Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 12488 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 12488 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso 14933-2024 proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME, che lo rappresentano e difendono;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
R.G.N. 14933/2024
COGNOME
Rep.
Ud. 20/02/2025
CC
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domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME
– controricorrente –
nonché contro
COGNOME elettivamente domiciliato presso gli indirizzi PEC degli avvocati COGNOME COGNOME NOME COGNOME che lo rappresentano e difendono;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1076/2023 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 03/01/2024 R.G.N. 449/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/02/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME.
RILEVATO
che, con sentenza del 3 gennaio 2024, la Corte d’Appello di Lecce confermava la decisione resa dal Tribunale di Brindisi che accoglieva parzialmente la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti del Ministero della Giustizia nonché, a seguito di integrazione del contraddittorio in primo grado, di INPS e INAIL, riconoscendo in favore dell’istante, investito delle funzioni di giudice di pace dal 5.9.2002 al 7.6.2012, in cui era cessato dal servizio per raggiunti limiti di età, non, come preteso, sul presupposto dell’assimilabilità della figura del giudice onorario a quella del magistrato ordinario o, in subordine a quella del dirigente amministrativo dell’amministrazione giudiziaria, il riconoscimento del diritto ad un trattamento equiparabile a quello assicurato ai pubblici dipendenti che svolgono funzioni analoghe e di rideterminazione del trattamento economico anche ai sensi dell’art. 2126 c.c. e neppure la richiesta regolarizzazione contributiva ed assicurativa, ma esclusivamente il diritto al risarcimento del
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danno c.d. ‘comunitario’ derivante dall’abusivo ricorso ai contratti a termine nonché al risarcimento del danno per mancata fruizione delle ferie commisurato alla retribuzione corrispondente ad 1/12 del complessivo trattamento economico spettante per ciascun anno nei limiti della prescrizione;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto infondata l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, attenendo la causa petendi, non all’accertamento di un rapporto di impiego di fatto per lo svolgimento delle stesse mansioni espletate dai magistrati togati, ma al riconoscimento della qualità di ‘lavoratore’ ai sensi delle norme del diritto comunitario, ed a tale stregua, escluso l ‘inserimento strutturale del magistrato on orario nell’ordine giudiziario ed il corrispondere all’identità funzionale degli atti l’identità di status , così negando il riconoscimento del trattamento giuridico ed economico dei magistrati togati, ivi compreso il diritto alla posizione previdenziale ed assicurativa, di dover accogliere la qualificazione dell’istante come lavoratore subordinato secondo la nozione propria del diritto eurounitario, facendone discendere l’illegittimità della reiterazione dei contratti a termine in virtù dei quali l’istante aveva svolto le funzioni di giudice di pace con conseguente diritto al risarcimento del danno c.d. ‘comunitario’ e la spettanza delle ferie con diritto al risarcimento per la mancata fruizione delle stesse nei limiti della prescrizione; che per la cassazione di tale decisione ricorre il Ministero della Giustizia, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resistono, con controricorso, il COGNOME, il quale, a sua volta, propone istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, nonché l’INPS e l’INAIL;
CONSIDERATO
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che, in via preliminare, va rilevato che il Collegio è delegato a trattare la questione di giurisdizione -posta dal r icorso – in virtù del decreto del Primo Presidente in data 10 settembre 2018 in quanto essa rientra, nell’ambito delle materie di competenza della Sezione lavoro, tra le questioni indicate nel richiamato decreto sulle quali si è consolidata la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte;
che, con il primo motivo, il Ministero ricorrente, ribadisce l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario rilevando come dalle conclusioni del ricorso introduttivo emergesse un petitum sostanziale dato dall’accertamento giudiziale di un rapporto subordinato di fatto analogo per funzioni alla magistratura ordinaria implicante la verifica della sussistenza di un rapporto di impiego pubblico con il Ministero della Giustizia oggetto di giudizio da parte del giudice amministrativo;
che, con il secondo motivo, nel denunciare la violazione e falsa applicazione della direttiva 1999/70/CE e dell’art. 2697 c.c., il Ministero ricorrente imputa alla Corte territoriale l’erroneità del convincimento espresso circa l’effettività della qualità di ‘lavoratore’ ai sensi del diritto eurounitario da attribuirsi al COGNOME quale magistrato ordinario, assunta a presupposto per il riconoscimento del danno ‘comunitario’ per l’abusiva reiterazione dei contratti a termine;
che, con il terzo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., il Ministero ricorrente imputa alla Corte territoriale di aver pronunziato circa la spettanza in favore del Camposeo del risarcimento del danno per mancata fruizione delle ferie, in difetto di assolvimento da parte del medesimo dell’onere della prova in ordine a detta circostanza; che, quanto al primo motivo, rilevato preliminarmente come il Collegio è delegato a trattare la questione di giurisdizione in
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virtù del Decreto del Primo Presidente in data 10 settembre 2018 in quanto essa rientra, nell’ambito delle materie di competenza della sezione lavoro, tra le questioni indicate nel richiamato Decreto sulle quali si è consolidata la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, se ne deve ritenere l’infondatezza, concretandosi il petitum sostanziale, alla cui stregua va risolta la questione relativa al riparto della giurisdizione (cfr. Cass. n. 11272/1998), nel riconoscimento della qualità di ‘lavoratore’ ai sensi del diritto eurounitario e del conseguente trattamento economico e normativo, rispetto al quale il riferimento a quello del magistrato ordinario costituisce, secondo quanto correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, un mero parametro, come, del resto, attesta l’invocata applicabilità ai sensi dell’art. 2126 c.c. ;
che parimenti infondato risulta il secondo motivo, alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 10080/2023) secondo cui, escluso che il rapporto di servizio del magistrato onorario possa inquadrarsi nell’ambito del lavoro subordinato come tradizionalmente inteso, deve ritenersi – in conformità con la sentenza del 16.7.2020 resa dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa C -658/18, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’ar t. 267 TFUE, dal Giudice di Pace di Bologna, in relazione alla quale va rigettata l’analoga istanza a riguardo in questa sede avanzata – rilevare nei confronti dei giudici onorari la nozione di ‘lavoratore’ come delineata dalla Corte di Giustizia, avente una portata autonoma propria del diritto dell’Unione, per la quale la caratteristica essenziale del rapporto di lavoro, rinvenibile nella fattispecie, è data dalla circostanza che una persona fornisca, per un certo periodo di tempo, a favore di un’altra e sotto la direzione di quest’ultima, prestazioni che non siano puramente marginali e accessorie, in cambio delle
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quali percepisca una retribuzione, nozione che integra il presupposto per l’applicazione della disciplina sanzionatoria dell’abusiva reiterazione del contratto a termine;
che, di contro, inammissibile si rivela il terzo motivo, non dando conto il Ministero ricorrente di aver sollevato già in sede di gravame, a fronte della statuizione resa in prime cure circa il diritto del Camposeo al risarcimento del danno per mancata fru izione delle ferie, l’eccezione qui formulata relativa alla mancanza di allegazione e prova dei giorni di ferie non goduti anno per anno e dell’avvenuta prestazione di attività lavorativa durante i consueti periodi feriali e così della mancata formazione a riguardo del giudicato interno;
che il ricorso va dunque rigettato;
che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi in favore di NOME COGNOME, ed in euro 2000,00 ciascuno per l’INPS e l’INAIL, oltre in ogni caso spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di cassazione il 20 febbraio 2025.
La Presidente (NOME COGNOME)