Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 38 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 38 Anno 2023
RAGIONE_SOCIALE: GENOVESE NOME COGNOME
Relatore: RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 03/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7092/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) per procura allegata al controricorso
-controricorrente-
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di ROMA n. depositata i l 10/09/2020;
u dita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2022 Consigliere NOME COGNOME .
4149/2020 dal
FATTI DI CAUSA
Con lodo reso il 24/6/2013 il Collegio arbitrale, svolta l’istruttoria a mezzo di assunzione di prove orali e di C.T.U., decidendo la controversia insorta tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in relazione al contratto di somministrazione continua di gas sottoscritto dalle parti in data 2 ottobre 2008, respingeva la domanda di risoluzione del contratto avanzata da RAGIONE_SOCIALE, nonché la connessa domanda di risarcimento del danno; accertava il debito di RAGIONE_SOCIALE nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘attrice per forniture di gas e condannava la medesima RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘importo di Euro 1.162.810,31 oltre interessi ai sensi del D.Lg.vo 231 del 2002; accoglieva la domanda di risoluzione del contratto avanzata da RAGIONE_SOCIALE per inadempimento RAGIONE_SOCIALE‘attrice e condannava RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni cagionati alla controparte e stimati pari a Euro 657.586,52. Poneva, infine, le spese e gli onorari del procedimento arbitrale nonché RAGIONE_SOCIALEa C.T.U. a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna. 2. Con sentenza n. 4149/2020 pubblicata il 10-9-2020 la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ha rigettato l’impugnazione avverso il suddetto lodo proposto da RAGIONE_SOCIALE e ha dichiarato inammissibile la proposta querela di falso, condannando RAGIONE_SOCIALE alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite, con distrazione in
favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Avverso questa sentenza RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, propone ricorso, affidato a tre motivi, nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, che resiste con controricorso.
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi RAGIONE_SOCIALE artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ..
Le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n. 3 cod. proc. civ.., l’erroneità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata poiché era stata respinta la domanda con cui, in applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 820 e 821 cod. proc. civ.., si chiedeva la declaratoria di decadenza RAGIONE_SOCIALE arbitri e la conseguente nullità del lodo (art. 829 cod. proc. civ..) per intervenuta scadenza del termine per il deposito del lodo stesso, e ciò in considerazione RAGIONE_SOCIALEa volontà esplicitamente dichiarata dalla difesa RAGIONE_SOCIALE‘odierna ricorrente di avvalersi RAGIONE_SOCIALEa suddetta norma processuale. Lamenta, inoltre, l’erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art 816-bis cod. proc. civ.., nonché l’erroneità RAGIONE_SOCIALE‘applicazione analogica, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 RAGIONE_SOCIALEe “Disposizioni sulla Legge in generale”, di quanto previsto per il processo ordinario dagli artt. 177 c.p.c. e 279 cod. proc. civ.. In particolare, rileva di aver eccepito la decadenza RAGIONE_SOCIALE arbitri dal potere di decidere la controversia a seguito RAGIONE_SOCIALEo spirare del termine stabilito per la decisione, avendo il difensore RAGIONE_SOCIALE‘attrice formalizzato la richiesta di lodo parziale sulla inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda riconvenzionale RAGIONE_SOCIALEa convenuta in relazione al contenuto RAGIONE_SOCIALEa clausola compromissoria e, in virtù di tale specifica istanza, su sollecitazione RAGIONE_SOCIALE arbitri, l’attrice aveva concesso la proroga di 60 giorni del termine per il deposito RAGIONE_SOCIALEa decisione sul punto, con decorrenza dalla scadenza del termine fissato per il deposito RAGIONE_SOCIALEe comparse conclusionali e repliche. Invece, il Collegio arbitrale non aveva assunto alcuna decisione circa l’ammissibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda riconvenzionale avversaria, ma, con l’ordinanza in data 5 settembre 2012, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 816 bis, terzo comma, c.p.c., aveva riservato la decisione all’esito dei procedimento. A fronte di tale decisione, con istanza notificata il 28 settembre 2012, l’attrice aveva rilevato l’intervenuta decadenza del Collegio per la decorrenza del termine fissato per il deposito di lodo.
