Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29074 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29074 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso 4854-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente del consiglio di amministrazione, domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco ‘ pro tempore ‘ , domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentato e difesa dall’ AVV_NOTAIO COGNOME;
– controricorrente –
Avverso la sentenza n. 529/2021 d ella Corte d’appello di Cagliari, depositata in data 01/06/2021;
Oggetto
LOCAZIONE USO DIVERSO
Locazione di camping – Inammissibilità del ricorso
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 27/06/2024
Adunanza camerale
udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza camerale in data 27/06/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 529/21, del 1° dicembre 2021, della Corte d’appello di Cagliari, che -nel respingerne il gravame avverso la sentenza n. 1591/21, del 19 maggio 2021, del Tribunale di Cagliari -ha confermato l’accoglimento della domanda proposta dal Comune di Villap utzu, di rilascio del campeggio in località Porto Corallo, da esso concesso in locazione alla predetta società cooperativa.
Riferisce , in punto di fatto, l’odierna ricorrente di essere stata convenuta in giudizio dal Comune di Villaputzu, che le intimava sfratto per finita locazione in relazione ad un campeggio locatogli, dapprima, con convenzione del 29 ottobre 1981 e, poi, con accordo, avente pure finalità transattiva, del 25 luglio 2000, che prevedeva la scadenza del rapporto al 31 dicembre 2015. Resisteva a tale iniziativa l’odierna ricorrente, sul presupposto che, trattandosi, in realtà, di una locazione (divenuta) alberghiera, la disdetta -inviata il 14 ottobre 2014 -avrebbe dovuto essere comunicata almeno diciotto mesi prima della scadenza prevista per il 31 dicembre 2015, ex art. 28 della legge 2 luglio 1978, n. 392.
Disposta la conversione del rito, il giudice di prime cure accoglieva la domanda di rilascio, escludendo trattarsi di locazione alberghiera.
Esperito gravame dalla convenuta soccombente, il giudice d’appello lo rigettava, evidenziando che l’appellante non avrebbe fornito alcuna prova in merito alla natura alberghiera della
locazione, né risultando tale qualifica estrapolabile dal testo del contratto.
Avverso la sentenza della Corte cagliaritana ha proposto ricorso per cassazione la società RAGIONE_SOCIALE, sulla base -come detto -di due motivi.
3.1. Il primo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), cod. proc. civ. -violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ., 1363 e 1615 cod. civ., nonché degli artt. 27, 28 e 29 della legge 392 del 1978, sul presupposto della ‘radicale modifica del rapporto contrattuale tra la «gestione» del 29 ottobre 1981 e la «locazione» del 25 luglio 2000’.
È contestata la qualificazione del contratto del 25 luglio 2000 quale prosecuzione del precedente (in base al l’impostazione proposta dal Comune di Villaputzu e accolta dalla sentenza impugnata), trattandosi, invece, secondo la ricorrente, di un contratto del tutto diverso -di locazione alberghiera -rispetto alla convenzione del 29 ottobre 1981. Essa, infatti, costituiva un contratto d’affitto d’azienda , oppure un contratto atipico, ma non certo una locazione, avendo una durata di dodici anni -superiore al novennio, previsto dalla legge n. 392 del 1978 -e riguardando la gestione di un complesso immobiliare e non il godimento di un immobile, e infine non prevedendo un canone fisso, o con un minimo garantito, ma un corrispettivo ragguagliato alla percentuale del 12% dei ricavi.
3.2. Il secondo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), cod. proc. civ. -violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4), e 115 cod. proc. civ., nonché degli artt. 27, 28 e 29 della legge 392 del 1978, sul presupposto della
‘ tardività della disdetta del 14 ottobre 2014 ‘ e della ‘rilevanza della natura alberghiera dell’attività’ .
Ha resistito all’avversaria impugnazione il Comune di Villaputzu, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o comunque rigettata.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380bis .1 cod. proc. civ.
La ricorrente ha depositato memoria.
Non consta, invece, la presentazione di requisitoria scritta da parte del Procuratore Generale presso questa Corte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
8.1. Inammissibile, innanzitutto, è il primo motivo di ricorso.
8.1.1. Tale esito s’impone, in primo luogo, per la censura di violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ., ovvero per il supposto vizio motivazionale dal quale la sentenza sarebbe affetta.
Sul punto, infatti, va rammentato che, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. -nel testo ‘novellato’ dall’art. 54, comma 1, lett. b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (app licabile ‘ ratione temporis ‘ al presente giudizio) il sindacato di questa Corte è destinato ad investire la parte motiva della sentenza solo entro il ‘minimo costituzionale’ (cfr. Cass. Sez. Un.,
sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 62983001, nonché, ‘ ex multis ‘, Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 1, ord. 30 giugno 2020, n. 13248, Rv. 658088-01).
