Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 12488 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 12488 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso 14933-2024 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, che lo rappresentano e difendono;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
R.G.N. 14933/2024
COGNOME.
Rep.
Ud. 20/02/2025
CC
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domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
NOME, elettivamente domiciliato presso gli indirizzi PEC degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, che lo rappresentano e difendono;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1076/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 03/01/2024 R.G.N. 449NUMERO_DOCUMENTO; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del
20/02/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO
che, con sentenza del 3 gennaio 2024, la Corte d’Appello di Lecce confermava la decisione resa dal Tribunale di Brindisi che accoglieva parzialmente la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nonché, a seguito di integrazione del contraddittorio in primo grado, di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, riconoscendo in favore RAGIONE_SOCIALE‘istante, investito RAGIONE_SOCIALEe funzioni di giudice di pace dal 5.9.2002 al 7.6.2012, in cui era cessato dal servizio per raggiunti limiti di età, non, come preteso, sul presupposto RAGIONE_SOCIALE‘assimilabilità RAGIONE_SOCIALEa figura del giudice onorario a quella del magistrato ordinario o, in subordine a quella del dirigente amministrativo RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione giudiziaria, il riconoscimento del diritto ad un trattamento equiparabile a quello assicurato ai pubblici dipendenti che svolgono funzioni analoghe e di rideterminazione del trattamento economico anche ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2126 c.c. e neppure la richiesta regolarizzazione contributiva ed assicurativa, ma esclusivamente il diritto al risarcimento del
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danno c.d. ‘comunitario’ derivante dall’abusivo ricorso ai contratti a termine nonché al risarcimento del danno per mancata fruizione RAGIONE_SOCIALEe ferie commisurato alla retribuzione corrispondente ad 1/12 del complessivo trattamento economico spettante per ciascun anno nei limiti RAGIONE_SOCIALEa prescrizione;
che la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto infondata l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, attenendo la causa petendi, non all’accertamento di un rapporto di impiego di fatto per lo svolgimento RAGIONE_SOCIALEe stesse mansioni espletate dai magistrati togati, ma al riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa qualità di ‘lavoratore’ ai sensi RAGIONE_SOCIALEe norme del diritto comunitario, ed a tale stregua, escluso l ‘inserimento strutturale del magistrato on orario nell’ordine giudiziario ed il corrispondere all’identità funzionale degli atti l’identità di status , così negando il riconoscimento del trattamento giuridico ed economico dei magistrati togati, ivi compreso il diritto alla posizione previdenziale ed assicurativa, di dover accogliere la qualificazione RAGIONE_SOCIALE‘istante come lavoratore subordinato secondo la nozione propria del diritto eurounitario, facendone discendere l’illegittimità RAGIONE_SOCIALEa reiterazione dei contratti a termine in virtù dei quali l’istante aveva svolto le funzioni di giudice di pace con conseguente diritto al risarcimento del danno c.d. ‘comunitario’ e la spettanza RAGIONE_SOCIALEe ferie con diritto al risarcimento per la mancata fruizione RAGIONE_SOCIALEe stesse nei limiti RAGIONE_SOCIALEa prescrizione; che per la cassazione di tale decisione ricorre il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resistono, con controricorso, il COGNOME, il quale, a sua volta, propone istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di RAGIONE_SOCIALE, nonché l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
CONSIDERATO
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che, in via preliminare, va rilevato che il Collegio è delegato a trattare la questione di giurisdizione -posta dal r icorso – in virtù del decreto del Primo Presidente in data 10 settembre 2018 in quanto essa rientra, nell’ambito RAGIONE_SOCIALEe materie di competenza RAGIONE_SOCIALEa Sezione lavoro, tra le questioni indicate nel richiamato decreto sulle quali si è consolidata la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite di questa Corte;
che, con il primo motivo, il RAGIONE_SOCIALE ricorrente, ribadisce l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario rilevando come dalle conclusioni del ricorso introduttivo emergesse un petitum sostanziale dato dall’accertamento giudiziale di un rapporto subordinato di fatto analogo per funzioni alla magistratura ordinaria implicante la verifica RAGIONE_SOCIALEa sussistenza di un rapporto di impiego pubblico con il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE oggetto di giudizio da parte del giudice amministrativo;
che, con il secondo motivo, nel denunciare la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEa direttiva 1999/70/CE e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c., il RAGIONE_SOCIALE ricorrente imputa alla Corte territoriale l’erroneità del convincimento espresso circa l’effettività RAGIONE_SOCIALEa qualità di ‘lavoratore’ ai sensi del diritto eurounitario da attribuirsi al COGNOME quale magistrato ordinario, assunta a presupposto per il riconoscimento del danno ‘comunitario’ per l’abusiva reiterazione dei contratti a termine;
che, con il terzo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., il RAGIONE_SOCIALE ricorrente imputa alla Corte territoriale di aver pronunziato circa la spettanza in favore del COGNOME del risarcimento del danno per mancata fruizione RAGIONE_SOCIALEe ferie, in difetto di assolvimento da parte del medesimo RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALEa prova in ordine a detta circostanza; che, quanto al primo motivo, rilevato preliminarmente come il Collegio è delegato a trattare la questione di giurisdizione in
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virtù del Decreto del Primo Presidente in data 10 settembre 2018 in quanto essa rientra, nell’ambito RAGIONE_SOCIALEe materie di competenza RAGIONE_SOCIALEa sezione lavoro, tra le questioni indicate nel richiamato Decreto sulle quali si è consolidata la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite di questa Corte, se ne deve ritenere l’infondatezza, concretandosi il petitum sostanziale, alla cui stregua va risolta la questione relativa al riparto RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione (cfr. Cass. n. 11272/1998), nel riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa qualità di ‘lavoratore’ ai sensi del diritto eurounitario e del conseguente trattamento economico e normativo, rispetto al quale il riferimento a quello del magistrato ordinario costituisce, secondo quanto correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, un mero parametro, come, del resto, attesta l’invocata applicabilità ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2126 c.c. ;
che parimenti infondato risulta il secondo motivo, alla luce RAGIONE_SOCIALE‘orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 10080/2023) secondo cui, escluso che il rapporto di servizio del magistrato onorario possa inquadrarsi nell’ambito del lavoro subordinato come tradizionalmente inteso, deve ritenersi – in conformità con la sentenza del 16.7.2020 resa dalla Corte di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea nella causa C -658/18, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ar t. 267 TFUE, dal Giudice di Pace di Bologna, in relazione alla quale va rigettata l’analoga istanza a riguardo in questa sede avanzata – rilevare nei confronti dei giudici onorari la nozione di ‘lavoratore’ come delineata dalla Corte di RAGIONE_SOCIALE, avente una portata autonoma propria del diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione, per la quale la caratteristica essenziale del rapporto di lavoro, rinvenibile nella fattispecie, è data dalla circostanza che una persona fornisca, per un certo periodo di tempo, a favore di un’altra e sotto la direzione di quest’ultima, prestazioni che non siano puramente marginali e accessorie, in cambio RAGIONE_SOCIALEe
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quali percepisca una retribuzione, nozione che integra il presupposto per l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa disciplina sanzionatoria RAGIONE_SOCIALE‘abusiva reiterazione del contratto a termine;
che, di contro, inammissibile si rivela il terzo motivo, non dando conto il RAGIONE_SOCIALE ricorrente di aver sollevato già in sede di gravame, a fronte RAGIONE_SOCIALEa statuizione resa in prime cure circa il diritto del COGNOME al risarcimento del danno per mancata fru izione RAGIONE_SOCIALEe ferie, l’eccezione qui formulata relativa alla mancanza di allegazione e prova dei giorni di ferie non goduti anno per anno e RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta prestazione di attività lavorativa durante i consueti periodi feriali e così RAGIONE_SOCIALEa mancata formazione a riguardo del giudicato interno;
che il ricorso va dunque rigettato;
che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, e condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi in favore di NOME COGNOME, ed in euro 2000,00 ciascuno per l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, oltre in ogni caso spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione Lavoro RAGIONE_SOCIALEa Corte Suprema di cassazione il 20 febbraio 2025.
La Presidente (NOME COGNOME)