Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29291 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29291 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 13/11/2024
Oggetto
Responsabilità civile della pubblica amministrazione – Tardivo rilascio di autorizzazione – Danni – Quantificazione – Prova
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14391/2021 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (p.e.c. indicata: EMAIL);
-ricorrente –
contro
Provincia di Ascoli Piceno;
-intimata – avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 1185/2020, depositata in data 10 novembre 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 ottobre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Ancona, con sentenza n. 547/2012 del 6 marzo 2012, confermò il rigetto della domanda risarcitoria proposta da NOME COGNOME nei confronti della Provincia di Ascoli Piceno per i danni subiti in conseguenza del tardivo rilascio ─ dopo circa sedici anni dalla richiesta ─ dell’autorizzazione a gestire un’autoscuola in Sant’Elpidio a Mare, avendo ritenuto l’amministrazione esente da colp e.
Con sentenza n. 5621 del 22/03/2016 questa Corte ha cassato con rinvio tale decisione.
Pronunciando in sede di rinvio la Corte d’appello di Ancona, con sentenza n. 1185/2020, resa pubblica in data 10 novembre 2020, riconosciuta la responsabilità dell ‘ amministrazione convenuta, in parziale accoglimento della domanda quanto alla individuazione dei danni ed al loro ammontare, ha condannato la Provincia al pagamento, in favore del COGNOME, a titolo di risarcimento del solo danno emergente, della somma di Euro 6.500, oltre interessi legali « come in motivazione indicato ».
Quanto al pure preteso risarcimento del danno da lucro cessante ha infatti rilevato che (v. sentenza, pag. 12):
─ « sono tardive ed inammissibili (prima che del tutto insufficienti) le prove documentali offerte dalla difesa del COGNOME nella presente sede di giudizio rinvio trattandosi di documentazione del 2001-2006 da prodursi al più tardi nei gradi di merito in cui esse erano disponibili »;
─ « di talché si palesa l’assoluto difetto di prova sulle concrete potenzialità di guadagno dell’autoscuola, invocate dal COGNOME: (a) senza documentare i concreti ed effettivi complessivi risultati economici effettivamente conseguiti dopo l’apertura dell’autoscuola, (b) senza l’allegazione e/o il supporto di un elaborato di parte in cui siano spiegati i presupposti di mercato ed aziendali, le possibilità di utile esercizio nonché i criteri di gestione, imprenditoriali, organizzativi e contabili a supporto dei dedotti risultati utili … »;
─ « … tale valutazione non può essere demandata ad una Ctu dal contenuto chiaramente esplorativo né può addivenirsi ad una stima equitativa del Collegio a rimedio del totale difetto di prova …»
Avverso tale sentenza NOME COGNOME propone ricorso per cassazione affidandolo a quattro motivi.
L’amministrazione intimata è rimasta tale.
È stata fissata per la trattazione l’odierna adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ., con decreto del quale è stata data rituale comunicazione alle parti costituite.
Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.
Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., « violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.; nullità dell’impugnata sentenza per violazione dell’art. 132, comma secondo, num. 4, cod. proc. civ. per totale mancanza di motivazione ».
Rileva che, nel costituirsi in giudizio, e poi con le memorie istruttorie di replica, la Provincia non aveva specificamente contestato il dedotto danno da lucro cessante, né le circostanze poste ad oggetto della articolata prova per testi, anche se si era opposta alle richieste istruttorie ed alla c.t.u., con la conseguenza che il giudice di rinvio avrebbe dovuto ritenere esso istante sollevato dall’onere della prova .
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia « nullità dell’impugnata sentenza per violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. per mancanza di motivazione in relazione all’art. 360 1° c. n. 4 c.p.c.; violazione e la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nonché degli artt. 61 e 191 c.p.c., art. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5 » (così testualmente in rubrica).
