Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 764 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 764 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso 9573-2017 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato AVV_NOTAIO COGNOME, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME NOME;
– controricorrente – avverso la sentenza n. 4749/2016 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 21/10/2016 R.G.N. 2385/2013;
Oggetto
Pensionamento anticipato autoferrotranvieri
R.G.N. 9573/2017
COGNOME.
Rep.
Ud. 26/10/2023
CC
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 21.10.2016, la Corte d’appello di Roma, in riforma RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di NOME COGNOME volta alla riliquidazione del proprio trattamento pensionistico con l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa maggiorazione di cui all’art. 4, comma 1, d.l. n. 501/1995 (conv. con l. n. 11/1996), e imputazione RAGIONE_SOCIALEa medesima alle anzianità contributive maturate prima del 31.12.1994;
che avverso tale pronuncia NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura, successivamente illustrati con memoria;
che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso;
che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 26.10.2023, il Collegio ha riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380bis .1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c. per avere la Corte di merito rigettato interamente la domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio, ancorché l’appello proposto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avesse censurato non già l’applicazione tout court RAGIONE_SOCIALE‘invocata maggiorazione di cui all’art. 4, comma 1, d.l. n. 501/1995, cit., ma soltanto il modo con cui essa era stata applicata dalla sentenza di primo grado, stante che, ad avviso RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, essa doveva imputarsi alle anzianità contributive maturate dopo il 31.12.1994 e
dunque nella misura del 2%, in luogo del 2,5% chiesto in ricorso e accordato dal giudice di prime cure;
che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, comma 1, d.l. n. 501/1995, cit., in relazione all’art. 12 prel. c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto, sulla scorta di Cass. n. 10946 del 2016, che l’invocata maggiorazione andasse applicata sulle anzianità contributive maturate dopo il 31.12.1994;
che, con il terzo motivo, il ricorrente si duole di omesso esame circa un fatto decisivo per non avere la Corte di merito considerato che, avendo l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE limitato il proprio gravame alle modalità di applicazione RAGIONE_SOCIALEa maggiorazione in questione, residuava comunque il suo diritto ad averla computata nella misura minore illustrata nel conteggio presentato in vista RAGIONE_SOCIALE‘udienza di discussione;
che il secondo motivo è logicamente preliminare rispetto al primo ed è infondato, dovendosi dare continuità, in mancanza di argomenti idonei a revocarlo in dubbio, al principio di diritto già affermato da questa Corte con la pronuncia n. 10946 del 2016, cit., secondo cui, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto, disciplinato dall’art. 4, d.l. n. 501/1995 (conv. con l. n. 11/1996), la maggiorazione contributiva va imputata alla quota di pensione maturata successivamente al 31.12.1994 (c.d. quota C), sicché ad essa deve essere applicata l’aliquota annua di rendimento del 2%, prevista dalla normativa in vigore a tale momento (così, tra le più recenti, Cass. nn. 11242 del 2019 e 30436 del 2021);
che, ciò posto, risulta che, essendosi l’odierno ricorrente doluto nel ricorso introduttivo del presente giudizio RAGIONE_SOCIALEa
mancata ricostituzione del proprio trattamento pensionistico con l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa maggiorazione cit. e avendo il giudice di prime cure accolto la domanda con imputazione RAGIONE_SOCIALEa maggiorazione alle anzianità contributive maturate prima del 31.12.1994, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE propose appello sostenendo che ‘la maggiorazione [andasse] posta nella quota C’ e chiese ‘rigetta[rsi] la domanda proposta in primo grado per quanto attiene alla quota di maggiorazione secondo il coefficiente del 2,5%’ (così l’appello RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, per co me debitamente trascritto a pag. 5 del ricorso per cassazione);
che risulta parimenti che, a fronte di tale limitato devolutum , la sentenza impugnata ha interamente rigettato il ricorso introduttivo del giudizio, nonostante esso contenesse implicitamente, quale minus , anche la domanda volta ad applicare l’invocata maggiorazione sulle anzianità contributive maturate dopo il 31.12.1994; che non rileva in contrario che tale ultima domanda non fosse stata espressamente proposta in via subordinata, atteso che il giudice del merito, nell’indagine diretta all’individuazione del contenuto e RAGIONE_SOCIALEa portata RAGIONE_SOCIALEe domande sottoposte alla sua cognizione, non deve uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve piuttosto avere riguardo al contenuto sostanziale RAGIONE_SOCIALEa pretesa fatta valere, per come desumibile dalla natura RAGIONE_SOCIALEe vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, incorrendo nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale RAGIONE_SOCIALEa pretesa, trascurando la ricerca RAGIONE_SOCIALE‘effettivo suo contenuto sostanziale (così, tra le più recenti, Cass. nn. 118 del 2016 e 7322 del 2019);
che, risultando pertanto integrato il vizio censurato con il primo motivo, la sentenza impugnata, assorbito il terzo motivo, va cassata per quanto di ragione e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Roma, senza vincolo di