Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11159 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11159 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/04/2024
sul ricorso 2296/2022 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME
– ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimata – avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di LECCE SEZ.DIST. DI TARANTO n. 250/2021 depositata il 06/07/2021;
udita la relazione della causa svolta all’adunanza non partecipata del 5/03/2024 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME impugna davanti a questa Corte la sopra riportata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Lecce -Sezione distaccata di Taranto -adita dalla RAGIONE_SOCIALE per la riforma del rigetto in primo grado dell’impugnazione avverso il lodo irrituale con cui erano state dichiarate illegittime le delibere che avevano escluso il COGNOME dalle cariche sociali -ha accolto il gravame ed ha annullato il lodo impugnato, con ogni conseguenza restitutoria in capo al COGNOME.
A motivazione di quanto deliberato il decidente ha sostenuto che non era ravvisabile nella specie l’eccesso di potere in capo alla maggioranza dei soci addotto dall’arbitro a fondamento della propria decisione, vero che «in mancanza di prova di un intento fraudolento e dannoso nei confronti della società e dei soci di minoranza, costituendo la cessazione del COGNOME dalla carica di consigliere d’amministrazione e la sua mancata rielezione nel CdA della società effetti di una causa di decadenza prevista nello statuto e della formazione della volontà dei soci secondo il principio maggioritario, deve concludersi che il ritenuto eccesso di potere non sussiste».
La cassazione di detta sentenza è ora chiesta dal soccombente con due motivi di ricorso, seguiti da memoria, a cui non ha inteso resistere l’intimata, non avendo essa svolto attività processuale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Il primo motivo di ricorso allega l’erronea e falsa applicazione dell’art. 1428 cod. civ., posto che la Corte d’Appello aveva decretato l’annullamento del lodo per violazione di una norma di diritto, sebbene, attesa la natura irrituale dell’arbitrato che aveva portato alla sua pronuncia, il lodo fosse impugnabile solo per un vizio della
volontà e, nel caso di errore, solo se i requisiti di essenzialità e di riconoscibilità si fossero potuti ravvisare non già in relazione alla determinazione adottata dagli arbitri, ma alla percezione da parte loro degli elementi e dei dati di fatto sottoposti al loro esame dalle parti.
2.2. Il motivo è fondato e, poiché determina ex se la cassazione dell’impugnata sentenza, assorbe il secondo motivo di ricorso inteso a denunciare l’erroneità della pronuncia restitutoria adottata dal Corte d’Appello in conseguenza dell’annullamento del lodo.
2.3. Per la sua particolare natura, nella forma del mandato collettivo o congiunto (Cass., Sez. I, 17/03/2014, n. 6125), di strumento di risoluzione contrattuale delle controversie nella disponibilità delle parti (Cass., Sez. II, 28/05/2021, n. 14986), alle quali queste ricorrono quando intendono affidare all’arbitro la soluzione di quella insorta tra loro mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla loro volontà (Cass., Sez. I, 2/12/2015, n. 24558), si ché esso integra la manifestazione di una volontà negoziale delle parti sostitutiva di quella delle parti stesse in caso di conflitto (Cass., Sez. III, 1/12/2009, n. 25268), che le parti si impegnano a rispettare come se fosse la propria (Cass., Sez. I, 1/04/2011, n. 7574), il lodo pronunciato all’esito di un arbitrato irrituale è impugnabile solo per i vizi che possono vulnerare la manifestazione della volontà negoziale, come l’errore, la violenza, il dolo e l’incapacità delle parti che hanno conferito l’incarico o dell’arbitro stesso (Cass., Sez. I, 24/03/2014, n. 6830; Cass., Sez. I, 15/09/2004, n. 18557; Cass., Sez. I, 18/09/2001, n. 11678) con la conseguenza che il lodo irrituale non è impugnabile per errores in iudicando (Cass., Sez. III, 16/03/2005, n. 5678; Cass., Sez. IV, 17/08/2004, n. 16049; Cass., Sez. I, 16/05/2003, n. 7654). Anche dove si sia conferito agli arbitri il potere di decidere secondo diritto,
l’error iuris censurabile non è mai quello che impinge in un’erronea valutazione della norma di diritto, ma l’errore percettivo di diritto, attinente alla erronea supposizione di esistenza o inesistenza di una norma, la cui sindacabilità è correlata alla stessa rilevanza attribuita all’errore di fatto e non esula perciò dall’area dell’impugnativa per vizi della volontà ad istanza e nell’interesse della parte (Cass., Sez. I, 15/07/2004 n. 13114).
2.4. La sentenza in disamina si è pronunciata in totale dissonanza rispetto a questo quadro di diritto; in particolare, essa mostrando di obliterare la particolare natura del provvedimento impugnato avanti a sé, ha inteso regolare la vicenda al suo esame come se oggetto di gravame non fosse un lodo irrituale, impugnabile solo nei ridotti limiti di cui si è detto, ma un lodo rituale censurabile per ragioni di diritto come consentito dall’art. 829 cod. proc. civ., collocandosi in tal modo in un ambito decisionale del tutto distonico rispetto a quello impostole dalla natura irrituale del lodo e dai limiti a cui ne è soggetta l’impugnazione.
La decisione così assunta va perciò doverosamente cassata con rinvio della causa al giudice a quo per la rinnovazione del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo motivo di ricorso; cassa l’impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Lecce -Sezione distaccata di Taranto che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 5.03.2024.
Il Presidente NOME COGNOMENOME COGNOME