Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4417 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 4417 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7207/2025 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME con domicilio digitale EMAIL;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME con domicilio digitale EMAIL;
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d’Appello di l’Aquila n. 103/2025 depositata il 24/01/2025.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dalla consigliera NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1.NOME sigNOME NOME COGNOME aveva impugnato avanti al Tribunale di Teramo il lodo arbitrale emesso il 4 dicembre 2020 e dichiarato esecutivo il 23 febbraio 2021, riguardante la stessa ed il RAGIONE_SOCIALE in relazione all’omesso versamento di contributi consortili.
2.La sig. COGNOME aveva sostenuto che: a) l’arbitrato doveva essere irrituale (come da clausola compromissoria, cfr. articolo 18 dello Statuo del RAGIONE_SOCIALE riportata a pag. 23 del ricorso) e non rituale; b) che gli arbitri avevano ecceduto i poteri loro riconosciuti (avendo illegittimamente pronunciato sulle quote 2019 e sulla polizza fideiussoria in favore del Comune di Isola Gran Sasso); c) che avevano commesso violazioni procedurali e illegittimamente rigettato le istanze istruttorie.
3.Nel contraddittorio delle parti, il tribunale dichiarava inammissibile l’impugnazione, ritenendo che il lodo fosse rituale, avendo gli arbitri proceduto alla decisione secondo le relative disposizioni senza alcuna contestazione delle parti, e che il ricorso dovesse essere proposto alla Corte d’appello ex art. 828 cod.proc.civ.
4.Avverso la sentenza di primo grado la signora COGNOME proponeva appello contestando la qualificazione del lodo come rituale e ribadendo la richiesta di esame dei motivi di nullità e del rigetto delle istanze istruttorie.
5.L’appellato RAGIONE_SOCIALE eccepiva la tardività dell’appello (oltre un anno dalla sottoscrizione del lodo) per inapplicabilità della ‘traslatio iudicii’ e nel merito l’infondatezza del gravame.
6.La corte d’appello pronunciava sentenza con cui dichiarava che l’appello era inammissibile e infondato. In particolare, la corte d’appello affermava che con l’impugnazione della sentenza di primo grado, in realtà, l’appellante impugnava nuovamente il lodo rituale emesso nel dicembre 2020 e che rispetto ad esso il ricorso avanti la corte d’appello era tardivo, in tal modo accogliendo l’eccezione di tardività dell’impugnazione
precisando che il termine di un anno decorreva dalla sottoscrizione del lodo (dicembre 2020), non dalla prima impugnazione errata.
7.La corte escludeva l’operatività della ‘traslatio iudicii’ in caso di incompetenza per grado (Cass. 32641/2022; 5814/1999).
Confermava la natura rituale dell’arbitrato, poiché gli arbitri hanno seguito le forme degli artt. 806 ss. cod.proc.civ., indipendentemente dalla clausola, dovendosi riconoscere rilevanza alla concreta natura dell’atto posto in essere senza che dal verbale di costituzione del collegio in cui lo stesso indicava che avrebbe applicato la procedura rituale risulti sollevata alcuna contestazione. Pertanto si argomentava che l’unico mezzo di impugnazione era quello ex art. 827 ss. cod.proc.civ. davanti alla corte d’appello.
8.Nonostante la natura assorbente della predetta questione, la corte di merito si era comunque espressa anche nel merito, evidenziando l’irrilevanza della forma dell’arbitrato stabilita in astratto e la prevalenza della volontà manifestata, in concreto, dalle parti circa la natura e gli scopi dell’arbitrato.
Alla luce di ciò, il giudice dell’appello evidenziava che il lodo ‘allorchè sia reso nelle forme di cui agli artt. 816 e ss. cod.proc.civ.., è impugnabile esclusivamente ai sensi dell’art. 827 cod.proc.civ., pur a fronte di un compromesso o di una clausola compromissoria prevedenti un arbitrato irrituale’.
9.Infine la corte di merito respingeva la domanda ex art. 96 cod.proc.civ. proposta dalla COGNOME.
10.La cassazione della sentenza della Corte d’appello de L’Aquila n.103/2025 pubblicata il 24/1/2025 è chiesta con ricorso notificato il 26/3/2025 ed affidato a quattro motivi, illustrati da memoria, cui resiste il RAGIONE_SOCIALE con controricorso pure illustrato da memoria.
CONSIDERATO CHE
11.Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.4 cod. proc. civ., la violazione di legge e nullità della sentenza per avere la corte d’appello erroneamente dichiarato inammissibile e tardivo l’appello, ritenendo che il lodo fosse rituale e che l’impugnazione dovesse essere proposta ex art. 828 cod.proc.civ. davanti alla corte d’appello. La ricorrente sostiene che l’arbitrato era irrituale, come previsto dalla clausola compromissoria, e che il Tribunale di Teramo era il giudice competente ex art. 808-ter cod.proc.civ.
11.1.La decisione violerebbe il principio del giudice naturale precostituito per legge (art. 25 Cost.) e i limiti di impugnabilità fissati dalla convenzione arbitrale.
11.2.La censura è inammissibile ex art. 360 bis, n.1, cod. proc. civ. oltre che infondata. La corte d’appello ha pronunciato in conformità al consolidato e richiamato orientamento della Corte che nell’ipotesi di proposizione al tribunale, anziché alla corte d’appello, della impugnazione per nullità del lodo arbitrale, trattandosi di incompetenza per grado, non opera il principio secondo il quale la tempestiva proposizione del gravame ad un giudice incompetente impedisce la decadenza della impugnazione, determinando la cosiddetta translatio iudicii , e l’impugnazione è inammissibile (Cass. 4159/2011; Cass. 19182/2013; Cass. 10988/2020).
11.3.La censura è poi infondata nel merito perché la corte territoriale ha comunque esaminato il merito della tesi dell’appellante e concluso che non si è in presenza di un arbitrato irrituale decidendo anche su tale questione in conformità alla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 6140/2024; id. 21585/2009).
12.Con il secondo motivo si deduce ( in relazione all’art. 360, comma 1, n.2 e n.3 cod. proc. civ.) la violazione degli artt. 808 ter, 827, 828 e 829 cod.proc. civ., nonché la nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti, in relazione agli artt. 1362 c.c. e ss.. La corte territoriale avrebbe travisato la normativa e i criteri di
interpretazione contrattuale, ignorando la volontà delle parti espressa nella clausola compromissoria. Ha attribuito rilievo alla procedura seguita dagli arbitri (rituale) anziché al dato letterale e alla volontà negoziale, che indicavano chiaramente un arbitrato irrituale. Secondo la giurisprudenza costante, il criterio principale è la volontà delle parti, mentre il comportamento successivo è solo sussidiario.
12.1.La censura è infondata.
12.2.Come sopra già evidenziato, la corte territoriale ha non solo accolto l’eccezione di tardività, ma ha anche deciso nel merito ritenendo infondata la domanda di accertamento della violazione dell’art. 808 ter, n.4 cod. proc. civ. sulla scorta della richiamata giurisprudenza di legittimità.
12.3.Il giudice del merito ha peraltro osservato che nessuna contestazione risultava mossa avverso la procedura seguita dagli arbitri (fin dal verbale di costituzione) e tale accertamento di fatto che integra la sopra richiamata decisione in diritto – e sul quale nulla osserva parte ricorrente – non è sindacabile da questa Corte.
13.Con il terzo motivo si deduce l’omessa pronuncia su parte del primo motivo di appello (art. 112 c.p.c.) per avere illegittimamente la corte d’appello dichiarato assorbite tutte le doglianze di merito sul lodo arbitrale, senza esaminarle. La ricorrente lamenta la violazione dell’obbligo di pronuncia, poiché aveva riproposto i motivi di nullità del lodo già dedotti in primo grado.
La doglianza è inammissibile trattandosi di contestazioni il cui esame è assorbito (assorbimento improprio, cfr. Cass. 28663/2013; id.13534/18) dalla decisione assorbente sulle precedenti censure relative sia alla impugnata inammissibilità dell’appello sia all’ impugnata decisione di infondatezza delle contestazioni in punto di qualifica del lodo, essendo le stesse implicitamente respinte.
15.Con il quarto motivo si deduce l’omessa pronuncia sul terzo motivo di appello (art. 112 cod.proc.civ.) per non essersi la corte d’appello espressa
sulla censura relativa alla liquidazione delle spese di primo grado, che il tribunale aveva determinato in € 7.616,00, discostandosi dalle tariffe forensi e dallo scaglione corretto (valore causa € 25.061,76). La ricorrente chiede la riforma sul punto.
15.1.La doglianza è infondata.
15.2.E’ stato infatti chiarito dalla Corte che nel caso in cui, pur in mancanza di espresso esame del motivo di impugnazione relativo alle spese di primo grado, l’appello sia stato interamente rigettato nel merito con condanna dell’appellante al pagamento integrale delle spese di lite anche del secondo grado, non ricorre l’ipotesi dell’omesso esame di un motivo di appello, né quella del difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (cd. “minuspetizione”), atteso che la condanna alle spese del secondo grado implica necessariamente il giudizio sulla correttezza di quella pronunciata dal primo giudice, sicché il motivo di gravame relativo a tale condanna deve intendersi implicitamente respinto e assorbito dalla generale pronuncia di integrale rigetto dell’impugnazione e piena conferma della sentenza di primo grado (cfr. Cass. 2830/2021).
15.3.Ebbene, la ricorrente è risultata soccombente in primo grado e il tribunale ha fatto, pertanto, corretta applicazione della regola della soccombenza e tale decisione non presenta alcun profilo di illegittimità che possa essere censurato in questa sede. In ordine alla quantificazione, va posto in evidenza che l’appello proposto dalla sig.ra COGNOME è stato dichiarato sia inammissibile che infondato nel merito, tant’è che l’appellante è stata condannata al pagamento integrale delle spese di lite anche del secondo grado. Tale statuizione implica il rigetto implicito del motivo d’appello relativo alle spese di primo grado, essendo evidente ancorché non espressamente esplicitato – che la corte territoriale, nel condannare l’appellante alle spese del giudizio d’appello, ha ritenuto che, a maggior ragione, fosse corretta l’analoga condanna riportata innanzi al tribunale. Non ricorre, quindi, l’ipotesi dell’omessa pronuncia.
16. Il ricorso è dunque respinto.
17.In applicazione del principio della soccombenza parte ricorrente è tenuta alla rifusione delle spese di lite a favore della parte controricorrente nella misura liquidata in dispositivo.
18.Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore di parte controricorrente e liquidate in euro 3200,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/12/2025.
La Presidente NOME COGNOME