Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 21130 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 21130 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 7583/2023 R.G., proposto da
RAGIONE_SOCIALE in persona del procuratore speciale, avv. NOME COGNOME con procura per notar Marchetti del 18.10.2017, rappresentato e difeso dagli avv.ti NOME COGNOME NOME COGNOME, C. NOME Emanuele e NOME COGNOME per procura speciale in atti; -ricorrente-
-contro-
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rapres. p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME per procura speciale in atti; -controricorrente-
avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, n. 218/2023, depositata il 24.01 2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6.02. 2025 dal Cons. rel., dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione al provvedimento, emesso in data 3.9.2021 dalla Corte di Appello di Milano, in persona del Presidente delegato, con il quale, in accoglimento del ricorso presentato, ai sensi dell’art. 839 c.p.c., da RAGIONE_SOCIALE era stato dichiarato efficace, nel territorio della Repubblica Italiana, il lodo arbitrale parziale emesso (a maggioranza) il 22 giugno 2021 all’esito dello arbitrato estero amministrato dalla Corte Internazionale di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale (‘ICC’).
Tale lodo condannava Edison al pagamento di euro 91.493.936,00 con riferimento ai pregiudizi subiti da Solvay fino al 31 dicembre 2016; gli arbitri si erano riservati di decidere all’esito del prosieguo del giudizio, in ordine ad altri eventuali danni sofferti da RAGIONE_SOCIALE a decorrere dal 1° gennaio 2017.
RAGIONE_SOCIALE nel rilevare che il lodo ‘ non presenta i requisiti necessari per essere riconosciuto ed eseguito in Italia’, domandava, altresì, la sospensione del procedimento ai sensi dell’art. 840, comma 4°, c.p.c., stante la pendenza del giudizio instaurato avanti al Tribunale Federale Svizzero e avente ad oggetto l’impugnazione del lodo.
Con autonomo atto, la stessa ricorrente domandava altresì la ‘rimozione’ della formula esecutiva appost a in data 9 settembre 2021 sul lodo, sostenendo che ‘ l’articolo 839 c.p.c. si esprime soltanto in termini di efficacia e non anche di esecutività’.
RAGIONE_SOCIALE dichiarava di aderire all’istanza formulata da RAGIONE_SOCIALE per quanto atteneva all’apposizione della formula esecutiva,
chiedendo di concedere al lodo la provvisoria esecutorietà, ai sensi dell’art. 648 c.p.c.
Non veniva, invece, esaminata la richiesta di sospensione, poiché nelle more il Tribunale Federale Svizzero emetteva pronuncia di rigetto della impugnativa del lodo proposta da RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE aveva acquistato, in data 21.12.01, l’intero capitale sociale di RAGIONE_SOCIALE che deteneva la totalità delle azioni di RAGIONE_SOCIALE che gestiva degli stabilimenti di produzione di prodotti chimici siti, tra gli altri, a Bussi e Spinetta, località nelle quali veniva rilevata la contaminazione del suolo e dell’acqua sottostante gli impianti, nonché delle aree circostanti.
Con domanda formulata in data 25.4.12, la RAGIONE_SOCIALE aveva promosso l’arbitrato in base al regolamento della Corte Internazionale di Arbitrato della Camera di commercio internazionale, allegando la responsabilità di RAGIONE_SOCIALE nascente dalle pattuizioni di cui allo SPA (contratto) fra di loro intercorso, per le omissioni e le falsificazioni di cui ai Piani di Caratterizzazione relativi ai siti di Bussi e Spinetta, e la violazione della Normativa HSE (ambientale) all’epoca vigente, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per tale causa patiti.
Lo SPA intercorso fra le parti prevedeva l’impegno di RAGIONE_SOCIALEgià Montedison s.p.a.) a indennizzare RAGIONE_SOCIALE per le eventuali perdite che questa avrebbe potuto subire se la garanzia ambientale non fosse risultata corretta. RAGIONE_SOCIALE aveva infatti garantito a RAGIONE_SOCIALE che RAGIONE_SOCIALE era in ‘ sostanziale conformità ‘ con la normativa in materia di salute, sicurezza e ambiente (‘ HSE Laws ‘) alla data del closing , specificando che la garanzia non avrebbe coperto i costi necessari a bonificare i siti.
Le suddette obbligazioni d’indennizzo prevedevano delle specifiche limitazioni, anche circa l’entità del danno eventualmente risarcibile, che non avrebbero trovato applicazione nelle ipotesi in cui si fosse accer-
tato che RAGIONE_SOCIALE aveva violato le dichiarazioni e garanzie con ‘ dolo o colpa grave ‘ (articolo 9.3.10), mentre la garanzia ambientale rilasciata da RAGIONE_SOCIALE doveva ritenersi inefficace con riguardo a quelle circostanze che RAGIONE_SOCIALE conosceva e/o avrebbe potuto conoscere prima del Closing (articolo 6.2).
