Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 12586 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 12586 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 12/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11476/2024 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE -ricorrente- contro
NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa da ll’avvocato NOME (CODICE_FISCALE unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO n. 23/2024 depositata il 02/03/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Trento, Sez. Dist. Bolzano, con sentenza n. 23/2024, pubblicata il 2/3/2024, ha respinto l’opposizione, ex art.840 c.p.c., di RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto del Presidente della Corte di Appello di Trento Sezione Distaccata di Bolzano in data 26/08/2022 (su ricorso di NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE, confermando la declaratoria di efficacia nella Repubblica Italiana del lodo pronunciato tra le parti in data 03 giugno 2022 dal Tribunale Arbitrale di Helsinki in persona dell’Arbitro unico nel procedimento arbitrale n. 26288/FS promosso da NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE contro RAGIONE_SOCIALE
Il lodo in oggetto aveva dichiarato che RAGIONE_SOCIALE aveva violato il Contratto di Licenza e Distribuzione stipulato tra NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE del 13 luglio 2017, dichiarato che NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE ha risolto il Contratto di Licenza e Distribuzione stipulato tra NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE del 13 luglio 2017 (con il quale COGNOME aveva nominato RAGIONE_SOCIALE quale distributore non esclusivo per la distribuzione di prodotti farmaceutici ad uso odontoiatrico, prevedendosi in contratto l’utilizzo da parte di RAGIONE_SOCIALE dei dossier e del know how afferenti i prodotti ai fini della registrazione, commercializzazione, vendita e distribuzione degli stessi), come previsto da tale contratto e dalle norme imperative di legge, ordinando a RAGIONE_SOCIALE: – di restituire a NOME COGNOME e Figli tutto il materiale di registrazione, tecnico, scientifico o di altro genere fornitole, compresi tutti i documenti redatti sulla base di tale materiale e di cancellare tutte le copie; – di revocare le domande di autorizzazione all’immissione in commercio pendenti depositate presso l’Agenzia Italiana del Farmaco; – di trasferire e sottoscrivere la documentazione necessaria per trasferire l’autorizzazione all’immissione in commercio concessa per Zetacain sulla base della domanda di autorizzazione all’immissione in commercio depositata; – vietato a RAGIONE_SOCIALE di utilizzare il
Know How e i documenti di registrazione, le approvazioni , il materiale scientifico o di altro genere di NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE a supporto della registrazione, della commercializzazione, della vendita o di altro con riferimento ai prodotti di RAGIONE_SOCIALE o di terzi; vietato l’uso da parte di RAGIONE_SOCIALE delle autorizzazioni all’immissione in commercio concesse sulla base dei Know How , dei documenti di registrazione, delle approvazioni , del materiale scientifico o di altro genere di NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE condannato RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese dell’arbitrato e legali.
Dall’allegato provvedimento della corte distrettuale finlandese, dinanzi alla quale RAGIONE_SOCIALE aveva impugnato il lodo, si evinceva che era stata respinta la domanda di nullità del lodo, con provvedimento del 22/11/2023, e che con provvedimento di stessa data il Tribunale Distrettuale di Helsinki Lodo aveva dichiarato l’esecutività del lodo in Finlandia, essendosi ritenuto che RAGIONE_SOCIALE non avesse provato che il Tribunale Arbitrale aveva deciso una questione che non poteva essere devoluta agli arbitri ai sensi della legge finlandese, né che Lodo fosse contrario all’ordine pubblico finlandese, né che il Tribunale Arbitrale avesse ecceduto i propri poteri o che il Tribunale Arbitrale non avesse concesso all’opponente lo spazio sufficiente per presentare le proprie difese. osservando, in particolare, in punto di contrarietà contratto e che Ogna lo avesse validamente risolto e
La Corte d’appello ha ritenuto infondati i motivi di gravame, all’ordine pubblico del lodo, evincendosi che il lodo definivo straniero aveva statuito in punto di inadempimento contrattuale e di risoluzione del contratto, essendosi ritenuto che RAGIONE_SOCIALE avesse violato il che conseguentemente andassero concessi i provvedimenti dichiarativi richiesti da Ogna, non ponendo alcun obbligo a carico di AIFA bensì unicamente a carico di RAGIONE_SOCIALE; neppure il lodo si era posto al di fuori dei limiti oggettivi del perimetro della convenzione
compromissoria e non era dunque ravvisabile alcuna violazione degli artt. 840 c. 3 n.3), né una nullità, ai sensi del’art.829, comma 1, n. 4, c.p.c..
Avverso la suddetta pronuncia, la RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, notificato il 6/5/2024, affidato a unico motivo, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE (che resiste con controricorso).
La ricorrente ha depositato memoria.
Il PG ha depositato memoria chiedendo il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 840, comma quinto, n. 2, c.p.c., nella parte in cui prevede che « il riconoscimento o l’esecuzione del lodo straniero sono … rifiutati allorché la Corte d’Appello accerti che: (2) il lodo contiene disposizioni contrarie all’ordine pubblico ».
