SENTENZA CORTE DI APPELLO DI LAQUILA N. 1070 2025 – N. R.G. 00000037 2025 DEPOSITO MINUTA 30 12 2025 PUBBLICAZIONE 31 12 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA
Sezione Controversie Locatizie
La Corte d’Appello riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliera
NOME COGNOME
Consigliera relatrice
All’esito dell’udienza del 9/10/2025 h a pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di secondo grado iscritta al n. 37 dell’anno 2025 e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
COGNOME NOME e dall’AVV_NOTAIO giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
,
E
rappresentati e difesi
dall’AVV_NOTAIO COGNOME e dall’AVV_NOTAIO giusta procura in atti;
APPELLATI
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 1330/2024 del Tribunale di Teramo pubblicata il 05/12/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.1.2025 la società
ha impugnato la sentenza del tribunale di Teramo che, nel giudizio di opposizione a convalida di sfratto intimata dagli appellati in epigrafe indicati alla società, ha confermato l’ordinanza di convalida, dichiarato la risoluzione del contratto di locazione d’immobile ad uso non abitativo stipulato tra le parti in data 10.10.2015 per inadempimento della conduttrice, condannandola a pagare a titolo di canoni scaduti la som ma di € 53.300,00, oltre interessi convenzionali dalle singole scadenze al saldo e spese di registrazione pari ad € 392,91.
Il Tribunale ha ritenuto gli intimanti titolari di legittimazione attiva in forza di successione nella titolarità del rapporto, che trova fondamento nel contratto di locazione sottoscritto dalla originaria locatrice, la quale, deceduta, ha lasciato quali eredi i signori .
Ha ritenuto infondate le eccezioni della parte opponente, compresa quella di inadempimento dei proprietari, ritenendo comunque sporporzionata la mancata corresponsione dei canoni di locazione rispetto al disagio dedotto, ed evidenziando l’assenza di una do manda di riduzione dei canoni.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello la , sulla scorta del seguente motivo: Part ingiusta ed erronea valutazione sulla legittimazione ad agire -bene pubblico in concessione – diritto di superficie
Il primo giudice non avrebbe valutato il fatto che i sig.ri sarebbero unicamente titolari del diritto di superficie della proprietà oggetto di locazione, e che la concessione di suolo pubblico a loro originariamente concessa dal comune di Giulianova è stata volturata in favore della società , la quale dunque sarebbe unicamente debitrice degli oneri di concessione al comune. Part
La concessione sarebbe inoltre scaduta a dicembre 2016, la richiesta di rinnovo sarebbe stata fatta dalla , e da tale momento comunque nulla sarebbe stato dovuto agli appellati. Part
L’appello è infondato.
La parte appellante confonde gli oneri dovuti al comune in forza della concessione -che ha evidentemente ad oggetto il suolo pubblico di proprietà del comune -con i canoni di locazione in forza del contratto stipulato con i titolari del diritto di superficie gravante sullo stesso: i due aspetti sono espressamente contemplati dal contratto di locazione dell’immobile costruito sul suolo pubblico in forza di tale diritto superficiario, che difatti, all’art. 24, prevede che ‘Parte conduttrice si impegna ad ottenere, previa Istanza della locatrice, la voltura nei suoi confronti dell’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico inerente l’immobile alla stessa locato e ad assumersi ogni relativo onere ed obbligo economico, nei confronti della locatrice fino alla scadenza del contratto’. E’ in forza di tale pattuizione che la concessione di suolo pubblico è stata volturata in favore della società, previo accordo dei sig.ri . Nessun effetto può avere la scadenza della concessione sul rapporto locatizio, anche in forza dell’art. 8 del Contratto che prevede che : ‘La parte conduttrice dichiara di avere visionato il locale e di averlo trovato di suo gradimento e adatto all’uso convenuto. La parte locatrice resta in ogni caso esonerata da ogni responsabilità o conseguenza per difetto, diniego o revoca di concessioni, di autorizzazioni o licenze amministrative’, essendo peraltro pacifico che la società è rimasta nel godimento del bene locato fino allo sfratto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Inoltre, considerata la chiara lettera contrattuale e la evidente distinzione in diritto tra i due istituti -concessione e locazione -l’appello non può che ritenersi pretestuoso, rientrando nelle fattispecie di lite temeraria per la quale è prevista la liquidazione di somme determinate in via equitativa ai sensi dell’art. 96 terzo comma c.p.c.
PQM
respinge l’appello;
condanna l’appellante alla rifusione, in favore dell’appellato, delle spese di lite del grado, che liquida in complessivi € 6.946,00;
condanna l’appellante al pagamento della somma di euro 2.000 a titolo di risarcimento del danno per lite temeraria;
dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall’art. 1 comma 17 L.
n. 228/2012.
La Consigliera rel.
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME