Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 655 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 655 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 7366-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che la rappresenta e difende ope legis ;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 6203/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 09/12/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2022 dal AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
Con il ricorso in atti RAGIONE_SOCIALE chiede che sia cassata l’epigrafata sentenza a mezzo della quale la Corte d’Appello di Roma, adita dalla medesima ai fini dell’annullamento del lodo arbitrale definitivo pronunciato nel contenzioso che l’aveva opposta alla RAGIONE_SOCIALE, ha dichiarato inammissibile il proposto gravame sulla considerazione che alla specie si applicasse l’art. 241, comma 15bis , d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 -secondo cui l’impugnazione del lodo deve intervenire nel termine di 180 giorni dalla sua adozione -e che il lodo era stato depositato il 31.10.2013 e l’impugnazione era stata proposta con atto notificato l’11.7.2014.
Il proposto ricorso -a cui non ha inteso resistere l’intimata -si vale di tre mezzi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo di essi, mercé il quale si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 7, d.l. 25 marzo 2010, n. 40 convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, l. 22 maggio 2010, n. 73, dell’art. 241, comma 15bis , d.lgs. 163/2006, dell’art. 5 d.lgs. 20 marzo 2010, n. 53 in relazione all’art. 828 cod. proc. civ., all’art. 12 d.lgs. 20 agosto 2002, n. 190 ed all’art. 19 del contratto in data 9.5.2005, perché, contrariamente a quanto ritenuto dal decidente, alla specie in questione non era applicabile la sopravvenuta disposizione del citato comma 15bis , ma la disciplina dalle parti concordemente convenuta, di modo che, stante il richiamo operato dal citato art. 19 alle norme del codice di procedura, si sarebbe reso applicabile, ai fini della tempestività
dell’impugnazione, il più lungo termine dell’art. 828 cod. proc. civ., non ha fondamento e va pertanto rigettato.
Fermo che non è in discussione che alla specie in esame si debba applicare ratione temporis il comma 15bis dianzi citato -che prevede, in deroga al termine dell’anno stabilito dall’art. 828, comma 2, cod. proc. civ., che il lodo pronunciato nell’arbitrato c.d. amministrato di lavori pubblici possa essere impugnato non oltre il termine di 180 giorni dal deposito -giacché la doglianza, argomentando che si debba applicare la disciplina pattizia, implicitamente presuppone che, diversamente, debba appunto applicarsi il comma 15bis , va al riguardo ribadito il convincimento, già enunciato in più occasioni da questa Corte, secondo cui, fatte salve le clausole compromissorie stipulate antecedentemente a condizione che i collegi arbitrali siano stati già costituiti, le norme di nuova introduzione risultanti, tra l’altro, dall’art. 241 d.lgs. 163/2006 hanno carattere inderogabile e sono immediatamente applicabili (Cass., Sez. Vi-I, 17/12/2020, n. 28871).
Ne discende, perciò, che del tutto rettamente, applicando l’art. 241, comma 15bis , d.lgs. 163/2006 e, disconoscendo perciò ogni valenza alla disciplina pattizia, stante per l’appunto l’inderogabilità delle norme di nuova introduzione, la Corte d’Appello si è esattamente attenuta all’enunciato indirizzo interpretativo, onde il motivo non può trovare alcun seguito.
Il secondo motivo di ricorso, mercé il quale si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 808, 828 e 829 cod. proc. civ. e degli artt. 241, comma 15bis e 253 d.lgs. 163/2006, perché la Corte d’Appello avrebbe ritenuto applicabile la norma transitoria richiamata alla stregua della sua esegesi letterale, trascurando del tutto il quadro normativo in cui la volontà delle parti si è legittimamente formata ed il ruolo
essenziale che questa assume nel procedimento arbitrale come suo indefettibile fondamento, è infondato e va pertanto rigettato.
Questa Corte è ben consapevole del dibattito originatosi a seguito delle modificazioni intervenute con la novellazione dell’art. 829 cod. proc. civ. ad opera dell’art. 24 d.lgs. 2 febbraio 2996, n. 40, culminato nelle pronunce delle SS.UU. 9284 e 9285 del 2016, ma l’insegnamento da ciò eccepibile può fare stato solo nei limiti in cui è ammessa un’attività negoziale delle parti -per intenderci, riprendendo le fila di quel dibattito, nel prevedere che il lodo sia liberamente impugnabile per violazione delle regole di diritto -e non può riflettersi sul regime processuale dell’impugnazione del lodo che, appartenendo alla disciplina del processo ed essendo perciò presidiato da norme processuali di ordine pubblico, è sottratto per definizione ad ogni negoziabilità tra le parti, come ben si è sostenuto dalla richiamata giurisprudenza di questa Corte circa il carattere inderogabile delle norme ivi ricordate, tra cui appunto l’art. 241, comma 15bis , d.lgs. 163/2016.
4. Il terzo motivo di ricorso, mercé il quale si deduce la violazione degli artt. 808, 827, 828 e 829 cod. proc. civ., perché la Corte d’Appello avrebbe negato, ai fini dell’osservanza del termine di impugnazione del lodo risultante dall’art. 241, comma 15bis , d.l.gs. 163/2016, ogni conferenza al fatto che nel predetto termine era comunque avvenuta l’impugnazione del lodo non definitivo, quantunque, a fronte dell’unicità del procedimento, si fosse dovuto tenere presente anche che la medesima unicità concerne il lodo parziale e il lodo definitivo, è infondato e va pertanto rigettato.
Va invero considerato che, contrariamente a quanto opina la deducente, la connessione che si innesta tra pronuncia non definitiva e pronuncia definitiva in ragione della quale trova applicazione il
principio di irretrattabilità da parte della seconda delle conclusioni enunciate con la prima, non esplica per il resto alcun effetto sulla natura delle due pronunce che restano, al di là del legame logicogiuridico che si crea tra le medesime, del tutto autonome l’una dall’altra, come ben insegna la disciplina delle impugnazioni cui sono soggette.
Dunque, anche in parte qua il ricorso non merita adesione.
Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo ove dovuto.
P.Q.M.
Respinge il ricorso.
Ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI-I sezione civile