La Corte territoriale avrebbe violato e/o falsamente inteso la norma sopra richiamata, omettendo di considerare come il dispositivo del lodo richiesto di riconoscimento e di esecuzione fosse incompatibile con disposizioni di ordine pubblico (oltreché di rango costituzionale), sotto il seguente triplice profilo: a) avere il Lodo arbitrale, nel condannare RAGIONE_SOCIALE, erroneamente disposto in capo alla medesima RAGIONE_SOCIALE specifici adempimenti propri di atti amministrativi e afferenti competenze spettanti a un Ente pubblico (AIFA) in via esclusiva, in base a norme in materia di salute pubblica di carattere imperativo e inderogabile; b) avere il Tribunale arbitrale pronunciato fuori dei limiti della convenzione arbitrale: con la condanna al trasferimento dell’autorizzazione per il farmaco Zetacain e alla revoca delle domande pendenti presso AIFA circa l’immissione al commercio dei farmaci Zetanest e Zetacain con adrenalina, il Tribunale arbitrale ha inciso sulla sfera di competenza di un soggetto pubblico, in quanto tale in posizione di terzietà rispetto alle parti, e dunque oggettivamente estraneo
alla convenzione arbitrale; c) avere il Tribunale arbitrale rigettato la richiesta di RAGIONE_SOCIALE circa la produzione di importanti documenti, che sarebbero stati decisivi ai fini dell’esercizio del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, e avere il medesimo Tribunale ignorato evidenze circa la falsificazione di documentazione inerente ai dossier dei prodotti farmaceutici de quibus .
Tale vizio proprio del Lodo arbitrale si è ripercosso sulla sentenza impugnata, nella misura in cui la Corte che l’ha emessa non ha ravveduto nel dispositivo del Lodo le sopra cennate censure, nonché la conseguente violazione delle disposizioni di ordine pubblico.
2. La censura è infondata.
Il riconoscimento del lodo straniero è rifiutato, oltre che nei casi in cui siano provate le circostanze di cui al comma 3 dell’art.840 c.p.c., allorché la corte d’appello, ai sensi del comma quinto, accerti che:
la controversia non potesse formare oggetto di compromesso secondo la legge italiana;
il lodo contenga disposizioni contrarie all’ordine pubblico.
Nella specie, si restringe la doglianza all’ipotesi di cui al n. 2 .
Ai fini del rifiuto del riconoscimento o dell’esecuzione del lodo straniero, secondo quanto previsto dall’art. 840, quinto comma, c.p.c. e dall’art. 5, comma 2, lett. b) della Convenzione di New York del 1958, la contrarietà all’ordine pubblico delle disposizioni da quest’ultimo contenute è integrata dalla violazione manifesta e grave di uno dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico interno (norme imperative o diritti umani fondamentali).
La nozione di ordine pubblico esprime invero quei principi etici, economici, politici e sociali che, in un determinato momento storico, caratterizzano il nostro ordinamento nei vari campi della convivenza sociale, i « valori d ì fondo » del sistema giuridico italiano,
che trovano in larga parte espressione nella Carta costituzionale. Si tratta, in sintesi, di un complesso di norme e principi che esprimono interessi e valori generalizzati dell’intera collettivit à , dettati a tutela di interessi generali, per questo non derogabili dalla volont à delle parti, n é suscettibili di compromesso (cos ì , con riferimento all’impugnazione del lodo pronunciato secondo equit à , v. Cass., Sez. 1, Sentenza, n. 16755 del 04/07/2013 e Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4228 del 28/04/1999; da ultimo, Cass. Sez.1, n. 27615/2022).
Il requisito va riscontrato con esclusivo riguardo alla parte dispositiva del lodo, fermo restando che la portata precettiva di cui al dispositivo va definita, ove necessario od opportuno, anche sulla base della parte motiva (Cass. Sez. un., 21 ottobre 2021, n. 29429; Cass., 2 febbraio 2022, n. 3255: « Ai fini del riconoscimento e dell’esecuzione del lodo straniero, in applicazione dell’art. 5, comma 2, lett. b), della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 (resa esecutiva con la l. n. 62 del 1968), il requisito della non contrarietà all’ordine pubblico deve essere riscontrato con riferimento alla parte dispositiva, nella quale si compendia il “decisum” della pronuncia arbitrale e, anche se, a tal fine, è consentito prendere in esame il contenuto del lodo, ciò non può mai tradursi in un controllo sulla motivazione, il quale darebbe corso a quel riesame nel merito categoricamente escluso dalla Convenzione »).
Il controllo sulla contrarietà all’ordine pubblico non può comportare un riesame nel merito della decisione arbitrale inteso a sindacarne la correttezza giuridica (Cass., 24 marzo 2023 n. 8462).
