Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34706 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34706 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6287/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME;
-controricorrente-
avverso SENTENZA CORTE D’APPELLO FIRENZE n. 1944/2018 depositata il 17/08/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa e ragioni della decisione
La Corte di appello di Firenze, con sentenza n. 1944/2018, pubblicata il 17 agosto 2018 dichiarava inammissibile l’impugnazione proposta dall’RAGIONE_SOCIALE (divenuta RAGIONE_SOCIALE) nei confronti del primo lodo pronunciato il 20 marzo 2009 -per il quale era stata proposta riserva di impugnazione e rigettava l’impugnazione proposta dalla stessa RAGIONE_SOCIALE nei confronti del lodo successivamente pronunciato fra l’RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE in data 1.4.2015, condannando l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese processuali nei confronti della RAGIONE_SOCIALE La vicenda prende le mosse da una convenzione conclusa fra le parti con la quale la RAGIONE_SOCIALE si era impegnata ad eseguire in favore degli utenti del SSN interventi di cataratta in regime ambulatoriale sulla base di specifiche previsioni -esecuzione delle prestazioni unicamente presso la sede di RAGIONE_SOCIALE della società e con personale non dipendente o convenzionato con il SSN-. Sorte questioni in ordine al rispetto della convenzione da parte della RAGIONE_SOCIALE l’RAGIONE_SOCIALE sanitaria comunicava alla società la risoluzione della convenzione con decorrenza immediata con missiva del 2.9.2004. Cessato il rapporto, nell’ottobre 2005 la RAGIONE_SOCIALE chiedeva il pagamento di somme per le prestazioni comunque effettuate nel periodo intercorso nel corso dei mesi da maggio a settembre 2004 ed in ragione del diniego promuoveva il primo giudizio arbitrale, chiedendo il pagamento delle anzidette prestazioni ed il risarcimento del danno nella misura di euro 90.000,00 in subordine il medesimo importo a titolo di arricchimento senza causa. La RAGIONE_SOCIALE eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sollecitando la sospensione per pregiudizialità penale in relazione ai procedimenti penali pendenti nei confronti dei legali rappresentanti della RAGIONE_SOCIALE ed ancora domandando in via riconvenzionale la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito in
conseguenza del grave inadempimento della RAGIONE_SOCIALE. Il Collegio Arbitrale nominato con ordinanza emessa il 12.11.2008 rigettava l’eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e sospendeva il procedimento in relazione alla domanda riconvenzionale proposta dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed alla domanda di risarcimento danni avanzata da RAGIONE_SOCIALE, in attesa degli esiti del giudizio penale, disponendo la prosecuzione del giudizio solo in relazione alla domanda della RAGIONE_SOCIALE inerente al pagamento del corrispettivo delle prestazioni eseguite anteriormente al recesso da parte della RAGIONE_SOCIALE. Limitatamente a questa domanda veniva quindi emesso il primo lodo in data 20.3.2009 con il quale la RAGIONE_SOCIALE veniva condannata al pagamento in favore della RAGIONE_SOCIALE della somma di euro 328,756.66 oltre interessi moratori e maggior danno. All’esito della definizione del processo penale a carico degli amministratori della RAGIONE_SOCIALE nel quale l’RAGIONE_SOCIALE si era costituita parte civile, veniva riattivato il procedimento arbitrale che si concludeva con l’accoglimento della domanda risarcitoria proposta dalla RAGIONE_SOCIALE, avendo il Collegio Arbitrale ritenuto ingiustificata la dichiarazione di risoluzione contrattuale della USL 4.
A questo punto l’RAGIONE_SOCIALE impugnava entrambi i lodi e la Corte di appello di Firenze, dopo avere rigettato la domanda di sospensione riteneva inammissibile l’impugnazione del primo lodo perché non impugnato immediatamente e rigettava i motivi dell’impugnazione proposta contro il secondo lodo.
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione contro la RAGIONE_SOCIALE, impugnando la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe, affidato a sei motivi, al quale ha resistito la RAGIONE_SOCIALE con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
La causa è stata posta in decisione all’udienza del 28 .11.2023.
Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 827 comma 3 c.p.c. La Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto tardiva l’impugnazione del primo lodo, qualificandolo come parziale, tralasciando di considerare che la statuizione di condanna adottata nel primo lodo sarebbe stata resa inefficace dall’accoglimento della domanda di risoluzione della convenzione esaminata nel prosieguo del giudizio, non potendo dunque avere la idoneità a divenire giudicato definitivo, riguardando l’impugnazione immediata del lodo unicamente la decisione da considerare autonoma rispetto alle altre domande proposte nel procedimento dalle parti. Inoltre, il primo lodo era condizionato dalla questione di giurisdizione esaminata nel lodo definitivo e non poteva quindi considerarsi definitivo. Nemmeno il fatto che l’accoglimento della domanda riconvenzionale in esito al lodo definitivo avrebbe determinato esclusivamente un controcredito appariva tranciante incidendo la giurisdizione e l’accoglimento di tale pretesa sull’esistenza totale o parziale del credito vantato dalla RAGIONE_SOCIALE, dando luogo comunque ad una inesigibilità autonoma del titolo ai sensi dell’art. 1243 c.c. per effetto della compensazione totale o parziale.
Il motivo, in rito ammissibile, è infondato.
Giova ricordare che secondo la giurisprudenza di questa Corte l’art. 827 c.p.c., c. 3, prevede che il lodo, il quale decida “parzialmente il merito della controversia”, sia immediatamente impugnabile, e che “il lodo che risolve alcune delle questioni insorte senza definire il giudizio arbitrale è impugnabile solo unitamente al lodo definitivo”.
Ora, questa Corte ha ritenuto che il lodo parziale sia immediatamente impugnabile, ai sensi dell’art. 827 c.p.c., comma 3 – secondo la disciplina prevista dalla L. n. 25 del 1994, ratione temporis applicabile- solo nel caso in cui, decidendo su di una o più domande, abbia definito il giudizio relativamente ad esse, mentre
l’immediata impugnabilità deve essere esclusa quando il lodo abbia deciso questioni preliminari di merito senza definire il giudizio (come l’eccezione di prescrizione)- Cass. 24 luglio 2014, n. 16963-.
In tale occasione si è ritenuto che il ricordato art. 827 c.p.c., intende evidentemente riferirsi a quelle pronunce che definiscono parte del giudizio ovvero che decidono una o più domande, che siano scindibili, in quanto autonome, rispetto alle altre sulle quali il giudizio deve proseguire. La norma, invece, esclude la immediata impugnabilità di quelle decisioni che risolvano questioni di rito o preliminari di merito (diverse da quelle meramente interlocutorie pronunciate con ordinanze, sempre revocabili ex art. 816 c.p.c.), senza definire il giudizio, come per l’appunto nel caso di rigetto dell’eccezione di prescrizione. Il legislatore, da un lato, ha inteso limitare il potere degli arbitri di pronunciare lodi parziali e, dall’altro, di evitare la proliferazione di giudizi di impugnazione che potrebbero rivelarsi del tutto inutili. La ratio della immediata impugnabilità deve collegarsi alla eventuale esecutività del lodo parziale e all’interesse dell’esecutato di opporvisi immediatamente. Pertanto, il lodo parziale è impugnabile immediatamente esclusivamente nel caso in cui, decidendo una o più domande, abbia definito il giudizio relativamente a esse. Qualora, invece, abbia deciso questioni preliminari di merito senza avere definito il giudizio – come appunto nella specie, in cui rigettata la eccezione di prescrizione era stata disposta conseguentemente la prosecuzione del giudizio per l’esame nel merito delle domande sulle quali evidentemente nessuna pronuncia era stata adottata – il lodo non è immediatamente impugnabile.
Tale indirizzo, ribadito di recente da Cass. n. 32996/2022, è in piena sintonia con la pronunzia a Sezioni Unite n. 2346/2016, conf. Cass. 18507/2020 ove si è affermato che “il lodo che decide parzialmente il merito della controversia, immediatamente
impugnabile a norma dell’art. 827 c.p.c., comma 3, è sia quello di condanna generica ex art. 278 c.p.c. sia quello che decide una o alcune delle domande proposte senza definire l’intero giudizio, non essendo immediatamente impugnabili i lodi che decidono questioni pregiudiziali o preliminari” (conf. Cass. n. 6150/2023).
Tale indirizzo, al quale si è pienamente ispirata la Corte di appello, merita di essere ribadito e conferma la correttezza della statuizione di inammissibilità dell’impugnazione del lodo parziale relativo alla domanda (di merito) di adempimento della convenzione intercorsa fra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE.
V’è solo da aggiungere che le diverse argomentazioni spese dalla ricorrente non colgono nel segno né sul piano della questione relativa alla non definitività del giudicato che sarebbe derivato dal lodo parziale per effetto della mancata decisione delle ulteriori domande esaminate con il secondo lodo- risultando tale questione irrilevante rispetto alla impugnabilità immediata del primo lodo ed alla attitudine di questo al giudicato contenente una decisione di merito, come opportunamente sottolineato dalla Corte di appelloné sotto quello della giurisdizione- questione sollevata dalla RAGIONE_SOCIALE e rigettata con ordinanza del 12.11.2008 dal Collegio arbitrale come ha dato atto la sentenza impugnata (pag.5, 2 cpv )o dell’incidenza sulla statuizione di primo grado delle sorti della (autonoma) domanda riconvenzionale avanzata dalla USL.
Più specificatamente, quanto alla giurisdizione, è appena il caso di evidenziare che il Collegio degli arbitri, pronunziandosi ‘limitatamente’ alla domanda di pagamento del corrispettivo delle prestazioni eseguite anteriormente al recesso da parte della USL 4 RAGIONE_SOCIALE proposta dalla RAGIONE_SOCIALE, ha deciso nel merito la medesima accogliendola, così affermando implicitamente la giurisdizione – cfr. Cass. S.U. n. 7454 del 19/03/2020-. Sicché
risulta irrilevante la questione di giurisdizione proposta dalla RAGIONE_SOCIALE con riguardo alla ulteriore e diversa domanda risarcitoria proposta dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE per avere indebitamente ritenuto la risoluzione per inadempimento della convenzione. Domanda che era stata successivamente esaminata con il secondo lodo, unitamente alla eccezione di difetto di giurisdizione proposta dall’RAGIONE_SOCIALE.
Quanto alle altre questioni sopra accennate ed esposte nel motivo, le stesse sono come detto non rilevanti ai fini della immediata impugnazione del lodo che ha deciso su una domanda relativa a causa scindibile, appunto esaminata e definita separatamente dalle altre domande proposte in via riconvenzionale. Ne consegue che le contestazioni esposte dalla ricorrente si risolvono nel tentativo, non coerente con la giurisprudenza appena ricordata, di agganciare l’immediata impugnazione del lodo che decide su capi di domanda alle sorti che potranno avere altre domande -relative a cause scindibili (nel caso di specie quella risolutoria e risarcitoria formulata dalla RAGIONE_SOCIALE) – non esaminate con il primo lodo ed invece oggetto di esame nel lodo successivo. Logica che contrasta con una prospettiva razionalizzante volta invece ad impedire il protrarsi di contenziosi che hanno riguardato domande già prese in considerazione dal Collegio arbitrale e definite autonomamente e sulle quali lo stesso non potrà più adottare statuizioni diverse con riguardo alla decisione già adottata, questa semmai provocando un effetto sulle domande successivamente fatte oggetto di esame con il secondo lodo.
In definitiva, la motivazione espressa dalla Corte di appello a pag. 14 della sentenza impugnata appare pienamente coerente con il diritto vivente di questa Corte e deve essere confermata quanto alla tardività dell’impugnazione del primo lodo per le considerazioni ivi esposte.
Il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente ha dedotto la nullità del primo lodo nella parte in cui ha riconosciuto il maggior danno in assenza di prova è assorbito dall’esito del primo motivo di ricorso concernente una questione ancillare a quella oggetto di esame con il primo lodo, sul quale la Corte di appello ha omesso di pronunziarsi in ragione dell’omessa immediata impugnazione dello stesso.
Con il terzo motivo si deduce la nullità della sentenza nella parte in cui, esaminando il secondo lodo, ha escluso la carenza di giurisdizione del Collegio arbitrale per essere la controversia riservata alla cognizione del giudice amministrativo. Secondo la ricorrente la Corte di appello, nel ritenere la controversia di diritto privato, avrebbe erroneamente considerato un quadro giuridico di riferimento, evocando l’art. 133 del codice del processo amministrativo, non applicabile alla fattispecie ratione temporis , senza invece fare applicazione dell’art. 33 d.lgs. n. 80/1998, nel significato fissato dalla sentenza n. 204/2004 della Corte costituzionale, richiamata nell’impugnazione del lodo.