Argomenta che:
─ la pretesa risarcitoria, nei termini sopra esposti, non era suscettibile di prova diretta, proprio perché l’attività nel periodo in considerazione dal 1983 al 2000 non era stata esercitata, né poteva giovare il riferimento ai risultati economici effettivamente conseguiti dopo l’apertura dell’autoscuola, trattandosi di periodo molto distante cronologicamente da
quello cui si riferiva la richiesta risarcitoria;
─ né sarebbe stato sufficiente l’allegazione e/o il supporto di un elaborato di parte in cui fossero spiegati i presupposti di mercato ed aziendali, le possibilità di utile esercizio nonché i criteri di gestione, imprenditoriali, organizzativi e contabili a supporto dei dedotti risultati utili, dal momento che un tale elaborato non avrebbe costituito un mezzo di prova ma semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio;
─ anzi, proprio il riferimento all’attività che secondo la Corte di merito avrebbe dovuto svolgere il c.t.p. senza alcun valore probatorio (ossia l’accertamento dei presupposti di mercato ed aziendali, le possibilità di utile esercizio nonché i criteri di gestione, imprenditoriali, organizzativi e contabili) rende evidente la necessità dell ‘ ammissione di una c.t.u. per compiere i relativi accertamenti e procedere alla quantificazione del danno, tenuto conto: delle condizioni socio-economiche-imprenditoriali del territorio di S. Elpidio a Mare in cui si sarebbe svolta l’attività di impresa; della popolazione negli anni dal 1983 al 2002 che in quel territorio è sempre stata di circa 16.000 abitanti; del numero dei soggetti che svolgevano attività di impresa, commerciali e produttive nel territorio del Comune di S. Elpidio a Mare negli anni dal 1983 al 2002 che è rimasto costante; del numero dei soggetti autorizzati a svolgere attività di autoscuola nel Comune di S. Elpidio a Mare e di tutti gli altri elementi eventualmente rilevanti;
─ era stato a tal fine provato che egli disponeva di tutti gli strumenti e dell’organizzazione necessaria per svolgere l’attività in questione; era stata data prova delle capacità e potenzialità produttive di reddito nel periodo successivo alla effettiva apertura, attraverso documenti che, in quanto formatisi successivamente al maturare delle preclusioni, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, potevano essere prodotti anche nel giudizio di rinvio; erano state chieste allo stesso fine prova per testi, l’acquisizione di informazioni presso la P.A. ai sensi dell’art. 213 c.p.c. , l’emissione di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. delle
autorizzazioni rilasciate ad altri soggetti.
Osserva, dunque, che la motivazione del rigetto dell’istanza di ammissione della c.t.u. è meramente apparente poiché non tiene in alcun conto degli indicati elementi ed è comunque incoerente, illogica e contraddittoria.
Denuncia conseguentemente violazione dell’art. 2697 c.c., nonché degli artt. 61, 191, 115 e 116 cod. proc. civ. per avere la Corte di merito ritenuto « l’assoluto difetto di prova sulla concrete potenzialità di guadagno dell’autoscuola » senza avere ammesso la c.t.u. richiesta fin dal giudizio di primo grado.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 62, 115, 116, 198 c.p.c., nonché dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello omesso di valutare l’ammissibilità di una consulenza tecnica d’ufficio in relazione ai documenti prodotti, alle circostanze non bisognose di prova, perché ammesse da controparte o non contestate ed ai fatti notori e alle domande cui esse si riferivano.
Con il quarto motivo egli, infine, denuncia , con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 1226, 2043, 2056 e 2697 cod. civ. per avere la Corte d’appello ritenuto il danno dedotto non suscettibile di liquidazione equitativa.
Il primo motivo ─ con il quale, al di là del non spiegato e comunque non pertinente richiamo in rubrica agli artt. 2697 cod. civ. 116 e 132, comma secondo, num. 4, cod. proc. civ., si denuncia la violazione del principio di non contestazione ex art. 115 cod. proc. civ. ─ è inammissibile e comunque infondato, alla luce dei seguenti principi, che vanno qui ribaditi:
─ il principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c. ha per oggetto fatti storici sottesi a domande ed eccezioni e non può riguardare le conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di documenti (Cass. n. 6172 del 05/03/2020, Rv. 657154; cui adde conff. Cass. n. 35037 del 17/11/2021, Rv. 662986; n. 14399 del 23/05/2024, Rv.