Orbene, con l’unico motivo del ricorso, se pur composito, essendo la censura articolata in più profili, si denuncia che il dispositivo della pronuncia impugnata avrebbe imposto alla ricorrente adempimenti afferenti alle competenze spettanti in via esclusiva ad un ente pubblico, l’AIFA, in base a norme in materia di salute
pubblica di natura imperativa ed inderogabile. Inoltre, il lodo, avendo statuito anche su profili non riconducibili alla clausola arbitrale, avrebbe finito con l’incidere su una vicenda sostanziale « a valle » della risoluzione del contratto, inerente ad eventuali questioni soggette alla giurisdizione del giudice ordinario. Infine, il lodo avrebbe ravvisato la sussistenza dei presupposti della risoluzione negoziale, come da clausola risolutiva espressa, omettendo di considerare una prova oggetto di richiesta di ammissione non accolta, in violazione del diritto di difesa.
Sotto tutti i profili denunciati, la censura non merita accoglimento.
Quanto al profilo di cui al motivo di ricorso sub a), il lodo non ha imposto alcun adempimento ad alcun ente pubblico, ma si è limitato a disporre che la parte privata, a cui non spettano le utilità derivanti dal procedimento amministrativo, si adoperi affinché queste siano attribuite a quella a cui spettano, senza che dall’attuazione del titolo possa derivare alcun rischio di pregiudizio per la salute pubblica (peraltro evocata dalla ricorrente in funzione meramente suggestiva senza alcuna specificazione). In particolare, il lodo non pone alcun obbligo a carico di AIFA, limitandosi a prescrizioni aventi quale destinataria la ricorrente, in modo da assicurare la concreta esecuzione della decisone arbitrale.
Come osserva il PG, il riconoscimento del lodo non può essere condizionato dalla soluzione di questioni attinenti alle modalità della sua esecuzione, salvo che da esse possano derivare pregiudizi alla salute pubblica, pregiudizi che il ricorso allega del tutto ipoteticamente e senza argomentazione alcuna.
Sotto il profilo di cui al motivo di ricorso sub b), per essere la statuizione arbitrale attinente a vicende estranee al thema decidendum integrato dalla risoluzione del contratto, oltre a non sussistere alcuna interferenza con la competenza dell’ente pubblico, è stato accertato, in punto di fatto, con statuizione adeguatamente motivata, in quanto tale sottratta a controllo di
legittimità e comunque non specificamente censurata, che le utilità derivanti dal procedimento amministrativo sono state conseguite dalla ricorrente avvalendosi delle informazioni ottenute dalla resistente in forza del rapporto contrattuale, sicché sulla base della risoluzione per inadempimento di tale rapporto ne è dovuta la restituzione alla resistente, con la conseguenza che la relativa controversia, in punto restituzione, era effettivamente soggetta alla clausola compromissoria contemplata nel contratto.
Si tratta quindi di censura che postula un riesame nel merito della decisione arbitrale, nonché una valutazione delle possibili conseguenze della esecuzione del lodo, profili (come già anticipato) preclusi in sede di controllo sulla contrarietà all’ordine pubblico (Cass. Sez. un. n. 29429/2021).
Si denuncia infatti che si sia ordinato la non coltivazione dei procedimenti AIFA in corso e il non uso dei prodotti già autorizzati, « nonostante che questi non fossero in nulla debitori del know-how di NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE, in forza di un travisamento derivato dall’ingiusta decisione arbitrale di non ammettere le prove che RAGIONE_SOCIALE aveva articolato allo scopo di dimostrare di avere rimodulato le proprie attività farmaceutiche, escludendo il ricorso a farmaci, dossier e know-how della licenziante e ricorrendo a farmaci, dossier e know-how propri o di terzi.
Quanto al profilo di cui al motivo di ricorso sub c), per violazione del diritto di difesa, in relazione all’omessa autorizzazione, da parte del tribunale arbitrale, alla produzione di documentazione che, secondo la ricorrente, avrebbero consentito di accertare il possesso o meno, da parte della controricorrente, di adeguati dossier per la registrazione dei farmaci e quindi di stabilire se quest’ultima avesse o meno adempiuto correttamente alle obbligazioni nascenti dal contratto di licenza per cui è causa, la censura difetta di specificità e autosufficienza, alla luce dell’accertamento in fatto, reso in sede di merito, non specificamente censurato (e comunque
adeguatamente motivato), secondo cui RAGIONE_SOCIALE aveva assunto il rischio della incompletezza delle informazioni nel contesto del sinallagma contrattuale, quale contropartita della gratuità della licenza.
In ogni caso, la doglianza inerisce alla correttezza giuridica del lodo, quanto alla valutazione di inammissibilità per irrilevanza della documentazione in questione, aspetto anch’esso estraneo al tema della contrarietà del lodo stesso all’ordine pubblico.
Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 5.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Così deciso, a Roma, nella camera di consiglio del 2 aprile 2025.