L’istanza veniva disattesa dal Collegio arbitrale, il quale ribadiva che la proroga doveva intendersi riferita al deposito del lodo definitivo e che la decisione di ammettere, con ordinanza, le prove richieste dalle parti doveva ritenersi corretta e formalmente coerente con la vigente disciplina procedimentale introdotta con la novella del 2006. Ad avviso RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, la Corte d’appello ha erroneamente ritenuto che il precetto di cui all’art. 820 cod. proc. civ.. fosse stato rispettato dal Collegio arbitrale, in considerazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza istruttoria del 5 settembre 2012. Deduce che non era ammissibile il riferimento per analogia agli artt. 177 e 279 cod. proc. civ.., in quanto, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art.12 RAGIONE_SOCIALEe Disposizioni sulla Legge in generale, un’applicazione analogica è consentita nel difetto di una “specifica disposizione” che disciplini la fattispecie, mentre il procedimento arbitrale ha una propria specifica disciplina. In particolare, secondo la prospettazione RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, il procedimento arbitrale è improntato alla libera e discrezionale negoziazione RAGIONE_SOCIALEe parti, sancita specificamente nell’art. 816-bis cod. proc. civ.., che rimette alle parti ogni determinazione sulla modalità di svolgimento, riservando agli arbitri una legittimazione residuale in difetto di determinazione RAGIONE_SOCIALEe parti. In definitiva, la proroga del termine concessa in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 816-bis cod. proc. civ.. era finalizzata, come rilevato dalla stessa Corte d’appello, alla decisione di una “questione preliminare” , sicché ne discendeva la decadenza RAGIONE_SOCIALE arbitri ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 820 cod. proc. civ.., per avere il collegio arbitrale utilizzato in maniera difforme il maggior termine concesso, limitandosi ad emettere un’ordinanza istruttoria, implicante un ulteriore differimento del termine per il deposito del lodo.
Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
La censura è inammissibile perché, come eccepito anche dalla controricorrente, difetta di autosufficienza, in quanto, a fronte RAGIONE_SOCIALE‘affermazione RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello secondo cui la proroga del termine doveva intendersi riferita al deposito del lodo definitivo, non
è riportato in ricorso il testo del verbale RAGIONE_SOCIALE‘udienza del procedimento arbitrale in cui veniva stabilita la proroga. Peraltro, e per quanto occorra, il testo del citato verbale è trascritto nel controricorso- pag.4-, nella memoria illustrativa la ricorrente non ha confutato la corrispondenza tra la suddetta trascrizione e l’effettivo tenore del verbale, e dallo stesso non risulta affatto che fosse stata posta in decisione solo parte RAGIONE_SOCIALEa controversia, e non tutta.
Il motivo è anche infondato in diritto, nella parte in cui denuncia l’errata applicazione analogica RAGIONE_SOCIALE artt.177 e 279 c.p.c.. In disparte il rilievo che la Corte di merito ha fatto applicazione di principi processuali generali la cui incompatibilità con il giudizio arbitrale neppure è dedotta in ricorso, sono dirimenti le seguenti considerazioni, pure svolte nella sentenza impugnata: a) la clausola compromissoria, contenuta nel contratto sottoscritto dalle parti il 2 ottobre 2008, prevedeva espressamente l’applicazione all’arbitrato RAGIONE_SOCIALEe norme di cui agli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile; b) l’articolo 816 bis prevede, all’ultimo comma, che “su tutte le questioni che si presentano nel corso del procedimento gli arbitri, se non ritengono di provvedere con lodo non definitivo, provvedono con ordinanza revocabile non soggetta al deposito”; c) la rimessione in decisione era su ogni questione controversa, non solo su singoli capi RAGIONE_SOCIALEe domande, non avendo, per quanto si è detto, l’odierna ricorrente svolto censura autosufficiente circa la dedotta rimessione in decisione solo parziale RAGIONE_SOCIALEa controversia, e il termine di proroga di 60 giorni era stato rispettato, essendo stata emessa l’ordinanza ammissiva dei mezzi istruttori chiesti dall’odierna controricorrente, come consentito dall’art.816 bis citato; d) di seguito il termine risultava prorogato ex lege di 180 giorni ex art. 820 comma 3, stante la necessità di assunzione di mezzi dei prova chiesti dall’odierna controricorrente.
