Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32706 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 32706 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza 120372022 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO, che
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 27/09/2023
CC
la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– resistente –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO, depositata il 13/04/2022 R.G.N. 744/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal Consigliere AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
il P.M. in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO, ha depositato conclusioni scritte.
FATTI DI CAUSA
Il tribunale di Busto Arsizio con ordinanza in data 11.4.2022 dichiarava la litispendenza del procedimento n.rg.744/21, in trattazione, e del procedimento n.rg.1035/21, quest’ultimo quale ‘prosecuzione’ del procedimento rg.n.743/21, preventivamente proposto; conseguentemente disponeva la cancellazione della causa dal ruolo.
Il tribunale valutava che le domande proposte nel giudizio in trattazione (procedimento ex art. 1 co.47 l.n.92/2012) erano del tutto identiche, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, a quelle contenute nel procedimento n. 1035/21 (proposto ex art. 51 l.n. 92/2012), e che quest’ultimo, per la nota giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 25046/2015; Cass. n.27665/17), era da considerarsi solo una fase del medesimo grado di giudizio, con l’effetto di inverare una ipotesi di litispendenza ex art. 39 c.p.c. Avverso detta decisione proponeva ricorso NOME COGNOME cui resisteva il RAGIONE_SOCIALE e depositava con memoria. L’Ufficio della Procura AVV_NOTAIO concludeva per l’accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)-Con unico motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 39 c.p.c., non essendo, quella in esame, una ipotesi di litispendenza. Rilevava altresì la erronea cancellazione della causa.
Il motivo risulta fondato.
Questa Corte ha da tempo chiarito che ‘gli istituti della litispendenza e della continenza (che regolano la competenza per territorio), operano soltanto fra cause pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi, secondo quanto reso evidente dal dato testuale dell’art. 39 cod. proc. civ.; pertanto, se le cause identiche o connesse pendano dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, trovano applicazione gli artt. 273 e 274 cod. proc. civ., ovvero, quando ragioni di ordine processuale impediscano la riunione ed una causa sia pregiudiziale rispetto all’altra o sia già giunta a sentenza, gli istituti della sospensione, di cui agli artt. 295 e 337 cod. proc. civ. (Cass. 21761/2013).
Anche di recente (Cass. n.10183/2023) ha ribadito che gli istituti della litispendenza e della continenza, operando soltanto tra cause pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi, non sono applicabili se le cause identiche o connesse pendano dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, anche se in gradi diversi.
Di tali principi non ha fatto buon uso il Tribunale di Busto Arsizio allorchè ha valutato applicabile l’istituto in questione a cause pendenti, sia pur in fasi differenti, dinanzi allo stesso Ufficio giudiziario.
Il ricorso deve pertanto essere accolto, cassata la sentenza impugnata e disposta la prosecuzione della causa dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio che, in coerenza con i principi enunciati, adotterà le misure processuali più idonee al fine della trattazione delle cause.
Spese da liquidarsi nel giudizio definitivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e dispone la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio, con spese da liquidarsi nel giudizio definitivo.
Cosi’ deciso in Roma il 27 settembre 2023.
La Presidente NOME COGNOME