Il motivo è infondato.
La Corte di appello, invero, ha ritenuto che il capo di decisione adottato sulla domanda risarcitoria della RAGIONE_SOCIALE per asserita indebita risoluzione della convenzione involgesse una controversia all’interno di una convenzione di diritto privato, accessoria ad un affidamento a privati di un pubblico servizio da parte della RAGIONE_SOCIALE con conseguente cognizione del giudice ordinario se non fosse stata attivata la clausola arbitrale. La Corte di appello ha poi aggiunto che in ogni caso la cognizione degli arbitri non si sarebbe potuta escludere anche in caso di controversia devoluta al giudice amministrativo in relazione alla convenzione di arbitrato.
Orbene, la motivazione della Corte di appello sul punto è corretta.
Ed invero, correttamente la parte ricorrente richiama ai fini della questione di giurisdizione evocata l’applicazione dell’art. 80 del d.lgs. n. 80/1998, nel testo vigente ratione temporis tenuto conto della data di stipulazione della convenzione (anno 2004) e quella di proposizione del giudizio arbitrale (2008). Ma tale richiamo non abilita affatto a ritenere che la pretesa risarcitoria della RAGIONE_SOCIALE, come sopra indicata, attenendo alla fase di esecuzione della convenzione conclusa fra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE fosse attratta alla giurisdizione del g.a. Questione che involgendo la fase attuativa del rapporto e non essendo in contestazione atti autoritativi della P.A. non poteva che radicare la giurisdizione del giudice ordinario -cfr. Cass. S.U. n. 2202/2005, Cass. S.U. n. 9861/2015 – Cass. S.U. n. 2482/2017, Cass. S.U. n. 10705/2017 -.
Si tratta di principi consolidati ai fini del riparto di giurisdizione nel diritto vivente di questa Corte – v. da ultimo Cass. S.U. n. 20692 del 20/07/2021 e Cass. S.U. n. 32148/2022- che, in relazione all’assenza di discrezionalità nell’ambito della controversia relativa all’inadempimento della convenzione sollecitata dalla RAGIONE_SOCIALE non potevano che giustificare la giurisdizione del g.o. e, conseguentemente, quella del Collegio arbitralecfr., arg., Cass.n.2738/2021-.
Con il quarto motivo la ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza per omessa pronunzia in punto di ampliamento della domanda di risarcimento danni e di intervenuta preclusione processuale. La Corte di appello, condividendo l’assunto del Collegio arbitrale secondo il quale la RAGIONE_SOCIALE aveva tempestivamente pronunziato la domanda di accertamento della illegittimità della risoluzione contrattuale invocata dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, avrebbe omesso di pronunziarsi sulle censure esposte, senza considerare la novità della domanda di illegittimità della risoluzione della USL 4, in realtà non rinvenibile agli atti del giudizio arbitrale.
Il motivo è inammissibile, ove si consideri che la Corte di appello ha pienamente considerato e valutato il secondo motivo di impugnazione del lodo proposto dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ritenendo che dal complessivo esame degli atti difensivi della RAGIONE_SOCIALE emergeva che la domanda di illegittimità della risoluzione reclamata dalla P.A. era stata correlata alla richiesta di risarcimento del danno, espressamente agganciata anche alla illegittima interruzione del rapporto. Tanto consente di escludere in radice il vizio di omessa pronunzia da parte della Corte di appello che ha espressamente esaminato il motivo di impugnazione, ritenendolo infondato sulla base di una specifica argomentazione, in tal modo rendendo inammissibile la dedotta censura fondata sulla violazione dell’art. 112 c.p.c.
Del resto, questa Corte è ferma nel ritenere che il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (cfr. Cass. n. 28308/2017).
Si è poi aggiunto che ai fini del vizio di omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del comma 1 dell’art. 360 c.p.c., con riguardo all’art. 112 c.p.c., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece,
dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge -cfr. Cass. n. 10862/2018 -.
Orbene, facendo applicazione dei principi appena ricordati non può che affermarsi l’inammissibilità del quarto motivo, avendo la Corte di appello pienamente esaminato il secondo motivo di impugnazione del lodo rigettandolo, di guisa che la censura che pure prospetta l’erroneità della pronunzia nella parte in cui ha ritenuto proposta la domanda di illegittimità della risoluzione non può essere in questa sede esaminata sulla base del vizio prospettato.
Con il quinto motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 1456, 1453 e 1455 c.c. in relazione all’art. 360 c.1 n.4 c.p.c. nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 1456 c.c., contestando la decisione nella parte in cui aveva esaminato le questioni relative alla risoluzione, alla clausola risolutiva espressa e alle modalità e necessità della diffida. La Corte di appello, confermando il lodo, avrebbe da un lato omesso di rispondere al motivo di impugnazione proposto senza considerare la pacifica acquiescenza al provvedimento di risoluzione, avendo la RAGIONE_SOCIALE chiesto in origine solo il pagamento delle prestazioni svolte sino alla data di risoluzione. La Corte di appello, inoltre, nel ritenere assorbito il motivo in punto di gravità dell’inadempimento per l’assenza della diffida e per la non idoneità dell’utilizzazione di personale sanitario convenzionato con il SSN ad incidere sulla funzionalità degli interventi chirurgici, avrebbe ancora una volta tralasciato di considerare che gli inadempimenti sarebbero stati pacifici e non contestati dalla RAGIONE_SOCIALE. Inoltre, tali inadempimenti non sarebbero derivati dall’inosservanza dell’art. 5 della convenzione ma dagli obblighi derivanti da fatti che, sulla base di quanto previsto dagli artt. 2 e 4
della convenzione non avrebbe potuto che derivare direttamente ed immediatamente come già dedotto nell’atto di impugnazione.
Con il sesto motivo si deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 1373, c.p.c. in relazione all’art. 360 c.1 n.4 c.p.c. nonché degli artt. 1453, 1455 e 1458 c.c. in relazione all’art. 360 c.1 n.3 c.p.c. La Corte di appello, nel ritenere che il grave inadempimento di una delle parti costituisce il presupposto per il legittimo esercizio del recesso ma nel considerare la diversa opinione espressa dal Collegio arbitrale irrilevante in ragione della mancata dimostrazione del grave inadempimento ritenuto dal Collegio, avrebbe violato i principi indicati nel precedente motivo.
I motivi quinto e sesto meritano un esame congiunto e sono entrambi inammissibili.
È anzitutto utile rammentare che nel procedimento di impugnazione per nullità del lodo arbitrale -che ha sostanzialmente il carattere di un appello limitato, in quanto ammesso solo per determinati vizi in procedendo nonché per inosservanza delle regole di diritto ma nei limiti previsti dall’art. 829 c.p.c. -vige la regola di specificità dei motivi e della loro formalizzazione con l’atto introduttivo della impugnazione, con la conseguenza che non sono ammissibili, e non è consentito al giudice prendere in esame motivi diversi ed aggiunti rispetto a quelli contenuti nel medesimo atto introduttivo (cfr. Cass. nn. 10862/94; 938/86; 4820/84; Cass. n. 12165/2000).
Ne consegue che nel giudizio, a critica vincolata e proponibile entro i limiti stabiliti dall’art. 829 c.p.c., di impugnazione per nullità del lodo arbitrale vige la regola della specificità della formulazione dei motivi, attesa la sua natura rescindente e la necessità di consentire al giudice ed alla controparte di verificare se le contestazioni
proposte corrispondano esattamente a quelle formulabili alla stregua della suddetta norma mentre, in sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza conclusiva di quel giudizio il sindacato di legittimità, diretto a controllarne l’adeguata e corretta sua giustificazione in relazione ai motivi di impugnazione del lodo, va condotto soltanto attraverso il riscontro della conformità a legge e della congruità della motivazione stessa. Sicché, il controllo da parte della Corte di cassazione non può assolutamente riguardare il convincimento espresso dal giudice dell’impugnazione del lodo sulla correttezza e congruità della ricostruzione dei fatti e della valutazione degli elementi istruttori siccome operate dagli arbitri, concernendo solo la conformità a logica della motivazione adottata da detto giudice per supportare il proprio convincimento -Cass. n. 10641/2004, Cass. n. 6986/2007, Cass. n. 18136/2013, Cass. n. 23675, Cass. n. 10809/2015, Cass. n. 19807/2018-.
Si è quindi ritenuto che “nel ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia deciso sulla impugnazione di un lodo arbitrale, dovendosi verificare se la sentenza medesima sia adeguatamente e correttamente motivata in relazione alle ragioni di impugnazione del lodo, il sindacato di legittimità va condotto esclusivamente attraverso il riscontro della conformità a legge e della congruità della motivazione della sentenza che ha deciso sull’impugnazione del lodo” (cfr. in motivazione, Cass. n. 15619 del 2022). Sicché il sindacato di legittimità, in tema di impugnazione di lodo arbitrale, è limitato alla verifica di vizi propri della sentenza impugnata e non di vizi del lodo, ossia può solo essere diretto a controllare se una determinata censura mossa nei confronti del lodo sia stata esaminata dai giudici di merito e se sia stata data motivazione adeguata e corretta della soluzione adottata. (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 3260/2022; Cass. n. 15086/2012).
Giova ancora chiarire che il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale si articola in due fasi: una rescindente – finalizzata all’accertamento di eventuali nullità del lodo, che può concludersi con l’annullamento dello stesso – ed altra, eventuale, rescissoria, che segue all’eventuale annullamento.
Ciò posto, la differenza strutturale tra l’appello come rimedio generale e l’impugnazione del lodo arbitrale sta nel fatto che tale ultimo mezzo di impugnazione è strutturato come una forma di impugnazione rescindente, in quanto il riesame del merito non costituisce l’oggetto principale del motivo di gravame e, di conseguenza, ad esso sarà possibile accedere soltanto in via eventuale, all’esito, cioè, del vaglio positivo del profilo di nullità, tra quelli espressamente codificati dal legislatore all’art. 829 c.p.c. -cfr. Cass. n. 1463/2021-. Nella prima di tali fasi, non è consentito alla Corte d’appello procedere ad accertamenti di fatto, dovendo limitarsi all’accertamento delle eventuali nullità in cui siano incorsi gli arbitri, pronunciabili soltanto per determinati errori in procedendo , nonché per inosservanza delle regole di diritto nei limiti previsti dal medesimo art. 829 c.p.c. Solo in sede rescissoria al giudice dell’impugnazione è attribuita la facoltà di riesame del merito delle domande, comunque nei limiti del petitum e delle causa petendi dedotte dinanzi agli arbitri, con la conseguenza che non sono consentite né domande nuove rispetto a quelle proposte agli arbitri, né censure diverse da quelle tipiche individuate dall’art. 829 c.p.c. (Cass. n. 20880/2010).
Ne consegue che nel ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia deciso su detta impugnazione, dovendosi verificare se la sentenza medesima sia adeguatamente e correttamente motivata in relazione ai motivi di impugnazione del lodo, il sindacato di legittimità va condotto esclusivamente attraverso il riscontro della conformità a legge e della congruità della motivazione della
sentenza che ha deciso sull’impugnazione del lodo (Cass. 23675/2013). Ciò comporta che la relativa denuncia, per ottemperare all’onere della specificazione delle ragioni dell’impugnazione, non può esaurirsi nel richiamo di principi di diritto, con invito al giudice dell’impugnazione di controllarne l’osservanza da parte degli arbitri e della Corte di appello, né tanto meno in una semplice richiesta di revisione delle valutazioni e dei convincimenti in diritto del giudice dell’impugnazione, esigendo per un verso un pertinente riferimento ai fatti ritenuti dagli arbitri, per rendere autosufficiente ed intellegibile la tesi secondo cui le conseguenze tratte da quei fatti violerebbero i principi medesimi (Cass. 23670/2006; 6028 e 10209/2007; 21035/2009) e, per altro verso, l’esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto, con cui il ricorrente è chiamato a precisare in qual modo – se per contrasto con la norma indicata o con l’interpretazione della stessa fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, abbia avuto luogo la violazione nella quale si assume essere incorsa la pronuncia di merito. (Cass. n. 3383/2004; 12165/2000; 5633/1999, Cass. n. 23675/2013).
Se dunque il sindacato di legittimità deve esercitarsi nei ridetti limiti, a questa Corte è precluso l’esame diretto della pronuncia arbitrale, esame che deve invece avere ad oggetto solo la decisione emessa nel giudizio di impugnazione, di cui deve essere verificata la congruità e l’adeguatezza rispetto ai motivi di impugnazione (Cass. n. 23670/2006); deve, perciò, in particolare, ritenersi precluso che in sede di legittimità si possa procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti di causa delibati dalla pronuncia arbitrale (Cass. 18136/2013) ovvero che il controllo di legittimità possa riguardare il convincimento espresso dal giudice dell’impugnazione sulla correttezza e congruità della ricostruzione
dei fatti e della valutazione degli elementi istruttori siccome operate dagli arbitri (Cass. n. 6986/2007).