Privo di fondamento, per quanto occorra, è anche l’asserto secondo cui l’art. 816-bis cod. proc. civ. rimetterebbe alle parti ogni
determinazione sulla modalità di svolgimento RAGIONE_SOCIALEa procedura arbitrale, in buona sostanza sostenendo la ricorrente che la decisione chiesta dalle parti, asseritamente parziale, in corso del procedimento arbitrale fosse vincolante per gli arbitri. In base a quanto previsto dall’art. 816bis citato, le parti anteriormente all’inizio RAGIONE_SOCIALE‘arbitrato ‘possono stabilire le norme che gli arbitri devono osservare nel procedimento’ e la ricorrente non indica se e dove vi sia rinvenibile nel caso di specie una previsione nel senso invocato, a fronte RAGIONE_SOCIALEa puntuale e specifica affermazione RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello circa il contenuto RAGIONE_SOCIALEa clausola compromissoria, che, per l’appunto, richiamava gli artt.806 e ss. cod. proc. civ.. A ciò si aggiunga che la stessa ricorrente, nell’illustrare il secondo motivo, riporta il testo RAGIONE_SOCIALEa clausola compromissoria, che al punto B prevede che: ‘Il Collegio arbitrale sceglie la procedura che ritiene più opportuna per giungere alla decisione, fatto salvo quanto stabilito dagli artt. 816 e segg. del c.p.c..’ . Quindi, proprio in base alle norme specifiche sul giudizio arbitrale (art.816 bis ultimo comma citato), richiamate dalla clausola compromissoria, gli arbitri ben potevano decidere se emettere un dolo non definitivo o parziale su uno o più capi oppure se decidere insieme tutte le domande/questioni, come previsto dall’ultimo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 816 bis.
3. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 829 cod. proc. civ., in relazione alla violazione e/o errata applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 1362 e seguenti cod. civ. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 822 cod. proc. civ., assumendo che erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto inammissibile il motivo di impugnazione con cui si rilevava l’erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 1453, 1455, 1564, 1565, e segg., 2697 e 2702 cod. civ., in quanto la risoluzione del contratto del 2 ottobre 2008 veniva imputata dagli arbitri alla responsabilità di RAGIONE_SOCIALE, ora RAGIONE_SOCIALE, omettendo il Collegio arbitrale di attribuire rilievo alle gravi e conclamate inadempienze di
RAGIONE_SOCIALE, che non aveva effettuato il pagamento del gas fornito per un importo complessivo accertato di € 1.162.810,31. Le medesime censure, ossia di errata declaratoria di inammissibilità, sono svolte in ordine al motivo di impugnazione con cui si rilevava la violazione e/o errata applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 1223 e 1229 cod. civ., quanto alla valutazione del pregiudizio liquidato alla RAGIONE_SOCIALE, anche in considerazione RAGIONE_SOCIALEa ritenuta validità RAGIONE_SOCIALE‘art. A.14 del contratto di fornitura per cui è causa. La ricorrente riporta il testo RAGIONE_SOCIALEa clausola compromissoria, del seguente tenore: “Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti sulla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del Contratto che non si siano potute risolvere bonariamente entro sessanta giorni dal loro verificarsi, sono deferite alla cognizione e decisione esclusiva di un collegio arbitrale composto da tre membri di cui uno nominato dal Fornitore, uno dal Cliente ed il terzo, con funzioni di RAGIONE_SOCIALE, di comune accordo tra gli arbitri nominati dalle Parti, ovvero, in mancanza di accordo, dal RAGIONE_SOCIALE su istanza RAGIONE_SOCIALEa Parte più diligente. A. Il Collegio arbitrale ha sede a RAGIONE_SOCIALE ed esprime la sua decisione deliberando a maggioranza dei suoi membri entro novanta giorni dall’accettazione del terzo arbitro, salva proroga concessa d’accordo tra le Parti. B. Il Collegio arbitrale sceglie la procedura che ritiene più opportuna per giungere alla decisione, fatto salvo quanto stabilito dagli artt. 816 e segg. del c.p.c.. C. Il collegio arbitrale decide secondo diritto ed il lodo arbitrale sarà redatto in lingua italiana. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicheranno le norme di cui agli artt. 806 e segg. del c.p.c. italiano in materia di arbitrati rituali di diritto. Resta espressamente inteso che foro competente in via esclusiva per ogni controversia non compromettibile che dovesse insorgere tra il Fornitore e Cliente è il Foro di RAGIONE_SOCIALE“. Ad avviso RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, il testo RAGIONE_SOCIALE‘intesa convenzionale rende esplicito che la decisione “secondo diritto” (punto c RAGIONE_SOCIALEa clausola) si riferisce al
diritto sostanziale e non, come peraltro affermato dalla stessa Corte di Appello, alla disciplina procedimentale che trova un riscontro nella lettera b che precede, mentre la diversa lettura proposta dalla Corte di merito costituisce errata applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1362 cod. civ., nella parte in cui si prescrive la necessità di riferirsi alla volontà comune dei contraenti, essendo il dato testuale di tale evidenza da non implicare l’esigenza di un’ulteriore illustrazione argomentativa. Denuncia anche l’errata applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1363 cod. civ. nella parte in cui detta norma impone un’interpretazione sistematica complessiva, nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 1366 cod. civ., che prescrive un’interpretazione ispirata a buona fede, e ciò sempre in quanto la volontà RAGIONE_SOCIALEe parti era di tale evidenza da giustificare che all’udienza arbitrale del 21 maggio 2012 le parti medesime dichiarassero espressamente di consentire a una “valutazione equitativa in ordine alla quantificazione RAGIONE_SOCIALEe rispettive domande”, pure se detta volontà era stata successivamente revocata da RAGIONE_SOCIALE prima RAGIONE_SOCIALEa pronunzia RAGIONE_SOCIALEa decisione arbitrale.
La ricorrente, per completezza espositiva, illustra sinteticamente le ulteriori ragioni – già dedotte nel precedente gravame e ritenute inammissibili dalla Corte di Appello – riguardo le violazioni RAGIONE_SOCIALEe norme sostanziali che, a fronte RAGIONE_SOCIALE‘ammissibilità dei motivi di gravame del lodo, avrebbero, a suo dire, giustificato la declaratoria di nullità RAGIONE_SOCIALEo stesso.
4. Il motivo è infondato.
Secondo l’orientamento di questa Corte qui condiviso, in tema d’ interpretazione di una clausola arbitrale, l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa volontà RAGIONE_SOCIALE stipulanti in relazione al contenuto del negozio si traduce in un’indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito. Ne consegue che detto accertamento è censurabile in sede di legittimità solo ove la motivazione sia così inadeguata da non consentire la ricostruzione RAGIONE_SOCIALE‘ iter logico seguito da quel giudice per giungere ad attribuire all’atto negoziale un determinato contenuto
oppure nel caso di violazione di norme ermeneutiche (da ultimo Cass.39437/2021).
