio ascritta all’ ex amministratore;
la doglianza, dunque, non coglie la ratio decidendi , per cui risulta priva della necessaria specificità;
-con l’ultimo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 2476 cod. civ., per aver la sentenza impugnata omesso di valutare la contestata stipulazione del contratto di locazione all’inter no della più ampia operazione immobiliare posta in essere che aveva consentito l’acquisto dell’immobile poi locato senza alcun esborso da parte della società e, dunque, di ritenere la non configurabilità di un pregiudizio di natura patrimoniale ai danni di quest’ultima derivante da tale locazione;
il motivo è inammissibile, in quanto si fonda su un assunto, consistente nel fatto che la società avrebbe acquistato l’immobile senza provvedere al relativo esborso economico, di cui non vi è riscontro nella sentenza impugnata;
anche sotto questo profilo, dunque, la doglianza si presenta priva di concludenza;
pertanto, per le indicate considerazioni, il ricorso non può essere
accolto;
nulla deve disporsi in tema di spese processuali in assenza di attività difensiva svolta dalla parte vittoriosa
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Rom a, nell’adunanza camerale del 17 ottobre 2023.