Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 16025 Anno 2024
ORDINANZA
sul ricorso N. 3247/2023 R.G. proposto da:
LA NOME, in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della ASSOCIAZIONE RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME come da procura in calce al ricorso, domicilio digitale EMAIL
– ricorrente –
contro
NOME e NOME, domiciliate in Roma, INDIRIZZO presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentate e difese dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME come da procura allegata alla memoria di costituzione di nuovi procuratore, domicilio digitale EMAIL e EMAIL
– controricorrente –
N. 3247/23 R.G.
avverso la sentenza del la Corte d’appello di Palermo, n. 1713/2022, depositata l’ 8.11.2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14.3.2024 dal Consigliere relatore dr. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto del 24.10.2018, NOME e NOME COGNOME intimarono al Club ‘RAGIONE_SOCIALE‘ sfratto per morosità in relazione al contratto avente ad oggetto un appezzamento di terreno di circa 2.220 mq, sito in Isola delle Femmine (PA), con destinazione a ‘ parco privato per roulotte ‘ – chiedendo, previa convalida dello sfratto, la risoluzione del contratto e la contestuale emissione di decreto ingiuntivo pari ad € 20.000,00, in ordine a due annualità di canoni inadempiuti. Costituitosi, il ‘ Club Il COGNOME si oppose all’avversa richiesta, altresì spiegando domanda riconvenzionale. In particolare, l ‘ intimata denunciò la carenza di qualsiasi legittimazione in capo alle COGNOME, vertendosi in una chiara ipotesi di locazione stipulata a non domino , poiché il terreno locato risultava già appartenente al patrimonio del Comune, nonché l’inidoneità del bene all’uso convenuto, stante la presenza in loco di opere abusive. Il Tribunale di Palermo, ordinato provvisoriamente il rilascio del bene ex art. 665 c.p.c. con ordinanza del 26.11.2018, disposto il mutamento di rito e istruita la causa, con sentenza del 6.12.2019 dichiarò risolto il contratto di locazione per grave inadempimento della conduttrice, condannandola al pagamento dei canoni non versati. Il ‘RAGIONE_SOCIALE‘ propose appello avverso detta sentenza, e la Corte d’appello di Palermo, nel contraddittorio con le locatrici, lo rigettò con sentenza del 25.10.2022. Osservò il giudice d’appello che , quanto alle opere abusive
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insistenti sul terreno locato, le ordinanze comunali con cui era stata disposta la demolizione dei manufatti non recava anche l’acquisizione definitiva della proprietà del terreno al patrimonio dell’ente locale e che, ai fini della validità del contratto di locazione, il concedente può anche non essere il proprietario della cosa locata, purché ne abbia la disponibilità, anche soltanto fattuale; che, quanto al contestato inadempimento del locatore, che non risultava che l’Associazione non avesse potuto godere del terreno a cagione delle suddette carenze urbanistiche e che la morosità della conduttrice preesisteva rispetto all’incendio del gennaio 2018.
Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso NOME COGNOME in proprio e n.q. di legale rappresentante della Associazione Club Il Ficodindia, sulla scorta di due motivi, cui resistono con controricorso NOME e NOME COGNOME Per la parte resistente si è costituito nuovo difensore. Le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 -Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione di norma di diritto ed in particolare degli artt. 1571, 1575, 1586 c.c., degli artt. 822, 823 e 824 c.c. e dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Le ricorrenti si dolgono di un preteso evidente error in iudicando commesso dalla Corte d ‘a ppello, per non avere tenuto conto dell’ipotesi di inefficacia del contratto di locazione del 17.05.2017, stipulato a non domino e trascurando integralmente le prospettazioni difensive svolte.
1.2 -Con il secondo motivo si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione
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all’art. 360 , comma 1, n. 5, c.p.c. Ci si duole di un preteso evidente error in procedendo commesso dalla Corte d ‘a ppello, per omessa valutazione in concreto dell’eccezione di inadempimento ex artt. 1575, 1578 e 1418 c.c. formulata dal Club RAGIONE_SOCIALE in ordine al mancato pieno godimento del terreno locato; e ancora, si denuncia la violazione e falsa applicazione di norma di diritto ed in particolare degli artt. 1575 e 1578 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
2.1 -Il ricorso è improcedibile ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., non risultando agli atti la copia notificata della sentenza impugnata, pubblicata il 25.10.2022, che la ricorrente afferma esserle stata notificata in data 29.11.2022.