Occorre premettere che nella specie pacificamente trova applicazione la riforma attuata con il decreto legislativo 2 febbraio 2006 n. 40 e, per quanto ora di interesse, il terzo comma RAGIONE_SOCIALE‘articolo 829 cod. proc. civ., è stato così modificato: “L’impugnazione per violazione RAGIONE_SOCIALEe regole di diritto relative al merito RAGIONE_SOCIALEa controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge. È ammessa in ogni caso l’impugnazione RAGIONE_SOCIALEe decisioni per contrarietà all’ordine pubblico “.
La clausola compromissoria prevedeva che la decisione RAGIONE_SOCIALE arbitri fosse resa “secondo diritto”, e la Corte di merito ha ritenuto, con motivazione congrua, che la suddetta dizione non comportasse affatto l’applicabilità del terzo comma del citato articolo 829 nel senso prospettato dall’odierna ricorrente. In particolare la Corte territoriale ha rilevato che si tratta di una previsione univocamente riferibile solo alla disciplina sostanziale, e non ha rinvenuto, invece, nella clausola compromissoria alcuna pattuizione espressa che attribuisse alle parti la possibilità di impugnazione del lodo per violazione RAGIONE_SOCIALEe regole di diritto relative al merito RAGIONE_SOCIALEa controversia La violazione di criteri ermeneutici, sotto più profili, è genericamente dedotta, senza che vi sia una specifica e pertinente critica al percorso argomentativo RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata. La Corte d’appello, con motivazione adeguata, dopo aver interpretato il tenore letterale RAGIONE_SOCIALEa clausola e indagato sulla volontà RAGIONE_SOCIALEe parti, è pervenuta alla conclusione di cui si è detto, facendo corretta applicazione del disposto RAGIONE_SOCIALE‘art.829 terzo comma citato, posto che solo prima RAGIONE_SOCIALEa riforma del 2006 il silenzio RAGIONE_SOCIALEa clausola compromissoria circa l’impugnabilità del lodo per violazione di norme di diritto aveva valenza opposta a quella odierna (Cass. S.U. 9284/2016), richiedendo, invece, il testo novellato RAGIONE_SOCIALEa norma la pattuizione espressa.
Peraltro la censura si risolve anche nella sollecitazione di una nuova interpretazione RAGIONE_SOCIALEa clausola arbitrale, riservata ai giudici di merito nei termini precisati, e sotto tale profilo è inammissibile.
5. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 221, 222 e 225 cod. proc. civ., nella parte in cui la Corte di merito ha ribadito in sentenza quanto disposto con la propria precedente ordinanza in data 3 giugno 2014, laddove ha ritenuto che la “querela di falso” di RAGIONE_SOCIALE non fosse ammissibile in quanto non rilevante, in conseguenza del rigetto RAGIONE_SOCIALE altri motivi di impugnazione del lodo, omettendo di considerare che la documentazione oggetto di querela incideva proprio su atti che avrebbero giustificato una diversa rappresentazione RAGIONE_SOCIALE‘esito RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria.
Il motivo è inammissibile.
La doglianza è inconferente rispetto alla motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata sul punto, che ha negato l’ammissibilità RAGIONE_SOCIALEa querela di falso perché decisum conseguenziale rispetto alle statuizioni presupposte, non solo relative alla insindacabilità del lodo per violazione RAGIONE_SOCIALEe regole di diritto relative al merito RAGIONE_SOCIALEa controversia, ma di integrale rigetto o di declaratoria di inammissibilità di tutti i motivi di impugnazione nel loro profilo rescindente.
La querela di falso era finalizzata, per ammissione RAGIONE_SOCIALEa stessa ricorrente, ad esigenze probatorie, di rilievo nel caso in cui fosse stato dato ingresso alla fase rescissoria, il che non è, all’evidenza, avvenuto nella specie.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, da distrarsi in favore dei difensori RAGIONE_SOCIALEa controricorrente, dichiaratisi antistatari.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 228 del 2012, si dà atto RAGIONE_SOCIALEa
sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEa controricorrente, RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 15.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori RAGIONE_SOCIALEa controricorrente, dichiaratisi antistatari.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, il 15 novembre 2022.