671363);
─ presupposto indefettibile dell’evocato principio è la specifica allegazione dei fatti che si intendono porre a fondamento della domanda, né tale specificità può essere desunta dall’esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l’onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi (v. Cass. n. 22055 del 22/09/2017, Rv. 646016);
─ nei giudizi, quale è il presente, instaurati prima dell’entrata in vigore dell’art. 45, comma 14, legge n. 69 del 2009, che ha sostituito l’art. 115 cod. proc. civ., il principio di non contestazione trova applicazione solo con riferimento ai fatti primari, cioè costitutivi, modificativi, impeditivi od estintivi del diritto fatto valere in giudizio, mentre per i fatti secondari vale a dire quelli dedotti in mera funzione probatoria – la non contestazione costituisce argomento di prova ai sensi dell’art. 116, secondo comma, cod. proc. civ., per cui tali fatti possono essere contestati per la prima volta anche nel giudizio di appello (Cass. n. 40756 del 20/12/2021, Rv. 663578).
Fermi tali principi, del tutto infondatamente nella specie il ricorrente invoca gli effetti processuali della mancata specifica contestazione a fronte di allegazioni dell’atto introduttivo che, secondo quanto trascritto in ricorso (pag. 18, parte iniziale), si limitavano a dedurre, con riferimento al lucro cessante in dipendenza della ritardata autorizzazione:
la protratta impossibilità di svolgere la programmata attività d’impresa;
l’ipotizzabilità di una redditività media, detratti i costi di gestione ed organizzativi in genere, compresa tra 60 e 100 milioni delle vecchie lire.
È agevole osservare, infatti, che, mentre la prima rappresenta l’evento di danno ma non il danno conseguenza sub specie di lucro cessante, la
seconda, ossia l’ipotizzata redditività media dell’attività nel periodo in cui fu impedita dalla condotta della P.A., costituisce per l’appunto solo una valutazione ipotetica, non un fatto storico, peraltro del tutto genericamente illustrata, tanto che a supporto di essa il ricorrente rinviava alla necessità di una espletanda c.t.u..
Tanto meno, per le ragioni dette, l’evocato principio può essere riferito a circostanze dedotte ad oggetto di richieste istruttorie.
6. Il secondo e il terzo motivo, congiuntamente esaminabili per la loro stretta connessione, sono parimenti infondati.
La motivazione addotta a supporto del diniego della c.t.u. non esclude, a priori e in astratto, l’ammissibilità e l’utilità di una c.t.u. non meramente deducente ma percipiente – in via di principio da ammettersi quando, in relazione alla materia controversa, essa venga a costituire strumento di accertamento o di valutazione operabili solo con ricorso a determinate cognizioni tecniche (v. ex multis Cass. n. 29057 del 19/10/2023, citata in memoria dal ricorrente; n. 12884 del 22/06/2016, Rv. 640419; n. 20695 del 10/09/2013, Rv. 627911; n. 4853 del 01/03/2007, Rv. 595177) ─ ma ben diversamente evidenzia, del tutto correttamente, che nel caso di specie trattavasi di valutazione che per operare avrebbe richiesto una serie di elementi conoscitivi (tra i quali in particolare i « risultati economici effettivamente conseguiti dopo l’apertura dell’autoscuola » e i « criteri di gestione, imprenditoriali, organizzativi e contabili » che sarebbero stati presumibilmente adottati nel periodo in questione, tanto più necessari considerato che è compresa nelle allegazioni di parte la circostanza che, una volta ottenuta l’autorizzazione, l’attività fu gestita in forma non individuale ma societaria), elementi che, in quanto direttamente inerenti al fatto costituivo della pretesa risarcitoria, era la parte a dover documentare, in assolvimento dell’onere probatorio su di essa gravante e che invece non lo erano stati.