La difesa della ricorrente ha infatti depositato soltanto una copia della sentenza impugnata, estratta dal fascicolo informatico e neppure attestata conforme all’originale contenuto nello stesso (non essendo sufficiente, ai fini di quanto previsto dall’art. 196 -octies disp. att. c.p.c., la mera apposizione di firma elettronica sul file prodotto telematicamente), comunque non corredata da alcuna dimostrazione di avvenuta notifica nei suoi confronti.
2.2 -Ciò posto, sul punto in discussione deve ribadirsi la oramai costante giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio e alla quale si intende dare continuità (di recente, ribadendo consolidati approdi ermeneutici, Cass. n. 15832/2021), che, riguardo alla produzione della copia notificata della sentenza e più in generale di decorrenza dei termini di impugnazione, afferma: ‘ In tema di notificazione del provvedimento impugnato ad opera della parte, ai fini dell’adempimento del dovere di controllare la tempestività dell’impugnazione in
sede di giudizio di legittimità, assumono rilievo le allegazioni delle parti, nel senso che, ove il ricorrente non abbia allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata, si deve ritenere che il diritto di impugnazione sia stato esercitato entro i l c.d. termine “lungo” di cui all’art. 327 c.p.c., procedendo all’accertamento della sua osservanza, mentre, nella contraria ipotesi in cui l’impugnante abbia allegato espressamente o implicitamente che la sentenza contro cui ricorre gli sia stata notificata ai fini del decorso del termine breve di impugnazione (nonché nell’ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio), deve ritenersi operante il termine di cui all’art. 325 c.p.c., sorgendo a carico del ricorrente l’onere di depositare, unitamente al ricorso o nei modi di cui all’art. 372, comma 2, c.p.c., la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, entro il termine previsto dall’art. 369, comma 1, c.p.c., la cui mancata osservanza comporta l’improcedibilità del ricorso, escluso il caso in cui la notificazione del ricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato e salva l’ipotesi in cui la relazione di notificazione risulti prodotta dal controricorrente o presente nel fascicolo d’ufficio’ .
Tale conclusione è ribadita, con alcune precisazioni, i cui presupposti fattuali di applicazione peraltro non ricorrono nella specie, anche dalla più recente giurisprudenza nomofilattica (Cass., Sez. Un., n. 21349/2022).
2.3 Nella specie, peraltro, il ricorso che occupa risulta essere stato notificato il 27.1.2023 e quindi ben oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza del la Corte d’appello di Palermo, avvenuta in data 25.10.2022, così neppure
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operando l’eccezione all’obbligo di deposito della sentenza (e della relata, se la prima è stata notificata) individuata fin da Cass. n. 17066/2013; né una copia notificata della sentenza stessa, ritualmente formata, risulta comunque dagli atti di causa legittimamente esaminabili da questa Corte.
3.1 In definitiva, il ricorso è improcedibile.
3.2. -Il Collegio rileva, peraltro, che se i motivi di ricorso si fossero potuti esaminare, avrebbero meritato le seguenti considerazioni.
Con riguardo al primo motivo, si rileva che esso censura tutte e due le rationes decidendi enunciate dalla sentenza impugnata e di cui si è riferito sopra, ma censura la seconda di esse, quella basata sulla c.d. inefficacia in modo manifestamente infondato, atteso che legge bene il senso dell’inefficacia del contratto di locazione stipulato a non domino : essa opera nel rapporto con il dominus .
Al riguardo, si ricorda la motivazione resa da questa Corte nell’ordinanza n. 15292 del 2019: <>.
Detta decisione è richiamata da Cass. nn. 4598 del 2024, n. 18322 del 2022. Ebbene, l’infondatezza del motivo quanto alla censura della seconda motivazione renderebbe inutile lo scrutinio della prima censura.
Il secondo motivo deduce poi il vecchio paradigma dell’art. 360 n. 5 c.p.c. e sarebbe inammissibile, risolvendosi in una manifestazione di dissenso dalla ricostruzione della quaestio facti .
4. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
In relazione alla data di proposizione del ricorso principale (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).
P. Q. M.
la Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite , che liquida in € 4 .000,00 per compensi, oltre € 200,00 per
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esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il giorno