Il difetto di motivazione è, dunque, ipotizzabile solo nel caso in cui la parte motiva della sentenza risulti ‘meramente apparente’, evenienza configurabile, oltre che nell’ipotesi di ‘carenza grafica’ della stessa, quando essa, ‘benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento’ (Cass. Sez. Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01, nonché, più di recente, Cass. Sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, n. 13977, Rv. 654145-01; Cass. Sez. 6-1, ord. 1° marzo 2022, n. 6758, Rv. 66406101), o perché affetta da ‘irriducibile contraddittorietà’ (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, Rv. 645828-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 25 settembre 2018, n. 22598, Rv. 65088001), ovvero connotata da ‘affermazioni inconciliabili’ (da ultimo, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 25 giugno 2018, n. 16111, Rv. 64962801), mentre ‘resta irrile vante il semplice difetto di «sufficienza» della motivazione’ (Cass. Sez. 2, ord. 13 agosto 2018, n. 20721, Rv. 650018-01). Ferma in ogni caso restando la necessità che il vizio ’emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata’ (Cas s. Sez. Un., sent. n. 8053 del 2014, cit .), vale a dire ‘prescindendo dal confronto con le risultanze processuali’ (così, tra le molte, Cass. Sez. 1, ord. 20 giugno 2018, n. 20955, non massimata nonché Cass. Sez. 1, ord. 3 marzo 2022, n. 7090, Rv. 664120-01).
Il vizio di motivazione è, dunque, ravvisabile solo nella ‘quadruplice’ ipotesi individuata dalle Sezioni Unite (Cass. Sez. Un., sent. n. 8053 del 2014, cit . ), ovvero: ‘la «mancanza assoluta
di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico» e la «motivazione apparente»; il «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e la «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile»’, secondo la ‘catalogazione’ che di esso ha fatto, ancora una volta, di recente, il Supremo Collegio, ribadendo nuovamente che il vizio deve avere carattere ‘testuale’ (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 5 marzo 2024, n. 5792, al § 10.9, pag. 24).
Orbene, nel caso che occupa, il preteso vizio motivazionale, oltre a non essere riconducibile ad alcuna delle quattro ipotesi sopra delineante, viene prospettato non sulla base del testo stesso della sentenza, bensì da elementi attinti ‘ aliunde ‘, ed in particolare dal contenuto delle due scritture intervenute tra le parti il 29 ottobre 1981 e il 25 luglio 2000.
Di qui, pertanto, l’inammissibilità della censura.
8.1.2. Del pari inammissibile è pure la censura di violazione di norme di diritto.
Ciò è dirsi , innanzitutto, per quella che investe l’art. 1362 cod. civ. , che mira a contestare l’individuazione in un mero ‘campeggio’ e non in una più ampia struttura alberghiera -l’oggetto della locazione, almeno a far data dal 25 luglio 2000.
Al riguardo, infatti, deve ribadirsi -a titolo di premessa -il consolidato orientamento di questa Corte, a mente del quale ‘l’interpretazione delle clausole contrattuali rientra tra i compiti esclusivi del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se rispettosa dei canoni legali di ermeneutica ed assistita da congrua motivazione, potendo il sindacato di legittimità avere ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti, bensì solo l’individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere la funzione a lui riservata, al fine di verificare se sia incorso in vizi del
ragionamento o in errore di diritto’ (così, tra le molte, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 7 novembre 2019, n. 28625, non massimata sul punto; in senso analogo, tra le molte, sempre in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 29 luglio 2016, n. 15763). Affinché, tuttavia, una censura siffatta possa dirsi ritualmente proposta, risulta necessario che ‘la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale’, n on si limiti ‘a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione ‘ -come, invece, accaduto nel caso che occupa -‘tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 28 novembre 2017, n. 28319, Rv. 646649-01; in senso analogo, più di recente, Cass. Sez. 1, ord. 9 aprile 2021, n. 9461, Rv. 661265-01).
In relazione, invece, alle altre norme di legge, che pure si assumono violate , l’inammissibilità della doglianza discende dal fatto che intanto delle stesse è prospettabile l’inosservanza, in quanto si accolga l’interpretazione della convenzione del 25 luglio 2000 quale locazione alberghiera.
Ma tale censura, come detto, è inammissibile, esito che si proietta, dunque, in relazione alle ulteriori disposizioni evocate nel motivo.
8.2. Anche il secondo motivo è inammissibile.
8.2.1. In relazione al dedotto difetto di motivazione valgono le considerazioni svolte nello scrutinare il primo motivo, giacché
pure in relazione alla tardività della disdetta la supposta carenza motivazionale non ha carattere ‘testuale’, essendo prospettata sulla base di un confronto con elementi non attinti direttamente della sentenza.
8.2.2. Quanto, infine, alla pretesa violazione di legge, essa è prospettata in modo inammissibile, giacché la sua deduzione è proposta attraverso una rivalutazione delle risultanze istruttorie.
Al riguardo, deve ribadirsi che il vizio di cui art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. ‘consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità’ (‘ ex multis ‘, Cass. Sez. 1, ord. 13 ottobre 2017, n. 24155, Rv. 645538-03; Cass. Sez. 1, ord. 14 gennaio 2019, n. 640, Rv. 652398-01; Cass. Sez. 1, ord. 5 febbraio 2019, n. 3340, Rv. 652549 02), e ciò in quanto il vizio di sussunzione ‘postula che l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso, sicché è estranea alla denuncia del vizio di sussunzione ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata al potere del giudice di merito’ (Cass. Sez. 3, ord. 13 marzo 2018, n. 6035, Rv. 64841401). Ne consegue, quindi, che il ‘discrimine tra l’ ipotesi di violazione di legge in senso proprio a causa dell ‘ erronea ricognizione della fattispecie astratta normativa e l ‘ ipotesi della erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest ‘ ultima censura, e non
anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa’ (così, in motivazione, Cass. Sez., Un., sent. 26 febbraio 2021, n. 5442).
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico della ricorrente e liquidate come da dispositivo.
A carico della ricorrente, stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando la società RAGIONE_SOCIALE a rifondere, al Comune di Villaputzu, le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 5.6 00,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della