Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 24762 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 24762 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4288/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso,
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione nel giudizio n. 676/2023 RG del Tribunale di Fermo,
avverso l’ ORDINANZA del TRIBUNALE di FERMO n. 676/2023 depositata il 2.2.2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’ 11.9.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 6.3.2020 la RAGIONE_SOCIALE, avendo acquistato un appezzamento di terreno con sovrastanti fabbricati in Ponzano di Fermo, INDIRIZZO (nel NCT a foglio 7, particelle a/5, b/6 e c/108), con decreto di trasferimento del giudice dell’esecuzione del Tribunale di Fermo del 7.3.2011, terreno concesso in affitto nel gennaio 2019 a COGNOME NOME, per dieci anni, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Fermo AVV_NOTAIO per sentir dichiarare che lo stesso deteneva senza titolo ( rectius occupava abusivamente) tale terreno e per ottenerne la condanna al rilascio del fondo ed al risarcimento dei danni subiti nella misura di € 10.000,00, parametrati ai canoni di affitto che avrebbe potuto incassare dal COGNOME.
Nel procedimento così introdotto (proc. n. 684/2020 RG) si costituiva tardivamente COGNOME NOME, che eccepiva la nullità della notifica dell’atto di citazione, avvenuta per compiuta giacenza presso l’abitazione di Montemonaco, nella quale egli non era più residente in quanto danneggiata dal sisma ed oggetto di un provvedimento sindacale di sgombero, avendo trasferito la sua dimora abituale a Fermo, INDIRIZZO, indirizzo al quale gli era stata effettuata successivamente, con esito positivo, la notifica da parte della RAGIONE_SOCIALE, ai fini dell’interrogatorio formale, permettendogli così di venire a conoscenza della pendenza del giudizio. In tale giudizio l’COGNOME chiedeva di essere rimesso in
termini per fare salvo il suo diritto di difesa, e nel merito, chiedeva di rigettare le avverse domande e di accertare che egli era proprietario per usucapione del terreno in questione, compreso tra fondi di sua proprietà, perché vedendolo abbandonato ed infestato, se ne era preso cura e l’aveva coltivato ad erba medica da oltre trenta anni, possedendolo in modo pacifico, pubblico ed ininterrotto per oltre venti anni come proprietario.
Essendo stata disattesa nel procedimento n. 684/2020 RG del Tribunale di Fermo la sua istanza di rimessione in termini, COGNOME NOME promuoveva il 21.4.2023 un separato giudizio davanti al Tribunale di Fermo (proc. n.676/2023 RG) nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, chiedendo anche in quella sede di essere dichiarato proprietario per usucapione ordinaria del terreno sopra indicato.
In tale procedimento si costituiva la RAGIONE_SOCIALE, che eccepiva la continenza, rispetto a quel giudizio, dell’anteriore procedimento n. 684/2020 RG con adozione dei provvedimenti conseguenti, senza che sul punto fossero adottati provvedimenti.
In data 20.7.2023 il Tribunale di Fermo con la sentenza n.583/2023, a definizione del primo procedimento (n. 684/2020 RG), disattesa l’istanza di rimessione in termini dell’COGNOME, e ritenuta tardiva ed inammissibile la sua domanda riconvenzionale di usucapione, accoglieva la domanda di rilascio del fondo della RAGIONE_SOCIALE e parzialmente la domanda risarcitoria, e contro tale sentenza proponeva appello (proc. n. 718/2023 RG) COGNOME NOME, che riproponeva l’eccezione di nullità della notifica della citazione introduttiva del procedimento n. 684/2020 RG, l’istanza di rimessione in termini e l’eccezione d’incompetenza a favore della sezione specializzata agraria, e nel merito chiedeva alla Corte d’Appello di Ancona il rigetto delle avverse domande di rilascio del fondo e di risarcimento danni, e l’accoglimento della sua domanda riconvenzionale di usucapione.
