Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1782 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1782 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17739/2024 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in VERONA INDIRIZZO DIG, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO VENEZIA n. 1260/2024 depositata il 26/06/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2025 dal Consigliere dr. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza, che aveva rigettato la sua opposizione ad un decreto ingiuntivo richiesto da RAGIONE_SOCIALE per il pagamento di tre fatture.
Con sentenza n. 1260 del 26 giugno 2024 l a Corte d’appello di Venezia dichiarava la litispendenza ai sensi dell’art. 39 c.p.c. ‘ tra la presente causa e quella preveniente pendente avanti il Tribunale di Vicenza al n. 1821/21 R.G.’ e disponeva la cancellazione dal ruolo, revocando altresì il decreto ingiuntivo opposto e ponendo a carico di NOMECOGNOME le spese di lite di entrambi i gradi.
Ricordavano i giudici veneti che, fra le medesime parti, pendevano due giudizi, un’opposizione a decreto ingiuntivo avanti il Tribunale di Vicenza ed il processo di appello avanti la Corte territoriale. Vi sarebbe stato indubbiamente un rapporto di litispendenza, poiché nella causa avanti il Tribunale di Vicenza, COGNOME aveva opposto il provvedimento monitorio con cui controparte aveva richiesto l’importo di € 195.810,00 e tale somma era la stessa domandata con il decreto opposto nel giudizio pendente in appello. Da ciò l’identità delle domande e la cancellazione della causa dal ruolo.
NOME RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza, sulla scorta di tre motivi. Ha resistito con memoria difensiva RAGIONE_SOCIALE
In prossimità dell’adunanza camerale, entrambe le parti hanno depositato memoria.
Nella sua requisitoria scritta, il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la prima doglianza, proposta ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 39 comma 1° c.p.c., giacché la Corte d’appello avrebbe erroneamente applicato la regola della litispendenza, in assenza del presupposto dell’avvenuta introduzione dei giudizi avanti a giudici appartenenti ad uffici giudiziari diversi.
Il motivo è infondato.
Con riguardo alla delibazione delle cause da parte di uffici giudiziari differenti, la Corte d’appello ha fatto un opportuno riferimento alla insuperata decisione delle Sezioni Unite di questa Corte n. 27846 del 12 dicembre 2013, la quale, dopo aver premesso ‘ 1. La Prima Sezione di questa Corte ha, come detto, sollecitato l’intervento di queste Sezioni Unite, sulla questione se sia configurabile e possa perciò essere dichiarata la litispendenza, ai sensi dell’art. 39, primo comma, cod. proc. civ., tra cause identiche, sul piano soggettivo e oggettivo, che pendano però in gradi diversi ‘ ha affermato ‘ 2. Il Collegio ritiene che al quesito proposto dalla ordinanza interlocutoria debba rispondersi nel senso che la litispendenza opera anche nel caso in cui le cause aventi ad oggetto la medesima domanda si trovino in gradi diversi e che quindi, anche in tale caso, il giudice successivamente adito debba dichiarare la litispendenza .’
Giova rilevare in proposito che la giurisprudenza citata dalla ricorrente per escludere la sussistenza di una diversità di uffici fra il Tribunale e la Corte d’appello si riferisce in realtà a sezioni distaccate rispetto alla sede centrale oppure alla sezione specializzata per l’impresa , ma non ad uffici di grado diverso.
Né con tale conclusione appare dissonante Sez. 3, n. 10183 del 17 aprile 2023, laddove afferma che ‘ Gli istituti della litispendenza e della continenza, operando soltanto tra cause pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi, non sono applicabili se le cause identiche o connesse pendano dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, anche se in gradi diversi ‘ , giacché all’interno di un medesimo ufficio giudiziario, che ne abbia la competenza, possono risultare pendenti giudizi in gradi diversi (posto che, ad esempio il Tribunale è contemporaneamente giudice di primo grado e giudice di appello per le decisioni del Giudice di pace).
Occorre tuttavia tenere ben ferma la distinzione fra uffici giudiziari differenti, quali nel nostro ordinamento sono quelli previsti secondo la competenza per territorio dal codice di rito.
Nel caso di specie, il Tribunale di Vicenza e la Corte d’appello di Venezia sono uffici diversi, anche nel senso di competenze differenti, e dunque, sotto tale profilo, la doglianza è immeritevole di accoglimento.
Attraverso la seconda censura, proposta anch’essa ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., Daor CO. Ldt deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 9 comma 1° c.p.c., in relazione alla ritenuta identità delle cause.
I giudici di secondo grado avrebbero mancato di considerare che NOME, nell’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da NOME, giudizio pendente avanti al Tribunale di Vicenza, non aveva ricompreso nella propria domanda riconvenzionale l’importo di € 93.596,43 , avendo già ottenuto detta somma col pagamento del decreto ingiuntivo, opposto da NOME nel giudizio pendente in appello. In ogni caso, sarebbe venuta meno l’ipotesi di litispendenza , a fronte di un’eccezione di compensazione , né avrebbe potuto parlarsi di litispendenza, rispetto ad una causa in cui si chiedeva il mero accertamento negativo della sussistenza di un’obbligazione e nell’altra l’accertamento positivo della validità della stessa obbligazione.
Il motivo è fondato.
L’opposizione (n. 1911/21 R.G.) avanti il Tribunale di Vicenza promossa da RAGIONE_SOCIALE contro il decreto ingiuntivo di € 93.596,43 ottenuto da RAGIONE_SOCIALE si è sostanziata mediante una domanda di compensazione parziale per € 195.810,00, rispetto ad un controcredito vantato per € 289.407,23. L’ulteriore procedimento (n.1821/21) è stato promosso da RAGIONE_SOCIALE per opporre il decreto ingiuntivo ottenuto dalla controparte per € 195.810,00 ed in quella sede è stato eccepito un controcredito di € 388.800,61 per giustificare la richiesta di compensazione in ragione di € 295.204,18, posto che, n el diverso procedimento monitorio, era stata ottenuta la somma di € 93.596,43.
Non si può dunque affermare che il petitum sia uguale in entrambe le cause.
Con il terzo mezzo di impugnazione, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 113 c.p.c., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c.
Nel caso delle spese di secondo grado, sarebbe stato difficile ipotizzare una soccombenza in senso tecnico, mentre, per le spese di primo grado, la condanna della ricorrente sarebbe stata priva di giustificazione, non essendo stata trattata la questione della litispendenza.
Il motivo resta assorbito dall’accoglimento del secondo .
La causa va pertanto rimessa alla Corte d’appello di Venezia, affinché provveda al prosieguo del giudizio, ed a cui si demanda anche la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rimette gli atti alla Corte d’appello di Venezia, con termine di legge per la riassunzione.
Spese al definitivo.
Così deciso in Roma il 9 gennaio 2025, nella camera di consiglio delle Seconda