Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 26755 Anno 2025
Civile Sent. Sez. L Num. 26755 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 05/10/2025
SENTENZA
sul ricorso 27573-2019 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 272/2019 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 21/03/2019 R.G.N. 97/2017;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella pubblica udienza del 24/06/2025 dalla Consigliera AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Oggetto
Aumenti figurativi per il
periodo di servizio presso
l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
.
R.G.N. 27573/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 24/06/2025
PU
udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO COGNOMEAVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’avvocato COGNOME NOME; udito l’avvocato NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 272 del 2019, la Corte d’appello di Bologna ha accolto il gravame dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e, in riforma RAGIONE_SOCIALE pronuncia di primo grado, ha respinto il ricorso proposto dall’odierno ricorrente che, controllore di traffico aereo dapprima presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e poi presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, chiedeva il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE maggiorazione di un terzo del servizio prestato, ai sensi dell’art. 5 RAGIONE_SOCIALE legge n. 248 del 1990 e dell’art. 1 del D.Lgs n. 149 del 1997, ai fini RAGIONE_SOCIALE maturazione, al 31 dicembre 1995, RAGIONE_SOCIALE soglia dei diciotto anni di anzianità contributiva.
A fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione, la Corte territoriale, dopo aver disatteso l’eccezione d’inammissibilità dell’appello per genericità, ha, nel merito, osservato che la costituzione di una nuova posizione presso l’assicurazione generale obbligatoria non comportava la spettanza di benefici contributivi, legati ad aumenti convenzionali, riconosciuti soltanto presso l’assicurazione di provenienza. A tale conclusione orientava la prevalente giurisprudenza contabile e, soprattutto, la pronuncia RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale n. 39 del 2018. Il Giudice delle leggi, infatti, aveva affermato come la scelta di ancorare la posizione assicurativa al solo «servizio effettivo», senza computare la maggiorazione figurativa per gli speciali servizi prestati, contemperasse in modo non irragionevole l’adeguatezza RAGIONE_SOCIALE tutela previdenziale e la sostenibilità del sistema, complessivamente considerato.
Avverso la decisione, NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di nove motivi, successivamente illustrati con memoria, cui ha resistito l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Il Pubblico RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria e, come riportato in epigrafe, ha concluso per il rigetto del ricorso.
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con il primo motivo -ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.il ricorrente deduce la violazione e falsa interpretazione dell’art. 434 c.p.c. Assume l’errore RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale nel dichiarare ammissibile l’appello nonostante la genericità dell’impugnazione proposta dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Con il secondo motivo -ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.- il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., per avere la Corte di appello comunque ritenuto di potersi pronunciare nel merito RAGIONE_SOCIALE questione controversa, in applicazione del principio iura novit curia, senza peraltro che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avesse criticato e/o contestato le risultanze RAGIONE_SOCIALE consulenza tecnica svolta in primo grado e posta a fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione del Tribunale.
Con il terzo motivo -ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.il ricorrente deduce la violazione dell’art. 157 c.p.c.
7.1. Il profilo relativo alla mancata contestazione RAGIONE_SOCIALE consulenza tecnica espletata dal Tribunale è riproposto e argomentato con riferimento all’indicata norma processuale. Ribadisce il ricorrente che le risultanze dell’elaborato non erano state specificamente contestate dall’Istituto con l’atto di appello
I primi tre motivi possono congiuntamente esaminarsi presentando analoghi profili di inammissibilità.