A seguito della pronuncia della sentenza n. 583/2023 RG del Tribunale di Fermo a definizione del procedimento n. 684/2020 RG, e della proposizione dell’appello dell’RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE nella memoria ex art. 171 ter n. 2) c.p.c. del secondo procedimento (n.676/2023 RG), eccepiva la litispendenza col giudizio n. 718/2023 RG della Corte d’Appello di Ancona in luogo della continenza.
Avendo la Corte d’Appello di Ancona disatteso con ordinanza del 25.10.2023 l’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza del Tribunale di Fermo n.583/2023, con la motivazione che l’COGNOME avrebbe potuto proseguire con la domanda di usucapione del fondo proposta nel separato procedimento n.676/2023 RG del Tribunale di Fermo, l’COGNOME nelle note di trattazione scritta del 19.1.2024 adombrava la volontà di coltivare la domanda di usucapione in tale ultimo procedimento, pur non manifestando chiaramente il venir meno del suo interesse ad una pronuncia sul punto.
Con ordinanza dell’1.2.2024, comunicata il 5.2.2024, il Tribunale di Fermo nel procedimento n. 676/2023 RG dichiarava la litispendenza tra quel giudizio ed il procedimento pendente davanti alla Corte d’Appello di Ancona n. 718/2023 RG, e disponeva la cancellazione dal ruolo del procedimento n. 676/2023 RG, condannando COGNOME NOME al pagamento in favore della RAGIONE_SOCIALE delle spese processuali, liquidate in € 2.303,00 per compensi, oltre accessori.
In particolare, l’ordinanza, dopo avere richiamato la giurisprudenza di questa Corte che ammetteva la litispendenza anche tra giudizi pendenti in gradi diversi (Cass. 14.5.2020 n. 8898), e che richiedeva che al momento della pronuncia della litispendenza entrambi i procedimenti fossero ancora pendenti e non fosse intervenuta l’estinzione (Cass. 5.7.2022 n. 21307), riteneva che il fatto che l’COGNOME nelle note di trattazione scritta del procedimento
della Corte d’Appello di Ancona n. 718/2023 RG avesse dato atto che la suddetta Corte con l’ordinanza del 25.10.2023, giudicando prima facie insussistente la fondatezza dei motivi d’impugnazione dell’COGNOME, avesse indicato quest’ultimo come legittimato a continuare a coltivare la domanda di usucapione nel separato procedimento n. 676/2023 RG del Tribunale di Fermo, non potesse integrare una valida rinuncia agli atti del giudizio, o all’azione, e pertanto essendo stata proposta la stessa domanda di usucapione tra le medesime parti per lo stesso terreno sia nel procedimento anteriore, pendente ormai in grado di appello, sia nel procedimento successivamente instaurato n. 676/2023 RG del Tribunale di Fermo, dichiarava la litispendenza e disponeva la cancellazione dal ruolo di tale ultimo procedimento.
Avverso tale ordinanza ha proposto regolamento necessario di competenza, notificato il 15.2.2024 alla RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, affidandosi ad un unico motivo, e resiste con memoria ex art. 47 c.p.c. del 27.2.2024 la RAGIONE_SOCIALE.
La Procura Generale, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 39 c.p.c., relativo alla litispendenza, sostenendo che al momento della pronuncia dell’ordinanza che ha dichiarato la litispendenza (1.2.2024) non esistevano due cause pendenti con il medesimo oggetto tra le stesse parti, in quanto nel procedimento instaurato per primo (n. 684/2020 RG) la sua domanda di usucapione era stata ritenuta tardiva ed inammissibile, ma non esaminata nel merito, né ritenuta assorbita dall’accoglimento della domanda di rilascio del fondo a favore della RAGIONE_SOCIALE, e nel procedimento della Corte d’Appello di Ancona n. 718/2023 RG sarebbe intervenuta la rinuncia dell’COGNOME alla domanda di usucapione avanzata in via riconvenzionale nel procedimento n.684/2020 RG, non richiedente
accettazione, per cui la domanda di usucapione sarebbe rimasta da esaminare solo nel procedimento n. 676/2023 RG.
