Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10944 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 10944 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 26/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 29143-2022 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio legale RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente – avverso la sentenza n. 4453/2022 del TRIBUNALE di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 27/09/2022 R.G.N. 19833/2021;
Oggetto
Rapporto di lavoro sportivo RAGIONE_SOCIALEco
-procedimento disciplinare –
COGNOME RAGIONE_SOCIALE
–
impugnazione –
Accordo
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO/2022
COGNOME.
Rep.
Ud. 25/02/2025
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/02/2025 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
il Tribunale di Napoli, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato il ricorso (proposto dal calciatore) avverso il COGNOME RAGIONE_SOCIALE irrituale pronunciato il 23 – 24.11.2021 dal RAGIONE_SOCIALE in relazione alla sanzione disciplinare irrogata al calciatore professionista NOME per violazione dei doveri contrattuali derivanti da rapporto di lavoro RAGIONE_SOCIALEco sportivo a tempo determinato dal 29.9.2016 al 30.6.2021 con la squadra del Napoli, violazione consistita nella mancata ottemperanza alla direttiva datoriale con cui era stato disposto il ritiro dell’intera squadra presso l’ Hotel di Castelvolturno dopo una partita del 5.11.2019; con il COGNOME impugnato era stata accolta in parte la proposta di multa a vanzata dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti dell’atleta, per € 40.000;
il Tribunale: a) rigettava il ricorso nella parte in cui chiedeva l’annullabilità del COGNOME RAGIONE_SOCIALE lamentando la violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato; b) lo dichiarava inammissibile nella parte in cui chiedeva l’annullabilità del lod o RAGIONE_SOCIALE per errore di fatto essenziale;
il calciatore ricorre in cassazione con 2 motivi; resiste la società con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria; al termine della camera di consiglio, il RAGIONE_SOCIALE si è riservato il deposito dell’ordinanza;
CONSIDERATO CHE
1. con il primo motivo parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, e violazione e falsa applicazione dell’art. 11 dell’Accordo RAGIONE_SOCIALE del 7.12.2012 tra RAGIONE_SOCIALE in relazione alla domanda di annullamento del COGNOME RAGIONE_SOCIALE per violazione del principio di tempestività e celerità dell’applicazione della sanzione disciplinare; sostiene che il Tribunale ha violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, disattendendo la censura di annullamento del COGNOME RAGIONE_SOCIALE in conseguenza del ritardo di nomina del terzo arbitro quale vizio del procedimento disciplinare, confondendo l’eccezione d i parte con una processuale che il ricorrente non aveva sollevato; e che, quindi, in base ai principi generali del procedimento disciplinare, il ritardo della società nell’attivazione per l’individuazione del terzo arbitro avesse un significato abdicativo del potere disciplinare da parte della società;
2. con il secondo motivo parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione degli artt. 414, 164 e 156 c.p.c.; sostiene che il Tribunale ha disatteso consolidati principi giurisprudenziali in tema di validità dell’atto introduttivo del giudizio e della possibile sanatoria delle nullità eventualmente rilevate, dichiarando di discostarsi da precedenti orientamenti consolidati, con motivazioni contrarie alla ratio e alla struttura delle norme applicate;
3. il primo motivo è infondato;
nella sentenza impugnata si è osservato (pronunciandosi su analoghe doglianze nei confronti del COGNOME), previa ricostruzione cronologica della vicenda, che procedimento
RAGIONE_SOCIALE e procedimento disciplinare, nella peculiare disciplina regolata dall’Accordo RAGIONE_SOCIALE i RAGIONE_SOCIALE, coincidono; che non sono previsti termini perentori; che è previsto che sia la parte più diligente (non necessariamente il datore di lavoro) ad attivarsi per la nomina del terzo arbitro in mancanza di accordo, presentando la relativa istanza al Presidente del Tribunale; che, pertanto, la specialità della procedura comporta che il ritardo nel proporre l’istanza di nomina del terzo arbitro non sia imputabile alla sola società, e comunque non determini vizi del procedimento concluso con l’irrogazione della sanzione per cui è causa;
osserva in primo luogo il RAGIONE_SOCIALE che non si riscontra, nella motivazione della sentenza gravata, il vizio di omessa pronuncia, essendo stata la tesi dell’odierno ricorrente sul punto compiutamente esaminata dal Tribunale, dando conto delle ragioni del suo mancato accoglimento;
invero, omessa pronuncia non significa omesso accoglimento o mancata condivisione della tesi propugnata;
quanto alla doglianza che la corretta applicazione dell’art. 11 dell’Accordo RAGIONE_SOCIALE (che, appunto, non prevede limiti temporali per l’istanza al Presidente del Tribunale ) comporterebbe che il limite temporale sarebbe da ricavare dai principi generali del rapporto di lavoro privato, ossia di immediatezza della reazione datoriale rispetto alla violazione contestata, la stessa non è condivisibile;
infatti, l’immediatezza va riferita alla contestazione, e non, nella peculiare procedura disciplinare in esame, alla sua conclusione, in questo caso (inusualmente ma non illegittimamente) ritardata per il periodo di quiescenza in carenza di attività di entrambe le parti cui il potere di attivazione è attribuito dalla lettera e dalla struttura
dell’Accordo RAGIONE_SOCIALE , ritardo non generativo di vizi travolgenti le fasi successive;
il secondo motivo è inammissibile;
come osservato da parte controricorrente, il secondo motivo di impugnazione del COGNOME innanzi al Tribunale, con cui era stato dedotto errore di fatto essenziale, è stato dichiarato in primo luogo inammissibile, poiché con lo stesso era contestata (non l’esistenza di un fatto, ma) la valutazione che il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha dato di quel determinato fatto (p. 9 sentenza impugnata); ed è stato anche dichiarato inammissibile per violazione dell’art. 414 c.p.c.;
pertanto, anche in ipotesi di accoglimento del motivo, rimane comunque confermata, per mancata impugnazione, la prima ragione di inammissibilità del secondo motivo di impugnazione di COGNOME, da sola idonea a sorreggere la correlativa decisione del grado di merito;
la regolazione delle spese di lite del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, segue il regime della soccombenza;
al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 4.500 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 25 febbraio 2025.