Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 23211 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 23211 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/08/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 20466/2023 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona dell’amministratore p.t. NOME, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO, NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t. NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO Prof. NOME COGNOME e NOME. NOME COGNOME e dal Prof. NOME COGNOME, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Trieste n. 393/23, depositata il 7 agosto 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 maggio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Ritenuto che con lodo emesso il 28 novembre 2019 il collegio arbitrale nominato per la risoluzione di una controversia insorta tra la RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE nel corso dell’esecuzione di un contratto stipulato il 16 giugno 2011 e di un accordo stipulato il 10 maggio 2014, aventi ad oggetto la realizzazione di un impianto siderurgico in RAGIONE_SOCIALE e la prestazione dei servizi collegati, annullò il contratto e l’accordo, e condannò le NOME alla restituzione dell’importo versato a titolo di prezzo contrattuale, la RAGIONE_SOCIALE a trasferire alle NOME la titolarità dell’impianto, e le NOME al risarcimento dei danni, oltre agl’interessi anteriori e successivi alla pronuncia del lodo;
che, su ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, il Presidente della Corte d’appello di Trieste, con decreto del 9 giugno 2020, riconobbe l’efficacia del lodo in Italia;
che sull’opposizione proposta dalla RAGIONE_SOCIALE, la Corte d’appello, preso atto dell’avvenuta impugnazione del lodo dinanzi alla High Court di Singapore, che con sentenza del 12 agosto 2020 aveva rigettato la domanda di annullamento proposta dalla RAGIONE_SOCIALE, dispose la sospensione del procedimento, con ordinanza del 9 febbraio 2021, in attesa della definizione del giudizio di appello;
che, a seguito della sentenza del 18 luglio 2022, con cui la Corte d’appello di Singapore ha annullato il lodo nella parte recante la condanna al risarcimento, la RAGIONE_SOCIALE ha riassunto il giudizio di opposizione dinanzi alla Corte d’appello di Trieste, che con sentenza del 7 agosto 2023 ha revocato il decreto impugnato, rigettando la domanda di riconoscimento dell’efficacia del lodo, limitatamente ai capi non annullati dalla Corte d’appello di Singapore;
che avverso la predetta sentenza la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, illustrato anche con memoria, al quale la COGNOME ha resistito con controricorso, anch’esso illustrato con memoria.
Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 3, 5 e 7 della Convenzione di
New York del 10 giugno 1958, dell’art. 10 Cost. e dell’art. 840, terzo comma, cod. proc. civ., osservando che l’esclusione dell’utilizzabilità del procedimento di cui agli artt. 839 e 840 cod. proc. civ. si pone in contrasto con il principio cardine della Convenzione, costituito dal favor arbitrati , in virtù del quale i motivi di rifiuto del riconoscimento e dell’esecuzione del lodo hanno carattere tassativo e sono di stretta interpretazione, e l’onere della relativa prova incombe alla parte che si oppone al riconoscimento;
che tale principio, unitamente al divieto di trattamento discriminatorio del lodo straniero rispetto a quello domestico, comporta infatti che, in caso di annullamento parziale di un lodo arbitrale i cui capi abbiano natura scindibile, il riconoscimento dev’essere concesso per le parti del lodo che non siano state annullate e siano indipendenti rispetto a quelle annullate, analogamente a quanto previsto dall’art. 830, primo comma, cod. proc. civ per il lodo domestico;
che nella specie, ad avviso della ricorrente, risulta peraltro pacifico che l’annullamento del lodo nella parte concernente il risarcimento del danno trova fondamento in considerazioni riferibili esclusivamente a tale capo, e non incidenti sulle altre parti della decisione;
che, ai fini dell’accoglimento dell’opposizione, la Corte territoriale ha richiamato una pronuncia di legittimità, la quale, premesso che il procedimento previsto dagli artt. 839 e 840 cod. proc. civ. si riferisce ai soli lodi stranieri, e non anche alle pronunce giurisdizionali che abbiano pronunciato sull’impugnazione degli stessi, ha affermato che in caso di annullamento parziale del lodo da parte dell’autorità straniera non è prevista la possibilità di riconoscimento dell’efficacia esecutiva per le sole parti del lodo non annullate, con la conseguenza che la parte deve mettere in esecuzione ovvero richiedere il riconoscimento del provvedimento che ha annullato il lodo, per poter poi far valere, nel caso di inottemperanza della parte soccombente, l’efficacia esecutiva anche delle statuizioni del lodo che non sono state oggetto dell’annullamento (cfr. Cass., Sez. I, 7/09/2015, n. 17712);
che la predetta questione costituisce peraltro oggetto di opinioni contrastanti in dottrina, avendo taluni autori escluso la possibilità del riconoscimento del lodo limitatamente ai capi non annullati, in virtù del richiamo alla
lettera dell’art. 840, terzo comma, n. 5 cod. proc. civ., che nel consentire il rifiuto del riconoscimento o dell’esecuzione in caso di annullamento non distingue fra annullamento totale o parziale, ed avendo altri evidenziato la natura privatistica dell’arbitrato, per effetto della quale, nonostante la funzione sostitutiva della giurisdizione allo stesso attribuita dalla più recente giurisprudenza di legittimità, deve in ogni caso escludersi l’assorbimento del lodo da parte della sentenza emessa in sede d’impugnazione;
che inoltre, come riferito dalla difesa della ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380bis .1 cod. proc. civ., a seguito della pronuncia della sentenza impugnata è stata proposta una nuova domanda di riconoscimento, ai sensi dell’art. 64 della legge 31 maggio 1995, n. 218, avente ad oggetto la sentenza straniera che ha pronunciato l’annullamento parziale del lodo arbitrale, ed accolta dalla Corte d’appello di Trieste con sentenza del 10 aprile 2024;
che la sopravvenienza di tale provvedimento, unitamente alla complessità della questione, implicante un approfondimento dei rapporti tra il lodo arbitrale e la sentenza pronunciata in sede d’impugnazione, ed alla sua idoneità a riproporsi in altri analoghi giudizi, nonché alla rilevanza economica della controversia, avente ad oggetto il riconoscimento di un lodo recante la condanna dell’opponente al pagamento di un importo assai elevato, fa apparire opportuno il rinvio della causa a nuovo ruolo, al fine di disporne la trattazione in udienza pubblica, in modo tale da consentire alle parti di discutere le predette questioni in contraddittorio tra loro e con la partecipazione del Pubblico Ministero.
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma il 29/05/2024