Preliminarmente va riconosciuta l’ammissibilità del regolamento necessario di competenza, in quanto l’ordinanza del Tribunale di Fermo che ha dichiarato la litispendenza e disposto la cancellazione della causa dal ruolo, si è pronunciata solo sulla competenza (vedi sull’ammissibilità del regolamento necessario di competenza avverso l’ordinanza che ha dichiarato la litispendenza Cass. ord. 18.3.2022 n. 8975) e le parti non hanno sollevato dubbi circa la qualificazione della fattispecie in termini di litispendenza e non di continenza.
Il ricorso è infondato.
L ‘RAGIONE_SOCIALE con l’atto di appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Fermo n. 583/2023 ha riproposto la domanda di usucapione del fondo, che in primo grado è stata ritenuta tardiva, ed ha anche riproposto l’eccezione di nullità della notifica della citazione introduttiva del giudizio di primo grado e l’istanza di rimessione in termini, disattese in prime cure, per cui non è sostenibile che al momento della pronuncia della litispendenza nel giudizio n. 676/2023 davanti al Tribunale di Fermo fosse pendente, sulla domanda di usucapione, solo quel procedimento, tanto è vero che l’COGNOME ha solo allegato di avere rinunciato alla domanda di usucapione riproposta nel giudizio di appello n. 718/2023 RG della Corte d’Appello di Ancona, rinuncia che però secondo l’ordinanza impugnata non è stata validamente espressa sì da consentire di ritenere intervenuta un’estinzione parziale, non essendo stata espressa alcuna chiara rinuncia agli atti.
A ciò va aggiunto che per la rinuncia agli atti del giudizio in base all’art. 306 comma 2° c.p.c. sarebbe stata necessaria una dichiarazione dell’COGNOME, o di un suo procuratore speciale, ma nulla in proposito è stato dedotto e allegato dal ricorrente, e che certamente non può ritenersi intervenuta una rinuncia alla
domanda, rientrante nei poteri del difensore e comportante il rigetto della domanda, in quanto nelle note scritte autorizzate del 19.1.2024 è stata solo riportata l’ordinanza della Corte d’Appello di Ancona, che nel disattendere l’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata, aveva riconosciuto la possibilità dell’COGNOME di proseguire nel coltivare la domanda di usucapione nel separato procedimento n. 676/2023 RG del Tribunale di Fermo, senza che l’COGNOME abbia manifestato la definitiva netta volontà di abbandonare la domanda di usucapione.
Parte ricorrente ha indicato nel capoverso di pagina 4 del ricorso che alla prima udienza del giudizio di appello n. 718/2023 RG della Corte d’Appello di Ancona del 22.1.2024 avrebbe ritenuto opportuno rinunciare alla riconvenzionale di usucapione avendo riproposto tale domanda nel procedimento n. 676/2023 RG del Tribunale di Fermo, ma non ha allegato al ricorso tale documento (indicato in modo incompleto al n. 6 dell’indice in calce al ricorso), e non ha neppure indicato il contenuto specifico di quel verbale, mentre da verifica degli atti compiuta da questa Corte, non si rinviene neppure nel fascicolo d’ufficio telematico, e senza esito é risultata anche la richiesta di acquisizione urgente effettuata in udienza tramite la cancelleria alla Corte d’Appello di Ancona, dalla quale é stato confermato piuttosto il deposito di note scritte sostitutive dell’udienza del 22.1.2024 ex art. 127 ter c.p.c. della RAGIONE_SOCIALE oltre che delle note scritte dell’COGNOME del 19.1.2024 già considerate.
L’ostacolo alla riproposizione della domanda di usucapione non risulta quindi rimosso.
Al rigetto del regolamento di competenza segue la condanna dell’COGNOME al pagamento in favore della RAGIONE_SOCIALE delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 occorre dare atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna COGNOME NOME al pagamento in favore della RAGIONE_SOCIALE delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per spese ed € 1.000,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%. Visto l’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’11.9.2024