Va in tal senso ribadito che, come questa Corte ha avuto modo già da tempo di chiarire, la circostanza che la consulenza tecnica possa assurgere anche a fonte oggettiva di prova come strumento di accertamento e
descrizione di fatti, oltre che della loro valutazione, non la rende un mezzo sostitutivo dell’ onus probandi , segnatamente in ordine ad elementi conoscitivi che costituiscono il presupposto della valutazione del consulente .
Si appalesano inoltre inammissibili le connesse doglianze riferite alla mancata ammissione di documenti, alla mancata ammissione di prova per testi ed al diniego opposto alle richieste ex artt. 210 e 213 cod. proc. civ ..
7.1. Quanto ai documenti, va rilevato che le argomentazioni svolte non sembrano idonee a inficiare la valutazione di tardività della loro produzione posta a fondamento della sentenza sul punto, posto che secondo quanto riferito si trattava di documenti venuti ad esistenza già nel corso del giudizio di appello.
Inutilmente, inoltre, il ricorrente si diffonde nella elencazione dei documenti che erano stati prodotti già nel corso del giudizio di primo grado (con le memorie istruttorie depositate il 10 luglio 2002) atteso che la valutazione di tardività è espressamente riferita, in sentenza, solo alla « documentazione del 2001 – 2006 », pacificamente prodotta solo nel giudizio di rinvio (in ricorso indicata come elencata dal n. 32 al n. 37: fotocopia Registro corrispettivi filiale di Sant’Elpidio a Mare INDIRIZZO relativi agli anni 2001 e 2002; … fotocopia Registro corrispettivi filiale di Sant’Elpidio a Mare INDIRIZZO relativi agli anni 2006 e 2009).
7.2. L’assunto, implicito nell’argomentazione critica, secondo cui anche dalla documentazione in precedenza prodotta e dalla prova per testi articolata già in primo grado era possibile trarre elementi per la stima del danno si risolve nella mera inammissibile contestazione della valutazione di merito espressa in sentenza circa l’inidoneità a tal fine delle prove offerte.
7.3. Più in generale, quanto alla prova per testi, va rammentato che, nel vigente sistema processuale, la mancata ammissione di richiesta istruttoria non può integrare vizio di violazione di legge sostanziale, atteso che a potersi valutare in rapporto alla sua correttezza in iure è la decisione resa sulla domanda giudiziale, non già quella meramente strumentale riguardante le richieste istruttorie, finalizzate solo all’accertamento dei fatti rilevanti.
Il provvedimento reso sulle richieste istruttorie è piuttosto, in astratto, censurabile, o per inosservanza di norme processuali o per vizio di motivazione, ma in tale secondo caso solo nei ristretti limiti nei quali è oggi deducibile secondo il ristretto paradigma di cui all’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ..
Nel caso di specie si verte, evidentemente, in questa seconda ipotesi.
Ciò inevitabilmente attribuisce alla doglianza rilievo censorio non riconducibile al paradigma di cui al num. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ. ma a quello di cui al num. 5 e la sottopone ai relativi limiti di deducibilità.
Limiti nella specie non rispettati, atteso che nulla è argomentato in ordine alla decisività delle circostanze poste ad oggetto della prova, invece negata dal giudice a quo in ragione della mancanza di prova sui presupposti di mercato ed aziendali, le possibilità di utile esercizio nonché i criteri di gestione, imprenditoriali, organizzativi e contabili a supporto dei dedotti risultati utili.
7.4. La violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. è dedotta al di fuori dei paradigmi al riguardo dettati dalla giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. Sez. U. 05/08/2016, n. 16598, secondo cui -principio affermato in motivazione, pag. 33, § 14- «la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’ onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni»; v. anche Cass. n. 23594 del 2017; Cass. 17/06/2013, n. 15107; v., inoltre, quanto agli artt. 115 e 116 c.p.c., ex aliis , Cass. Sez. U. n. 20867 del 30/09/2020: «In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c.»; «In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o,
comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione»).