Con decisione assunta in data 22.6.21, il lodo straniero aveva accolto le tesi di Solvay, che aveva affermato che i terreni, in particolare quelli di Bussi e di Spinetta, erano interessati da gravi contaminazioni ambientali – preesistenti alla data del closing e riconducibili alla condotta della parte venditrice – di cui RAGIONE_SOCIALE era a conoscenza e che aveva, in mala fede, sottaciuto.
Infatti gli arbitri avevano riferito che i ‘ Piani di Caratterizzazione dei Siti Spinetta e Bussi ‘, predisposti da COGNOME quando era sotto il controllo di Edison e presentati, secondo legge, alle pubbliche autorità nel 2001, omettevano ‘ informazioni importanti che avrebbero potuto e dovuto indicare una grave contaminazione dei siti di proprietà della società e delle aree circostanti da essi interessati e … pertanto, secondo qualsiasi standard di diligenza e attenzione, all’epoca del Closing, la Società non rispettava in modo sostanziale l’articolo 6.2F(a) del contratto ‘.
Edison proponeva opposizione all’ exequatur innanzi alla Corte d’appello di Milano, evidenziando che il lodo conteneva disposizioni contrarie allo ordine pubblico, in violazione del principio del contraddittorio e del giusto processo.
Con sentenza depositata il 24.01.2023, la Corte d’appello di Milano ha dichiarato inammissibile l’opposizione ed accordato efficacia nella Repubblica italiana al lodo parziale straniero emesso tra le parti il 22 giugno 2021 dal Collegio Arbitrale con sede a Ginevra, costituito presso la Camera di Commercio Internazionale di Parigi, osservando che: il ri-
corso denunciava errores in iudicando asseritamente commessi dal collegio arbitrale, tendendo al riesame nel merito della valutazione del materiale probatorio; l’asserita genericità delle fatture non poteva determinare una violazione del diritto di difesa, circostanza, questa, non sussistente, essendosi Edison difesa, nelle numerose memorie, nel merito della documentazione contabile prodotta; i principi la cui violazione era lamentata non soltanto non erano stati lesi, ma in primis, non si attagliavano al caso concreto; in particolare, il Tribunale arbitrale non aveva ignorato il contenuto delle statuizioni del procedimento penale, ma ne aveva sottolineato l’irrilevanza, stante la diversità delle circostanze di fatto esaminate in sede arbitrale; la circostanza, acclarata dal giudice penale, relativa a un aggravamento dell’inquinamento ad opera di RAGIONE_SOCIALE non contrastava con la valutazione che il collegio arbitrale aveva effettuato circa la ritenuta responsabilità di RAGIONE_SOCIALE, reputato quale primigenio responsabile; la pronuncia oltre i limiti della clausola compromissoria era stata già esclusa dagli arbitri, e non era nuovamente deducibile in sede di riconoscimento del lodo.
RAGIONE_SOCIALE ricorreva in cassazione avverso la suddetta sentenza, con otto motivi, illustrati da memoria. RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso, illustrato da memoria.
RITENUTO CHE
Il primo motivo deduce il vizio della sentenza impugnata per violazione dell’art. 840, comma quinto, n. 2 e comma terzo, n. 2 c.p.c. nella parte in cui ha rigettato il primo motivo di opposizione (contrarietà all’ordine pubblico ed impossibilità di far valer la propria difesa), con il quale Edison aveva lamentato che il lodo non avrebbe rispettato il principio del contraddittorio ed i principi che regolano il giusto processo, in riferimento alla genericità ed al disordine della documentazione prodotta da RAGIONE_SOCIALE.
Il secondo motivo denunzia violazione dell’art. 27 Cost., per aver la Corte d’appello rigettato il secondo motivo di opposizione ex art. 840, comma quinto, n. 2, c.p.c. (contrarietà all’ordine pubblico), condannando RAGIONE_SOCIALE al rimborso in favore di RAGIONE_SOCIALE delle spese legali occorse al fine di difendere sé stessa e i suoi dipendenti nel procedimento penale relativo al sito di Spinetta.
Il terzo motivo deduce il vizio della sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato il terzo motivo di opposizione ex art. 840, comma quinto, n. 2, c.p.c., con il quale Edison aveva lamentato che il lodo avrebbe violato l’ordine pubblico, poiché contrario a precedente sentenza definitiva (la sentenza emessa dalla Corte di Assise d’Appello di Torino nell’ambito del procedimento penale relativo al sito di Spinetta), contenendo solo una motivazione apparente.
Con il quarto motivo, Edison lamenta che la Corte d’appello ha rigettato il terzo motivo di opposizione ex art. 840, comma quinto, n. 2, c.p.c. in relazione al presunto contrasto tra lodo e sentenza della Corte di Assise d’Appello di Torino, ritenendo che i giudici di merito abbiano violato il principio di ordine pubblico che precluderebbe l’ingresso nello ordinamento a lodi stranieri contrastanti con sentenze italiane definitive.
Il quinto motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato il quarto motivo di opposizione ex art. 840, comma quinto, n. 2, c.p.c., con il quale RAGIONE_SOCIALE aveva asserito che il lodo avrebbe violato l’ordine pubblico, poiché contenente statuizioni contrarie al principio di buona fede (avendola condannata a risarcire i danni patiti da RAGIONE_SOCIALE senza tenere in considerazione il comportamento tenuto da quest’ultima in occasione delle trattative contrattuali, come emergeva dalle sentenze penali), e per asserita omessa motivazione.
Il sesto motivo denunzia che il lodo si sarebbe pronunciato oltre i limiti della clausola compromissoria, poiché il collegio arbitrale, facendo applicazione delle ‘ regole di M&A practice (…) supportate dalla esperienza ‘, avrebbe deciso secondo equità e non secondo diritto, contenendo solo una motivazione apparente.
Con il settimo motivo la ricorrente si duole del fatto che il collegio arbitrale, riconoscendo il dolo di RAGIONE_SOCIALE l’aveva condannata a risarcire importi superiori alle limitazioni agli indennizzi pattuiti, decidendo secondo equità.
Con l’ottavo motivo RAGIONE_SOCIALE, rilevato che il collegio arbitrale lamenta l’omessa pronuncia in ordine alle censure riguardanti il lodo arbitrale, nella parte in cui aveva rinviato a un’ulteriore fase del contraddittorio la pronuncia in ordine alle perdite e ai danni subiti da RAGIONE_SOCIALE successivamente al 1° gennaio 2017.
I motivi del ricorso sono tutti inammissibili.
Occorre premettere l’orientamento di questa Corte circa il perimetro del sindacato di legittimità avente ad oggetto il riconoscimento di lodo arbitrale straniero, con specifico riguardo al limite dell’ordine pubblico. In tema di impugnazione del lodo arbitrale, il rimando alla clausola dell’ordine pubblico da parte dell’art. 829, comma 3, c.p.c. deve essere interpretato in senso restrittivo, come rinvio limitato alle norme fondamentali e cogenti dell’ordinamento, escludendosi, in radice, una nozione “attenuata” di ordine pubblico, che coincide con il c.d. ordine pubblico interno e, cioè, con l’insieme delle norme imperative (Cass., n. 8718/2024).
Ai fini del riconoscimento e dell’esecuzione del lodo straniero, in applicazione dell’art. 5, comma 2, lett. b), della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 (resa esecutiva con la l. n. 62 del 1968), il requisito della non contrarietà all’ordine pubblico deve essere riscontrato con ri-
ferimento alla parte dispositiva, nella quale si compendia il “decisum” della pronuncia arbitrale e, anche se, a tal fine, è consentito prendere in esame il contenuto del lodo, ciò non può mai tradursi in un controllo sulla motivazione, il quale darebbe corso a quel riesame nel merito categoricamente escluso dalla convenzione (Cass., n. 3255/2022: in applicazione del principio appena enunciato, la SRAGIONE_SOCIALE. ha respinto il ricorso con il quale era stata dedotta la contrarietà all’ordine pubblico del lodo straniero per essere stato emesso sulla base di testimonianze e altre prove indicate come false in base ad argomenti già trattati, e respinti, dall’autorità giudiziaria straniera in sede di impugnazione dello stesso lodo).
Sostanzialmente indiscusso, pertanto, tanto in dottrina quanto, soprattutto, in giurisprudenza, non soltanto nazionale, è che lo scrutinio in ordine all’esistenza di «disposizioni contrarie all’ordine pubblico» deve essere eseguito esclusivamente sulla base del dispositivo (Cass. 17 marzo 1982, n. 1727; Cass. 3 aprile 1987, n. 3221; Cass. 8 aprile 2004, n. 6947; Cass. 21 ottobre 2021, n. 29429, allo stato non massimata).
Compete dunque al giudice una verifica soltanto estrinseca della contrarietà all’ordine pubblico, limitata al dispositivo, al contenuto precettivo della statuizione, al decisum , sia pure ricostruito alla luce dell’espositiva e della motivazione del lodo, verifica che non può così mai ed in nessun caso tradursi in un controllo della motivazione del provvedimento, nel qual caso si darebbe corso a quel riesame del merito che gli artt. 839-840 c.p.c., hanno inteso escludere.
Deve in conclusione tenersi per fermo che la contrarietà all’ordine pubblico deve emergere immediatamente dalla lettura del dispositivo, inteso nel senso indicato, e cioè alla complessiva luce del lodo, e non certo, mediatamente, dal raffronto tra il lodo ed il materiale istruttorio
considerato dagli arbitri, né tantomeno tra il lodo e dati fattuali di cui gli arbitri neppure disponevano; né, in sede di riconoscimento-esecuzione, il giudice può rilevare meri errores in iudicando , o errores in procedendo , commessi dagli arbitri, sindacare il percorso motivazionale, rimettere in discussione la ratio decidendi adottata dagli arbitri a sostegno della sentenza arbitrale (Cass., n. 3255/22).
Premesso ciò, circa il primo motivo, va rilevato che è vero che il principio del contraddittorio costituisce una regola processuale inderogabile di ordine pubblico, il cui rispetto va verificato ” ex ante “, non apparendo ammissibile far dipendere la valutazione della sua osservanza dal contenuto concreto della decisione adottata (Cass., n. 8540/2000).
Tuttavia, nella specie, la doglianza tende al riesame dei fatti, non essendo stati allegati fatti oggettivamente espressivi di una pur astratta violazione del contraddittorio o del diritto di difesa della ricorrente, diritti che, per quanto emerge dagli atti del giudizio arbitrale, risultano essere stati del tutto garantiti.
Giova altresì ribadire che il giudice non può rilevare meri errores in iudicando , o errores in procedendo , commessi dagli arbitri, e sindacarne il percorso motivazionale.
Il secondo motivo non coglie la ratio decidendi del provvedimento impugnato .
Invero, la Corte territoriale ha affermato che ‘ i principi la cui violazione viene lamentata non soltanto non sono stati lesi, ma in primis , non si attagliano al caso concreto. Invero, ciò di cui si lamenta Edison, è la, ritenuta errata, interpretazione e conseguente applicazione, da parte degli arbitri, del principio civilistico in forza del quale colui che ha rappresentato la causa primigenia di un certo evento, risponde delle conseguenze del medesimo. L’andare a sindacare se l’applicazione di tale principio, che nulla ha a che vedere con la responsabilità penale per-
sonale, sia avvenuta correttamente o meno, attiene, ovviamente, al merito della decisione: sindacato, per quanto sopra detto, che è precluso in questa sede ‘.
Ora, la doglianza è diretta chiaramente a sindacare la suddetta motivazione , invocando impropriamente la violazione dell’art. 27 Cost. per la condanna alle spese del procedimento penale sostenute per i dipendenti della RAGIONE_SOCIALE, condannata per aver aggravato le conseguenze della contaminazione del sito di Spinetta, venendo in rilievo argomentazioni di merito afferenti al principio di causalità.
Circa il terzo e quarto motivo, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, la valutazione sull’irrilevanza del giudicato penale circa la responsabilità penale della RAGIONE_SOCIALE o sull’asserito contrasto con il giudicato penale, attiene al merito del procedimento arbitrale, per cui il relativo percorso motivazionale non è censurabile in questa sede. Non è dunque in discussione una violazione del giudicato penale quale ragione ostativa al riconoscimento dell’efficacia del lodo internazionale.
Quanto al quinto motivo, va osservato che la parte della motivazione della sentenza impugnata -‘ il rilievo è infondato per i medesimi motivi già sopra esaminati ‘ -non è apparente, richiamando argomenti sviluppati nello stesso provvedimento e dunque agevolmente determinabili.
Circa il sesto e settimo motivo, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, essi tendono al riesame della questione della pronuncia del lodo oltre i limiti della clausola compromissoria. Invero, come rilevato dalla Corte territoriale, ove il giudice dello Stato di origine si sia pronunciato in sede di impugnazione escludendo la sussistenza del vizio in questione, non è ammissibile una nuova valutazione del vizio in sede di riconoscimento del lodo straniero.
Infine, l’ottavo motivo è parimenti inammissibile.
Al riguardo , la ricorrente lamenta che la Corte d’appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulle perdite e sui danni subiti da RAGIONE_SOCIALE successivamente al 1° gennaio 2017, adducendo di aver dedotto comunque l’interesse ( ex art. 100 c.p.c.) al rifiuto del riconoscimento.
Invero, la doglianza non coglie la ratio decidendi del provvedimento impugnato , in quanto correttamente la Corte di Appello ha affermato che il lodo, in parte qua, non contiene un’attuale statuizione di accertamento o di condanna nei confronti di RAGIONE_SOCIALE al cui riconoscimento quest’ultima abbia un concreto e tutelabile interesse ad opporsi. Di conseguenza, non sussiste alcuna omessa pronuncia di cui lamentarsi; infatti, sulla questione, il collegio arbitrale ha rinviato le parti a un’ulteriore fase del contraddittorio, essendo così ogni ulteriore e definitiva decisione di merito -eventualmente favorevole o sfavorevole a RAGIONE_SOCIALE -riservata all’esito di tale successiva fase.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 30.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% per rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 6 febbraio 2025.