8.1. Costituisce principio RAGIONE_SOCIALE Corte quello per cui il requisito imposto dall’art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., deve essere verificato anche in caso di denuncia, come nella specie, di errores in procedendo , rispetto ai quali la Corte è giudice del «fatto processuale», perché l’esercizio del potere/dovere di esame diretto degli atti è subordinato al rispetto delle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall’estensione ai profili di fatto del potere cognitivo del giudice di legittimità (Cass., sez.un. n. 8077 del 2012). La parte, quindi, non è dispensata dall’onere di indicare in modo specifico i fatti processuali alla base dell’errore denunciato e di trascrivere nel ricorso gli atti rilevanti, perché la Corte di Cassazione, anche quando è giudice del fatto processuale, deve essere posta in condizione di valutare ex actis la fondatezza RAGIONE_SOCIALE censura e deve procedere solo ad una verifica degli atti stessi non già alla loro ricerca (tra le tante, Cass., sez.un., n. 20181 del 2019). È da rilevare, peraltro, che, anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte EDU, sez. I, 28 ottobre 2021, il motivo di ricorso che si limiti a fare rinvio ad atti allegati e contenuti nel fascicolo di parte, senza riassumerne il contenuto, non soddisfa il requisito ineludibile dell’autonomia del ricorso per cassazione, fondato sulla idoneità del contenuto delle censure a consentire la decisione (Cass. nr. 6769 del 2022).
8.2. Tale principio implica che la parte -la quale contesti, in sede di legittimità, la pronuncia che non abbia rilevato l’inammissibilità dell’appello per non essere stata ritualmente censurata la sentenza di primo grado ovvero sia incorsa in violazione del principio tantum devolutum quantum appellatumdebba riportare specificamente, nel ricorso per cassazione, sia il contenuto RAGIONE_SOCIALE sentenza appellata che le censure ad essa rivolte in sede di gravame, in modo da
evidenziare vuoi l’inidoneità delle seconde ad inficiare la prima, vuoi il vizio di ultrapetizione in ipotesi ascritto al secondo giudice (tra le tante, Cass. n. 31469 del 2024, in motivazione).
8.3. Nella specie, parte ricorrente ha, per contro, omesso di riportare, in ricorso, i passaggi salienti degli indicati atti processuali, così che al Collegio è impedita una chiara e completa cognizione degli elementi necessari ad apprezzare la decisività dei rilievi.
8.4. Può solo aggiungersi che la sentenza impugnata chiarisce bene le ragioni per le quali l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva devoluto, in maniera intelligibile, la questione controversa ed il perché non era necessaria la contestazione RAGIONE_SOCIALE consulenza tecnica. Ciò in quanto, l’elaborato peritale evidenziava come il punto di contrasto risiedesse proprio nell’interpretazione RAGIONE_SOCIALE normativa di riferimento; le conclusioni dell’ausiliario, recepite dal Tribunale, muovevano da premesse teoriche che l’Istituto, in diritto, aveva messo in discussione nel momento in cui assumeva una diversa ricostruzione delle fonti di disciplina.
Con il quarto motivo – ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c.il ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti. La Corte territoriale non avrebbe considerato il decreto del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Difesa, che aveva provveduto a quantificare e a trasferire anche i contributi relativi alle maggiorazioni per il periodo di servizio prestato presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Il quarto motivo è infondato.
La Corte di appello non ha affatto tralasciato l’esame delle risultanze del decreto del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, invocato a supporto dell’impugnazione.
11.1. I giudici territoriali, anzi, hanno considerato ed esaminato il decreto ministeriale e ritenuto che, in base allo
stesso, solo ad altri fini, era stato considerato tutto il «servizio utile, ivi comprese le maggiorazioni »; per la posizione assicurativa, invece, era stato valutato esclusivamente il «periodo effettivo» di servizio e «detta impostazione» (v. pag. 4 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata) era stata disattesa dalla consulenza tecnica in recepimento di una diversa interpretazione RAGIONE_SOCIALE normativa.
11.2. Tale valutazione esprime il fulcro RAGIONE_SOCIALE ratio decidendi ed introduce all’esame delle restanti censure.
Con il quinto motivo – ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. – è dedotta la violazione degli artt. 20 e 40 del D.P.R. n. 1092 del 1972 per avere la sentenza impugnata ritenuto applicabili, alla fattispecie concreta, i principi espressi dalla Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 39 del 2018, e relativi ad altra vicenda che riguardava le indennità riconosciute ai piloti e non ai controllori di volo.
