Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 14506 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 14506 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 23/05/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 19966/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa da ll’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) e dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
per regolamento di competenza avverso il decreto del TRIBUNALE di Rovigo n. 6266 del 26.09.2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dal Consigliere Relatore NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del AVV_NOTAIO che chiede l’accoglimento del regolamento di competenza (accolti i primi due motivi e assorbito il terzo) e l’annullamento dell’impugnato provvedimento del RAGIONE_SOCIALE di Rovigo.
RILEVATO CHE
1.Il RAGIONE_SOCIALE di Rovigo, con decreto n.6266/2023 del 26 -9 -2023, dichiarava la litispendenza della controversia instaurata avanti allo stesso RAGIONE_SOCIALE dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE (r.g. n.930/2022) rispetto a quella pendente innanzi alla Corte di Appello di Venezia tra le stesse parti ed avente numero di ruolo NUMERO_DOCUMENTO del NUMERO_DOCUMENTO, disponeva la cancellazione della controversia dal ruolo ex art. 39, comma 1, cod. proc. civ. e condannava la parte ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese di lite.
2.Avverso il citato decreto, propone ricorso per regolamento necessario di competenza la RAGIONE_SOCIALE (di seguito per brevità RAGIONE_SOCIALE), affidato a tre motivi, resistito con controricorso dall’RAGIONE_SOCIALE.
La Procura Generale ha concluso chiedendo l’accoglimento del regolamento di competenza (accolti i primi due motivi e assorbito il terzo) e l’annullamento dell’impugnato provvedimento del RAGIONE_SOCIALE di Rovigo . Le parti hanno depositato memorie illustrative.
RITENUTO CHE
Con il primo motivo la COGNOME deduce l’inesistenza di alcuna identità di petitum fra le due domande, e rimarca che le differenti conclusioni rese nei due giudizi sono infatti funzionali all’altra, perché convergenti allo scopo di evidenziare la perfetta aderenza
della situazione di causa a quella rappresentata nella pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte che richiama (Cass. S.U. 7562/1990), secondo la quale gli effetti del concordato preventivo sono opponibili in sede esecutiva al titolare di un credito anteriore all’apertura della procedura, anche se lo stesso sia stato giudizialmente accertato dopo l’omologazione del concordato nel suo intero ammontare, e il debitore abbia omesso di eccepire l’esistenza della procedura concorsuale. Evidenzia l’istante che le sue domande nei due giudizi sono del tutto coerenti fra loro, finalizzate a consentire l’accertamento solo in sede esecutiva della natura concorsuale del credito, e quindi, proprio per questo, sono diverse e non identiche, come invece inderogabilmente richiesto dall’art. 39 cpc per il provvedimento di estinzione. Aggiunge che la verifica della competenza va attuata alla stregua delle allegazioni contenute nella domanda e non anche delle contestazioni mosse alla pretesa dalla parte convenuta. Con il secondo motivo denuncia che la seconda motivazione utilizzata dal RAGIONE_SOCIALE per affermare l’identità delle due domande è del tutto apparente, perché, se è vero che entrambe, genericamente, ‘attengono alla natura del credito’ solo quella di Rovigo, specificamente, ‘ha ad oggetto la domanda relativa alla natura del medesimo credito’. Anche a volere ritenere, in via di interpretazione sistematica, che le due domande abbiano ad oggetto lo stesso identico diritto formulato specularmente una volta in positivo e una volta in negativo, il Giudice non avrebbe mai potuto dichiarare la litispendenza ed estinguere il giudizio di Rovigo, perché si sarebbe trattata di ipotesi di continenza di cause, da regolarsi ai sensi dell’art. 392 cod. proc. civ.. Richiama la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, con riguardo al rapporto tra un’azione di accertamento negativo e una di accertamento positivo sul medesimo oggetto, assume prevalenza l’ipotesi della continenza, atteso che le due cause hanno identità di elementi soggettivi ma coincidenza solo parziale degli elementi
obiettivi, nel senso che il petitum di uno di esso è più esteso, sì da comprendere la pretesa formante oggetto dell’altra o delle altre cause (Cass. 22830/2022). Di conseguenza -a tutto concedere – il procedimento veneziano, ad avviso della ricorrente, avrebbe dovuto sospendersi in parte qua fino all’esito della causa pregiudicante radicata a Rovigo. Con il terzo motivo la ricorrente deduce ch e la prima domanda (quella di Venezia) era condizionata, ossia svolta in via subordinata, mentre la seconda (quella di Rovigo) era formulata in maniera incondizionata, ed erroneamente il RAGIONE_SOCIALE di Rovigo aveva ritenuto la questione non dirimente ai fini che qui interessano ‘non essendo compito e facoltà dell’intestato RAGIONE_SOCIALE compiere una valutazione prognostica circa l’esito del giudizio dinanzi alla Corte d’Appello’. Ad avviso della ricorrente, il ragionamento è errato perché basato ancora una volta su una logica capovolta: se la funzione dell’art. 39 cod. proc. civ. è quella di evitare il rischio di giudicati contrastanti mediante l’eliminazione del procedimento più giovane, la disciplina non è applicabile quando la domanda più vecchia potrebbe non essere decisa mai per effetto di condizione.
4. Con la memoria illustrativa la ricorrente ha chiesto disporsi la riunione al presente ricorso di quello per regolamento di competenza n. 3210/2024 R.G., con il quale è stata impugnata la sentenza n. 44/2024 del RAGIONE_SOCIALE di Rovigo resa nel procedimento rg. N.934/2022 in data 11.1.2024 ed emessa fra le stesse parti in ordine al medesimo credito oggetto del presente giudizio, sicché è necessario disporre il rinvio a nuovo ruolo per consentire l’eventuale riunione.
P.Q.M.
La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo della causa per consentire l’eventuale riunione al presente ricorso di quello n. 3210/2024 R.G..
Così deciso in Roma il 14 marzo 2024.