Orbene, facendo applicazione dei principi appena ricordati reputa il Collegio che la censura esposta nel quinto motivo, per un verso, prospetta uno scostamento fra la decisione adottata ed il motivo di impugnazione al lodo proposto senza tuttavia riportarlo all’interno del ricorso e/o del motivo.
Inoltre, la censura prospetta la piena acquiescenza al provvedimento di risoluzione da parte della RAGIONE_SOCIALE che, per altro verso, la stessa Corte di appello ha escluso avendo ritenuto, in altra parte della motivazione, che la RAGIONE_SOCIALE ebbe a sollecitare la condanna al risarcimento del danno per effetto dell’illegittima interruzione della convenzione (pag.15, terz’ultimo capoverso sent. impugnata). Ciò che impedisce a questa Corte di intervenire su quanto stabilito dalla Corte di appello.
Per altro verso, la censura involge la valutazione operata dalla Corte di appello in ordine al contenuto dell’impugnazione del lodo e del quadro probatorio esaminato dalla medesima Corte che ha sul punto confermato quanto ritenuto dal Collegio arbitrale in ordine all’assenza di una clausola risolutiva espressa all’interno della convenzione (art.5) e alla non ricorrenza di un’ipotesi di risoluzione di diritto in relazione al comportamento tenuto dalla USL, operando in tal modo delle valutazioni che non possono essere poste in discussione in questa sede, alla stregua dei principi giurisprudenziali sopra ricordati. Inoltre, la censura introduce a sostegno una ricostruzione fattuale diversa da quella esaminata dal lodo e dalla Corte di appello, fondata su altre previsioni contemplate nella convenzione, sollecitando un sindacato che, alla luce dei principi sopra enunciati, è impedito a questa Corte
attenendo, per l’appunto alla qualificazione del rapporto operata dagli altri e vagliata dalla Corte di appello.
Analoghe considerazioni in punto di inammissibilità vanno espresse con riguardo al sesto motivo di ricorso che, ancora una volta, tende a sollecitare un sindacato non consentito a questa Corte per quanto già esposto con riferimento al sesto motivo ed ai principi in diritto ivi richiamati.
Con il settimo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per omesso esame dei motivi 5, 6 e 7 dell’atto di impugnazione del lodo definitivo che sarebbero stati erroneamente ritenuti inammissibili perché involgenti errori di fatto nonché il vizio di omessa pronunzia.
Il motivo è inammissibile, essendosi la Corte di appello pienamente uniformata alla giurisprudenza di questa Corte che esclude il sindacato innanzi alla Corte di appello del lodo nelle parti in cui lo stesso ha provveduto a valutare i fatti. Per modo che la censura qui in esame, laddove prospetta che il lodo avrebbe errato nell’applicazione delle norme di diritto ai fatti, in realtà non offre a questa Corte alcun elemento per potere ritenere quanto dalla stessa prospettato, bastando sul punto esaminare i motivi 7, 8 e 9 del lodo, laddove le contestazioni esposte attengono al quantum del lucro cessante riconosciuto alla RAGIONE_SOCIALE unitamente alla valutazione degli utili non conseguiti e della perdita di chance (motivo 7) ed ancora la quantificazione del danno derivante dall’illegittima risoluzione contrattuale e della liquidazione equitativa (motivo 8) nonché errori di calcolo sull’utile complessivo mensile non percepito sugli interessi legali e sulla decorrenza della rivalutazione e degli interessi, non potendosi fare retroagire la loro decorrenza dalla domanda intesa come introduzione del giudizio (motivo 9). Censure che ancora una volta sono tutte connesse al
merito della controversia esaminata dal Collegio arbitrale e dalla valutazione degli elementi processuali operata dal Collegio arbitrale.
Sulla base di tali considerazioni, idonee a superare i rilievi difensivi esposti dalla ricorrente anche in memoria, il ricorso va rigettato.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di doppio contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore della RAGIONE_SOCIALE in euro 14.200,00 per compensi, comprensivi di esborsi.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater , inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di doppio contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis , se dovuto.
Così deciso il 28 novembre 2023 in Roma dalla prima sezione civile