Con il sesto motivo – ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c.è dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti. L’omissione è riferita al fatto che il ricorrente, cessato il servizio presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ha continuato a svolgere la medesima attività nel comparto civile.
Con il settimo motivo -ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. – è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 114 e 124, comma 5, del DPR n. 1092 del 1973 per l’errato inquadramento RAGIONE_SOCIALE fattispecie e, comunque, per la non corretta interpretazione RAGIONE_SOCIALE nozione «servizio prestato» di cui al citato art. 124.
Con l’ottavo motivo – ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c.è dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, con riferimento al mancato esame RAGIONE_SOCIALE «esaustiva documentazione prodotta in primo grado» dalla quale emergeva che le indennità corrisposte al
ricorrente non erano «figurative» ma «utili» ai fini pensionistici.
Con l’ultimo motivo di ricorso – ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. – è dedotta la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per omessa pronuncia sulla domanda subordinata di risarcimento del danno, per mancato riconoscimento delle maggiorazioni di servizio.
Anche i motivi, dal quinto al nono, da esaminarsi congiuntamente, vanno complessivamente disattesi.
17.1. Essi pongono la questione del riconoscimento RAGIONE_SOCIALE contribuzione figurativa per i periodi di attività prestata presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
17.2. Il ricorrente chiede, anche in questa sede, di computare tale contribuzione nella posizione assicurativa costituita presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, dopo la cessazione dal servizio presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
17.3. La Corte territoriale, come si ricava in maniera inequivocabile dal richiamo alle pronunce del giudice contabile e alla sentenza n. 39 del 2018 RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale, ha ricondotto il passaggio del ricorrente dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE all’ente poi denominato RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE alla fattispecie tipizzata dall’art. 124 del DPR n. 1092 del 1973, nella formulazione ratione temporis applicabile.
17.4. La disposizione in esame prevede la costituzione di una posizione assicurativa presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a beneficio del dipendente civile o del RAGIONE_SOCIALE in servizio permanente o continuativo che sia cessato dal servizio, senza avere acquistato il diritto a pensione per mancanza RAGIONE_SOCIALE necessaria anzianità di servizio.
17.5. Tale inquadramento riflette il concreto atteggiarsi RAGIONE_SOCIALE vicenda in esame, come accertata dalla Corte di appello, contraddistinta dalla cessazione dal servizio presso il
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE senza la previa acquisizione del diritto a pensione.
17.6. Per quanto emerge dalla sentenza impugnata, il medesimo inquadramento RAGIONE_SOCIALE fattispecie era stato recepito anche dal giudice di primo grado, che, tuttavia, accoglieva la domanda del ricorrente sulla base di una diversa interpretazione RAGIONE_SOCIALE normativa di riferimento, poi superata dalla giurisprudenza delle sezioni riunite RAGIONE_SOCIALE Corte dei conti.
17.7. I motivi di ricorso non confutano efficacemente l’operata sussunzione RAGIONE_SOCIALE vicenda controversa, che rappresenta la premessa argomentativa RAGIONE_SOCIALE pronuncia impugnata, e non dimostrano, ritualmente, che l’operata ricostruzione diverge dalle concrete peculiarità RAGIONE_SOCIALE fattispecie, come nel tempo sviluppatasi.
Tanto chiarito, la posizione assicurativa tutelata, ai sensi del cit. art. 124, è commisurata al periodo di «servizio prestato».
18.1. Nell’esegesi di tale nozione, la Corte dei Conti, prima, e, poi, questa Corte (Cass. n. 31599 del 2024; Cass. n. 6343 del 2023) hanno ritenuto che, nell’ambito RAGIONE_SOCIALE posizione assicurativa costituita presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, possa essere valutato soltanto il servizio «effettivamente» prestato, in armonia con le indicazioni desumibili dal sistema normativo, che attribuisce rilievo al solo periodo di servizio prestato, senza riferimento alcuno alle maggiorazioni. In difetto di elementi testuali di segno diverso, le pronunce richiamate hanno escluso la rilevanza degli aumenti figurativi di anzianità, attribuiti in ragione RAGIONE_SOCIALE gravosità di particolari servizi. In definitiva, si è privilegiata l’interpretazione per cui il «servizio prestato» equivale al «servizio effettivo» e non, come proposto anche dal ricorrente, al «servizio utile».
L’interpretazione delineata, come non ha mancato di osservare anche la Corte di appello, è stata sottoposta allo
scrutinio di costituzionalità e il giudice delle leggi, con la sentenza n. 39 del 2018, ha dichiarato non fondate le questioni proposte in riferimento all’art. 3 Cost., per l’asserita disparità di trattamento con chi cessi dal servizio dopo aver conseguito il diritto alla pensione, così beneficiando dell’integrale riconoscimento degli aumenti figurativi RAGIONE_SOCIALE contribuzione.
19.1. La Corte costituzionale ha preso le mosse dall’interpretazione accreditata dall’organo RAGIONE_SOCIALE nomofilachia contabile e ha osservato, a tale riguardo, che «I servizi speciali, che determinano l’aumento figurativo dell’anzianità, sono valutati solo dopo che siano raggiunti i requisiti di legge per ottenere la pensione, in una prospettiva che abbraccia l’intero percorso lavorativo. Nell’ambito di una tale valutazione onnicomprensiva, il conseguimento del diritto alla pensione non configura un dato accidentale ed estrinseco, ma rappresenta un tratto distintivo di rilievo cruciale, che rivela l’eterogeneità delle fattispecie poste a raffronto e giustifica il trattamento differenziato dei servizi speciali di chi non abbia maturato il diritto alla pensione. Il diverso trattamento deve essere peraltro valutato alla luce RAGIONE_SOCIALE posizione previdenziale complessiva dei lavoratori iscritti a forme obbligatorie di previdenza sostitutive o esonerative, che non abbiano raggiunto l’anzianità utile al conseguimento RAGIONE_SOCIALE pensione. Per tali categorie, il legislatore appresta la speciale tutela RAGIONE_SOCIALE costituzione di una posizione assicurativa presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE . Nel quadro di un contemperamento non irragionevole tra l’adeguatezza RAGIONE_SOCIALE tutela previdenziale e la sostenibilità degli oneri necessari a salvaguardarla si deve collocare la scelta di ancorare la posizione assicurativa al solo servizio effettivo, senza computare la maggiorazione figurativa per gli speciali servizi prestati».
Peraltro, come osservato da Cass. n. 31599 del 2024, gli aumenti figurativi RAGIONE_SOCIALE contribuzione non sono infruttuosi, in quanto rilevano ai fini RAGIONE_SOCIALE liquidazione dell’indennità una tantum prevista dal medesimo art. 124 del D.P.R. n. 1092 del 1973 e, pertanto, anche da questo punto di vista, si deve escludere l’irragionevolezza del complessivo bilanciamento attuato dal legislatore.
La sentenza d’appello ha fatto puntuale applicazione dei principi richiamati, che giustificano il rigetto di tutte le censure, ivi comprese quelle denunciate con l’ultimo motivo. 23. A tacer d’altro, deve ravvisarsi, nella pronuncia impugnata, una statuizione implicita di rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda subordinata, incompatibile con l’impostazione logicogiuridica adottata (Cass. n. 16788 del 2006 e successive conformi).
Il ricorso, in definitiva, va complessivamente respinto.
Le spese del presente giudizio possono essere compensate, alla luce dei recenti interventi chiarificatori di questa Corte sulle questioni dibattute.
Stante l’integrale rigetto del ricorso, va dato atto dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove sia dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del presente giudizio.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dell’art. 13 del D.P .R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 giugno 2025.
La Consigliera est. La Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME