Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5949 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5949 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3875/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO -ricorrente-
Moneta contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d’Appello Sez. dist. Di Sassari n. 378/2020 depositata il 30/11/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con lodo arbitrale inglese GAFT del 19/4/2018 la società RAGIONE_SOCIALE è stata condannata a pagare alla società RAGIONE_SOCIALE la somma di €. 175.000, oltre interessi, a titolo di risarcimento di danni per
l’inadempimento del contatto di fornitura del granturco di origine bulgara sottoscritto tra le parti in data 28/2/2017, lodo che non è stato impugnato ed è diventato definitivo.
RAGIONE_SOCIALE ha chiesto il riconoscimento del lodo alla Corte d’Appello di Cagliari con ricorso ex art. 839 c.p.c. e in data 1/10/2019 il Presidente della sezione distaccata di Sassari, accertata la regolarità formale del lodo, ne ha dichiarato con decreto l’efficacia.
La società RAGIONE_SOCIALE ha proposto opposizione, ex art. 840 c.p.c., avverso tale decreto, deducendo l’assenza del carattere di internazionalità del contratto, che era stato violato il contraddittorio, che la clausola arbitrale era nulla per mancanza della forma scritta e della formazione di un valido consenso, che era stata illegittimamente applicata la legge inglese, che il contratto di fornitura del 28/2/2017 era annullabile per errore e da risolvere per impossibilità sopravvenuta e che il quantum non era dovuto.
La Corte d’Appello di Cagliari ha respinto l’opposizione, rilevando, in primo luogo, che il contratto di fornitura presentava elementi di internazionalità (partita di granturco proveniente dalla Bulgaria, da trasportare in Italia e rivendere da RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE) e che il diritto di difesa delle parti non era stato leso.
La Corte ha poi osservato che le parti, dopo aver sottoscritto due contratti di vendita nel maggio 2016 e nel gennaio 2017, per la fornitura di granturco bulgaro, il 28/2/2017 avevano sottoscritto un nuovo contratto, in cui erano stati modificati i termini di consegna e dove era espressamente richiamato l’arbitrato di tipo GAFT n. 48, che il lodo straniero, divenuto definitivo, aveva accertato la validità di quest’ultimo contratto e della relativa clausola arbitrale, che neppure era ravvisabile nullità della stessa per difetto di forma scritta (la legge inglese, come anche quella italiana, ammetteva la conclusione per scambio epistolare) e che essa non era generica.
Infine, la Corte ha rilevato che il contratto GAFTA n. 48 prevedeva l’applicazione della legge inglese e che dunque le parti avevano scelto tale legge, ex art. 3 Regolamento Roma I, che gli ulteriori motivi di opposizione erano inammissibili, attenendo al merito della causa ed esulando dalle ipotesi di cui all’art. 840 c.p.c., e che erano tardivi i motivi svolti solo nella comparsa conclusionale, circa il preteso contrasto con l’ordine pubblico italiano del tipo di associazione arbitrale prescelta.
Con ricorso notificato il 30/1/2021 La RAGIONE_SOCIALE ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari, proponendo quattro motivi di ricorso.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Primo motivo di impugnazione : ‘Violazione o falsa applicazione dell’art. 840, co. 3, n. 3 e 5, c.p.c., Omesso esame riguardo alla formazione del contratto’.
La ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver sindacato la decisione del collegio arbitrale di applicare la legge inglese, perché, se anche l’art. 3, co. 1, del Regolamento Roma I (n. 593/2008) afferma che il contratto è disciplinato dalla legge scelta dalle parti, tuttavia l’art. 12 del medesmo Regolamento europeo circoscrive l’ambito di applicazione della legge scelta all’esecuzione e interpretazione del contratto, non alla sua formazione, la quale, dunque, dovrebbe essere disciplinata dalla legge italiana (considerata la nazionalità delle parti), considerato anche che, ai sensi dell’art. 3, co. 3, del Regolamento, qualora tutti gli altri elementi siano ubicati in un paese diverso da quello della legge scelta, tale scelta fa salva l’applicazione delle norme di tale paese non derogabili convenzionalmente.
La ricorrente sostiene, allora, che non possano essere derogate le norme di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., attinenti alla fase di formazione
del contratto, cioè non sia ammissibile la deroga convenzionale per le clausole vessatorie e che, nel presente caso, non siano state specificamente sottoscritte la clausola inerente alla legge applicabile, la clausola compromissoria, la clausola default , richiamata in maniera automatica con il numero di un format .
La ricorrente aggiunge, a proposito della clausola default , che la sua applicazione comporta uno squilibrio contrattuale, la violazione del principio solidaristico (che è principio di ordine pubblico), la configurazione di una responsabilità unilaterale e sproporzionata, in realtà simulatorialmente utilizzata per mettere pressione al fornitore bulgaro inadempiente.
La ricorrente precisa che, dunque, vi è stata violazione del Regolamento Roma I, degli artt. 1341 e 1342 c.c. e l’omesso esame della modalità di formazione dell’accordo.
Il motivo è inammissibile.
1.1) Occorre anzitutto osservare, in generale, che l’impugnazione reca un’espositiva del tutto carente, inidonea a permettere la comprensione dei presupposti fattuali e giuridici della presente causa.
È agevole in proposito rammentare che, ai sensi del numero 3 dell’articolo 366 c.p.c., il ricorso per cassazione deve contenere a pena di inammissibilità, la chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso. Si tratta, secondo la ferma e datata giurisprudenza della S.C., dei fatti della controversia, sia sostanziali sia processuali, i quali vanno esposti, tuttavia, solo in quanto rilevanti per la decisione di legittimità e, in ogni caso, in modo sommario, ossia riassuntivo. Vanno narrate dunque con adeguata sintesi le domande introduttive, le vicende del primo grado e del grado d’appello e la decisione d’appello: il tutto, quale premessa per l’esposizione dei motivi del ricorso. Se manca l’esposizione dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato il ricorso è inammissibile (Cass., Sez. Un., 22
maggio 2014, n. 11308: tale mancanza -chiariscono le S.U. -‘ non può essere superata attraverso l’esame delle censure in cui si articola il ricorso, non essendone garantita l’esatta comprensione in assenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, né attraverso l’esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione ‘. Tale lettura del dato normativo è poi avallata dal noto Protocollo sottoscritto dalla Prima Presidenza e dall’Avvocatura, giacché esso espressamente richiede che una parte del ricorso per cassazione sia destinata allo svolgimento del processo.
Nel presente caso la ricorrente non specifica chiaramente i rapporti contrattuali intercorsi tra le parti, né il contenuto del lodo arbitrale, né il contenuto dell’opposizione al decreto di omologa del lodo e della decisione della Corte d’Appello.
1.2) Per quanto riguarda la contestazione circa la scelta della legge inglese per la disciplina del contratto intercorso tra le parti e l’affermata non applicabilità di tale legge circa la formazione e i requisiti di validità del contratto e delle sue clausole, si osserva, in primo luogo, che, come correttamente detto dalla Corte d’Appello di Cagliari, ‘ come affermato anche nel lodo opposto, il contratto GAFTA n. 48, espressamente richiamato nella c.d. clausola , prevede specificatamente nella c.d. clausola Domicile Clause l’applicazione della legge inglese…e, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Roma I sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, le parti contraenti hanno il diritto di individuare la legge applicabile al contratto ‘.
L’art. 11 del Regolamento Roma I, poi, prevede che ‘ un contratto concluso tra persone che si trovano, o i cui intermediari si trovano, nello stesso paese al momento della conclusione, è valido quanto alla forma se soddisfa i requisiti di forma della legge che ne disciplina la sostanza ai sensi del presente regolamento o della legge del paese in cui è concluso ‘
(quest’ultima applicabile solo in alternativa alla legge sostanziale ove questa comporti invalidità del contratto).
Pertanto, correttamente la Corte d’Appello ha ritenuto non applicabili le norme di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., considerato anche, comunque, che la clausola di scelta della legge applicabile non rientra tra quelle vessatorie.
1.3) Per quanto riguarda la censura della ricorrente circa il fatto che la clausola compromissoria sarebbe nulla perché non approvata specificamente per iscritto ex art. 1341 c.c., si rileva, in primo luogo, il difetto di autosufficienza del ricorso, mancando del tutto l’indicazione del contenuto di tale clausola. Non è neppure dedotto e provato che il contratto iniziale fosse stato concluso attraverso moduli o formulari predisposti dalla controparte , senza di che il problema dell’applicabilità dell’art. 1341 c.c. neppure si pone .
In secondo luogo, si osserva che, ai sensi dell’art. 840, co. 3, n. 1, c.p.c., il riconoscimento del lodo è rifiutato se l’opponente prova che ‘ la convenzione arbitrale non era valida secondo la legge alla quale le parti l’hanno sottoposta ‘, prova non offerta nel presente giudizio, in cui la ricorrente invoca invece le norme nazionali di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., come sopra detto riconosciute non applicabili alla presente fattispecie.
1.4) Per quanto riguarda la clausola default , che la ricorrente sostiene essere nulla per mancata approvazione specifica e contraria all’ordine pubblico italiano, il motivo è inammissibile, oltre che per inapplicabilità degli artt. 1341 e 1342 c.c., come sopra detto, prima ancora perché, in violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c., manca del tutto l’indicazione del contenuto di tale clausola e del documento in cui essa è contenuta e della fase processuale in cui tale documento è stato prodotto.
1.5) Le parti possono scegliere, come si è detto, di sottoporre il rapporto tra loro intercorrente al diritto che ritengono, se si tratta di diritti
disponibili, e ferma l’applicabilità delle norme di necessaria applicazione, sia pur con il limite dell’ordine pubblico. Nel nostro caso la ricorrente sostiene che bisognerebbe per una volta far coincidere l’ordine pubblico interno con quello internazionale, così mostrando di ritenere che l’ordine pubblico internazionale sia più stringente di quello interno, il che è peraltro errato, giacché l’ordine pubblico internazionale comprende solo i principi fondamentali e irrinunciabili dall’ordinamento giuridico italiano, la cui violazione renderebbe il riconoscimento del lodo radicalmente inaccettabile: ma, nel presente caso, è sufficiente osservare che la violazione dell’ordine pubblico non è richiamata a sproposito, dal momento che il ricorso neppure spiega come ed in qual modo detta violazione – al di là del riferimento all’art. 1341 c.c. di cui si è già detto – si sarebbe determinata.
Secondo motivo di impugnazione : ‘Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, n. 5’.
La ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame della struttura del contratto posto in essere tra le parti e omesso esame della reale volontà delle parti e, ancora, perché il lodo conterrebbe statuizioni contrarie all’ordine pubblico.
Il motivo è inammissibile, per totale genericità di queste censure e perché il non individua uno specifico fatto storico che il giudice abbia omesso di considerare.
La giurisprudenza di questa Corte è consolidata (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez. Un., 18 aprile 2018, n. 9558; Cass., Sez. Un., 31 dicembre 2018, n. 33679; Cass., Sez. Un., 21 febbraio 2019, n. 5200) nell’affermare che: il novellato testo dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia
costituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad avere carattere decisivo.
Nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione.
Situazione questa, non verificatasi nel presente caso.
Terzo motivo di impugnazione : ‘Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 2 Cost.) ex art. 360 co. 1, n. 3, c.p.c.’.
La ricorrente censura la sentenza impugnata per aver omesso di rilevare la mancanza di qualsiasi danno patito dalla RAGIONE_SOCIALE, la mancanza di nesso oggettivo tra la condotta della società RAGIONE_SOCIALE e la mancata conclusione dell’affare, il contrasto tra la clausola default e i principi costituzionali di cui agli artt. 2 e 111 Cost., per assenza di giustificazione della liquidazione del danno effettuata con il lodo, per violazione del principio solidaristico.
Il motivo è inammissibile, sia per violazione del principio di autosufficienza (si è già accennato che non risulta il contenuto della decisione arbitrale, in particolare sul danno), sia per il divieto di riesame nel merito della decisione arbitrale straniera (si veda, per es.: Cass. civ., sez. I, 2/02/2022, n. 3255, in particolare al § 6.1.5., così massimata : ‘ Ai fini del riconoscimento e dell’esecuzione del lodo straniero…il requisito della non contrarietà all’ordine pubblico deve essere riscontrato con riferimento alla parte dispositiva, nella quale si compendia il “decisum”
della pronuncia arbitrale e, anche se, a tal fine, è consentito prendere in esame il contenuto del lodo, ciò non può mai tradursi in un controllo sulla motivazione, il quale darebbe corso a quel riesame nel merito categoricamente escluso dalla Convenzione. (In applicazione del principio appena enunciato, la S.C. ha respinto il ricorso con il quale era stata dedotta la contrarietà all’ordine pubblico del lodo straniero per essere stato emesso sulla base di testimonianze e altre prove indicate come false in base ad argomenti già trattati, e respinti, dall’autorità giudiziaria straniera in sede di impugnazione dello stesso lodo)’.
Quarto motivo di impugnazione : ‘Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 111 Cost.) ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.’.
La ricorrente sostiene la violazione del principio del contraddittorio, affermando che la procedura arbitrale GAFTA permette solo al claimant (nel presente caso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) di controdedurre alle difese avversarie e che, inoltre, è stata rigettata l’istanza della RAGIONE_SOCIALE di richiesta di audizione orale in sede arbitrale.
Il motivo è inammissibile, per l’assorbente considerazione che non si misura con l’affermazione , effettuata dalla Corte d’Appello, secondo cui non è stato violato il diritto di difesa della ricorrente: ‘ Risulta dallo stesso lodo arbitrale che la RAGIONE_SOCIALE depositava il 27/10/2017 le sue memorie scritte, cui la controparte rispondeva con memorie del 5/11/2017. La RAGIONE_SOCIALE richiedeva quindi una discussione orale della causa cui la RAGIONE_SOCIALE non si opponeva, purché la RAGIONE_SOCIALE avesse sopportato i relativi costi. Gli arbitri, dato atto che sul punto la RAGIONE_SOCIALE non forniva alcuna risposta, ritenevano di non concedere la discussione orale della causa e di decidere l’arbitrato sulla base delle produzioni di documentali. Pertanto non è possibile sostenere che vi sia stata l’impossibilità della parte di esercitare il proprio diritto di difesa ovvero che vi sia stata violazione del contraddittorio, in quanto la RAGIONE_SOCIALE ha potuto contraddire, fare valere le proprie regioni con il deposito di una memoria difensiva e degli allegati documenti. Del resto,
l’opponente non ha neppure specificato in che termini e per quali aspetti gli è stato precluso di difendersi adeguatamente, mentre eventuali vizi procedimentali, in relazione al rigetto dell’istanza di discussione orale, avrebbero dovuto essere fatti valere nell’ordinamento straniero e con i mezzi di impugnazione da quello previsti ‘.
L’affermazione è del resto conforme al la giurisprudenza di questa Corte: ‘ L’ipotesi di rifiuto di riconoscimento ed esecuzione di lodo straniero prevista dall’art. 840, terzo comma, n. 2, cod. proc. civ., consistente nell’impossibilità di far valere la propria difesa nel procedimento arbitrale, non è realizzata per il solo fatto che una particolare disposizione processuale, vigente nell’ordinamento straniero ed applicabile nella fattispecie, sia stata violata, essendo invece necessario che si sia verificata la predetta impossibilità di difesa, viceversa configurandosi solo un vizio del procedimento arbitrale, da far valere, semmai, nell’ordinamento straniero e con i mezzi d’impugnazione da quello previsti’ (Cass. civ., sez. I, 11/12/2013, n. 27734; Cass. civ., sez. I, 30/05/2006, n. 12873).
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Si osserva, inoltre, che il ricorso, laddove mira a rimettere in discussione il merito della decisione arbitrale oggetto di riconoscimento, ben al di là dei limiti entro cui si estende il sindacato esercitabile ai sensi dell’art. 840 c.p.c., è talmente incompatibile con i presupposti previsti per fare luogo all’opposizione al decreto di riconoscimento del lodo arbitrale e costituisce perciò ipotesi così palese di abuso del diritto, che il Collegio stima equo pronunciare la condanna ai sensi dell’art. 96, co. 3, c.p.c., quantificata nella stessa misura delle spese di lite.
Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che
ha aggiunto il comma 1 – quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in €. 7.000, oltre a €. 200 per esborsi, oltre alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge; nonché al pagamento del l’ulteriore somma, di €. 7.000.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 10/3/2026 nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte di cassazione.
Il Presidente NOME COGNOME