SENTENZA CORTE DI APPELLO DI ROMA N. 3592 2025 – N. R.G. 00005792 2023 DEPOSITO MINUTA 09 06 2025 PUBBLICAZIONE 09 06 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Dott. NOME COGNOME
Presidente
Dott. NOME COGNOME Consigliere
Dott. NOME COGNOME relatore
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 5792 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’ anno 2023 , trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 – ter c.p.c. del 25.05.2025 e vertente
T R A
(C.F.
), in INDIRIZZO
persona del
tutti rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura
Generale dello Stato
APPELLANTE
E
, c.f.:
, rappresentato e
difeso dall’ Avv. NOME COGNOME
C.F.
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l’appellante:
‘A) accogliere il proposto appello e, per l’effetto, riformare parzialmente l’Ordinanza, resa all’esito del giudizio introdotto con ricorso ex art. 702 -bis c.p.c. RGN n. 6576/2023
del Tribunale di Roma, depositata in data 25 ottobre 2023, comunicata in pari data e mai notificata, in quanto ingiusta, illogica ed errata;
B) con vittoria di spese e compenso del doppio grado di giudizio.’
Per l’appellato :
‘ Per il rigetto dell’appello parziale proposto e per la integrale conferma dell’ordinanza appellata.
In ogni caso, vinte le spese del doppio grado del giudizio, anche tenuto conto dell’esiguità degli importi accessori oggetto di contestazione in sede d’appello, così come documentato dalla tabella di calcolo allegata alla presente comparsa (doc. A.03 all. alla presente comparsa).’
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
ha convenuto in giudizio la
rappresentando di aver frequentato la scuola di specializzazione in Neurologia negli anni accademici 1985-1989 e lamentando di non aver ricevuto alcuna remunerazione per tale periodo, in spregio a quanto previsto dalle Direttive nn. 75/363 e 82/76 CEE, ragion per cui aveva diritto, al risarcimento del danno subito quantificato €. 26.855,76, oltre interessi legali dal primo atto di messa in mora del 21.07.2001, rivalutazione monetaria e ulteriori interessi moratori ex art. 1284, co. 4 c.c..
Il Tribunale di Roma, con ordinanza ex art. 702 -ter c.p.c., accoglieva la domanda attorea liquidando in favore del ricorrente la somma di € 26.855,76 ‘ oltre interessi e maggior danno come in parte motiva, sino al saldo’.
La ha proposto appello contestando la sentenza nella sola parte in cui ha riconosciuto sulle somme liquidate anche la ‘ rivalutazione monetaria ‘, ‘ pur trattandosi di un debito di valuta ed anche se controparte, pur onerata in tal senso, non ha provato -né allegato- di aver subito un maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c..’
Si è costituito quanto infondato.
L’appello è fondato.
Occorre precisare che il tribunale, statuito che le somme liquidate non sono soggette a rivalutazione (‘… tale somma, ormai trasformata in debito di valuta, non è soggetta alla rivalutazione monetaria ed è idonea a produrre interessi moratori soltanto dalla data dell’eventuale messa in mora o, in mancanza, dalla notificazione della domanda giudiziale .’) , ha riconosciuto in favore del la liquidazione del danno da svalutazione monetaria a titolo di maggior danno ex art. 1224 c.c. ‘ su tali somme, come stabilito dalla menzionata giurisprudenza della Corte di Cassazione, sono dovuti gli interessi moratori … nonché il danno da svalutazione monetaria, da calcolarsi nella misura pari alla differenza tra il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato a scadenza non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali (Cass. sez. 3 civ., 05/04/2012, n. 5533)’.
La premessa è necessaria per esaminare correttamente il motivo di appello della che, seppur rubricato come ‘ errato riconoscimento della rivalutazione monetaria ‘ , censura di fatto la decisione per avere il tribunale riconosciuto il maggior danno ex art. 1224 c.c. in assenza di qualsivoglia allegazione e prova dello stesso.
L’appello è fondato, atteso che s petta al creditore di allegare e dimostrare il maggior danno derivato dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora e non compensato dalla corresponsione degli interessi legali ex art. 1224, comma 2, c.c..
Dall’esame degli atti emerge che il non ha assolto il suddetto onere, essendosi limitato alla produzione del calcolo degli importi asseritamente dovuti, senza null’altro allegare e provare circa la consistenza del danno subito.
Ne deriva l’accoglimento dell’appello e la riforma della sentenza nella parte in cui ha erroneamente riconosciuto il maggior danno da svalutazione monetaria.
Tenuto conto dell’esito complessivo della controversia e della limitata riforma della sentenza impugnata, le spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014, così come novellato
dal DM n. 147/2022, sono poste a carico della per due terzi e compensate per il rimanente terzo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell’appello e in parziale riforma della sentenza appellata, così provvede:
1. Condanna la al risarcimento del danno cagionato a , liquidato nella misura di € 26.855,76, oltre interessi, sino al saldo, escluso il maggior danno da svalutazione monetaria; 2. Compensa tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio nella misura di un terzo e condanna la al pagamento in favore di dei restanti due terzi, che liquida in € 3.000,00 per il primo grado di giudizio e in € 2.800,00 per il presente giudizio per compensi, oltre accessori e rimborso spese forfettarie del 15%. Così deciso nella camera di consiglio della Corte d’Appello di Roma, il 09.06.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. NOME COGNOME Dott. NOME COGNOME