Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13188 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 13188 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13228/2020 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura centrale dell’istituto, in ROMA INDIRIZZO rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente agli avvocati COGNOME e COGNOME NOME
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BARI n. 2604/2019 pubblicata il 17/01/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Bari, con la sentenza n.2604/2019 pubblicata il 17/01/2020, ha rigettato il gravame proposto dall’INPS avverso la decisione di prime cure.
La controversia ha per oggetto l’accertamento del grado di invalidità necessario per il riconoscimento del beneficio della maggiorazione dell’anzianità contributiva ex art.80 comma 3 legge n.388/2000.
Il Tribunale di Bari accoglieva la domanda proposta da NOME COGNOME.
La Corte territoriale ha ritenuto la proponibilità della domanda, siccome «finalizzata ad acquisire il requisito sanitario, presupposto per beneficiare della agevolazione dell’art.80».
Per la cassazione della sentenza ricorre l’INPS, con ricorso affidato a un unico motivo. NOME COGNOME è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.80 , comma 3, legge n.388/2000, dell’art.8 della legge n.533/1973, dell’art.100 e dell’art.445 -bis cod. proc. civ., con riferimento all’art.360 , comma primo, n.3 cod. proc. civ.
Il ricorrente deduce che la Corte territoriale ha errato nel ritenere ammissibile la proposizione di una domanda di mero accertamento del grado di invalidità rilevante ai fini del beneficio della contribuzione figurativa ex art.80 comma 3 legge n.388/2000, senza la proposizione di una domanda di riconoscimento del beneficio medesimo a fini pensionistici.
Il motivo è inammissibile.
La Corte territoriale, con accertamento in fatto in questa sede non censurabile (e comunque non specificamente censurato), ha ritenuto che il Centonze, in sede amministrativa, avesse proposto una
domanda «finalizzata ad acquisire il requisito sanitario, presupposto per beneficiare della agevolazione dell’art.80».
In buona sostanza, la Corte territoriale ha accertato che Centonze non si è limitato a proporre una domanda, in sede amministrativa, finalizzata al mero accertamento del requisito sanitario ex art.80 comma 3 della legge n.388/2000, ma che tale domanda è stata proposta anche al fine di ottenere il riconoscimento del beneficio, come poi richiesto in sede giudiziaria (cfr. il riferimento ai «moduli consentiti» nella sentenza impugnata).
In tali termini qualificata e interpretata dalla Corte di merito la domanda proposta in via amministrativa, ne è seguita la corretta applicazione, con la sentenza impugnata, delle disposizioni che l’istituto previdenziale assume violate.
Tanto basta per l’inammissibilità del ricorso. Nulla sulle spese, perché COGNOME è rimasto intimato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 , comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 com ma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2025.