7.5. Del tutto eccentrica, e certamente inammissibile, è la denuncia di violazione degli artt. 61 e 191 c.p.c.; la scelta di disporre la nomina di un consulente tecnico è rimessa, infatti, esclusivamente al prudente apprezzamento del giudice ed il relativo provvedimento è incensurabile in Cassazione, se non nei ristretti limiti in cui è oggi consentito un vaglio motivazionale sotto il limitato profilo del vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (Cass. n. 25281 del 25/08/2023, Rv. 669071), vaglio di cui nella specie non possono ravvisarsi in quanto dedotto i necessari presupposti (v. Cass. Sez. U. 07/04/2014, nn. 8053 -8054)
7.6. Quanto, infine, alla mancata ammissione dei mezzi istruttori ex artt. 210 e 213 cod. proc. civ., varrà rammentare che i poteri istruttori attribuiti al giudice ex art. 210 cod. proc. civ. e 213 cod. proc. civ., da un lato, non possono valere a sopperire al mancato assolvimento dell’onere probatorio gravante sulla parte, dall’altro, hanno natura prettamente discrezionale e il loro mancato esercizio non è sindacabile dalla Corte di cassazione (Cass. n. 27412 del 08/10/2021: « In tema di poteri istruttori del giudice, l’emanazione di ordine di esibizione è discrezionale e la valutazione di indispensabilità non deve essere neppure esplicitata; ne consegue che il relativo esercizio è svincolato da ogni onere di motivazione e il provvedimento di rigetto dell’istanza non è sindacabile in sede di
legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l’iniziativa della parte istante non abbia finalità esplorativa »; Cass. n. 34158 del 20/12/2019: « L’esercizio del potere, previsto dall’art. 213 c.p.c., di richiedere d’ufficio alla P.A. le informazioni relative ad atti e documenti della stessa che sia necessario acquisire al processo, costituisce una facoltà rimessa alla discrezionalità del giudice, il mancato ricorso alla quale non è censurabile in sede di legittimità »; v. anche, ex aliis Cass. n. n. 14454 del 24/05/2023; n. 23120 del 16/11/2010; n. 24188 del 25/10/2013).
Il quarto motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 360bis n. 1 cod. proc. civ..
La decisione impugnata si conforma, infatti, a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, la quale ha da lungo tempo evidenziato che l’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., espressione del più generale potere di cui all’art. 115 cod. proc. civ., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, presuppone che sia provata l’esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare (v. e pluribus Cass. 30/04/2010, n. 10607; 12/10/2011 n. 20990; 23/09/2015, n. 18804; 22/02/2018, n. 4310; 30/07/2020, n. 16344).
Più precisamente, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la liquidazione equitativa ex art. 1226 cod. civ. presuppone:
la certa esistenza del danno (il potere di liquidazione equitativa non potendo supplire alla mancata prova dell’esistenza stessa del danno);
l’impossibilità o rilevante difficoltà di quantificarlo, che deve essere «oggettiva», cioè positivamente riscontrata e non meramente supposta, e «incolpevole», cioè non dipendente dall’inerzia della parte gravata
dall’onere della prova (v. Cass. 17/11/2020, n. 26051; 01/07/2021, n. 18699).
Nella specie, pertanto, del tutto correttamente la Corte di merito, avendo escluso la prova dell’esistenza di un danno da lucro cessante, ha ritenuto precluso l’esercizio del detto potere di liquidazione equitativa.
Le critiche che poi con il motivo sono svolte proprio con riferimento a detta premessa (della mancanza di prova dell’esistenza stessa del danno), oltre a rivelarsi eccentriche rispetto al vizio denunciato, si appalesano del tutto generiche e apodittiche, in sostanza risolvendosi nella mera iterazione delle doglianze svolte con i precedenti motivi, al cui scrutinio dunque si rimanda.
La memoria che, come detto, è stata depositata dal ricorrente, ai sensi dell’art. 380bis.1 , primo comma, cod. proc. civ., reitera le tesi censorie già esposte in ricorso e non offre argomenti che possano indurre a diverso esito dell’esposto vaglio dei motivi.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Non avendo l’intimata svolto difese nella presente sede, non v’è luogo a provvedere sulle spese.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il
ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza