Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 2399 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 2399 Anno 2024
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30879/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME, che li rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO COGNOME NOME
-ricorrenti-
contro
COGNOME VINICIO
-intimato-
avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE di IMPERIA R.G. n. 2501/2018 depositata il 19/02/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso, notificato il 23 novembre 2020 ed articolato in unico motivo, contro l’ordinanza R.G. n. 2501/2018 del Tribunale di Imperia pubblicata e comunicata il 19 febbraio 2020.
L’intimato AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO non ha svolto attività difensive.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4quater , e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis ex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022.
I ricorrenti hanno depositato memoria.
Il Tribunale di Imperia ha dichiarato la litispendenza, e cancellato la causa dal ruolo, con riguardo al giudizio introdotto con ricorso ex artt. 702-bis c.p.c. e 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 notificato in data 18 aprile 2019 dall’ AVV_NOTAIO per conseguire il pagamento dei compensi inerenti all’attività difensiva svolta in favore di NOME e NOME COGNOME in quattro giudizi civili, rispetto al giudizio preveniente pendente dinanzi alla Corte di cassazione, ricorso R.G. n. 35466/2018 proposto da NOME COGNOME e NOME COGNOME nei confronti dell’ AVV_NOTAIO NOME COGNOME contro la sentenza n. 811/2018 della Corte d’appello di Genova pubblicata il 19 maggio 2018.
4. Il ricorso di NOME COGNOME e NOME COGNOME denuncia l’ error in procedendo con riferimento all’art. 112 c.p.c., per avere il Tribunale di Imperia , ‘nel dichiarare la litispendenza del giudizio promosso dall’AVV_NOTAIO – così come eccepito dai convenuti odierni ricorrenti -, omesso di pronunciarsi, sia in merito alla rifusione delle spese di lite ex art. 91 c.p.c., nonostante la soccombenza del predetto, che in merito alla loro domanda di condanna di quest’ultimo, per lite temeraria ex art. 96, commi 1 e 3 c.p.c.’.
Non deve procedersi alla riunione tra il presente giudizio di cassazione e quello contraddistinto come R.G. n. 35466/2018. Si tratta di ricorsi proposti contro provvedimenti diversi pronunciati in separati giudizi. La riunione, pur attenendo a cause connesse, non garantisce l’economia ed il minor costo dei due giudizi, né favorirebbe la loro ragionevole durata.
Va premessa la tempestività del ricorso notificato il 23 novembre 2020 contro l’ordinanza del Tribunale di Imperia pubblicata il 19 febbraio 2020, e dunque entro il termine di sei mesi stabilito dall’art. 327, comma 1, c.p.c., operando dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020 la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili alla stregua dell’art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020, poi modificato dal d.l. n. 23 del 2020 e convertito dalla legge n. 40 del 2020.
Deve ancora considerarsi in via pregiudiziale che, essendo la litispendenza istituto che concorre alla identificazione in concreto del giudice che deve decidere la causa, la pronuncia con cui il giudice dichiari la stessa litispendenza, essendo sostanzialmente assimilabile al provvedimento con cui vengono decise le questioni di competenza, può essere impugnata soltanto con il regolamento necessario di competenza (Cass. Sez. Unite n. 17443 del 2014).
Tuttavia, è qui la parte vittoriosa sulla questione di litispendenza che intende lamentare la mancata pronuncia sulle spese processuali e sulla domanda di responsabilità aggravata, sicché correttamente l’ordinanza dichiarativa della litispendenza è stata impugnata con il rimedio ordinario previsto avverso le ordinanze emesse nel procedimento di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, e cioè con il ricorso per cassazione (arg. da Cass. Sez. Unite n. 14205 del 2005).
L’ordinanza che dichiara la litispendenza deve ritenersi equiparata ad una declaratoria d’incompetenza anche in ordine alla necessità
della statuizione sulle spese processuali, che consegue ad ogni pronuncia che definisce un processo (Cass. n. 5159 del 1982; si vedano anche Cass. n. 21565 del 2011; n. 7010 del 2017).
Sussiste, pertanto, nell’ordinanza impugnata il vizio dell’omessa pronuncia sulle spese da parte del Tribunale di Imperia, così come sulla istanza di condanna della parte soccombente al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata.
Non può procedersi a decidere la causa nel merito, regolando e liquidando, quindi, le spese processuali, ed apprezzando, ai fini della responsabilità aggravata, se la parte soccombente abbia agito con mala fede o colpa grave, secondo le richieste avanzate dai ricorrenti, supponendo l’art. 384, comma 2, c.p.c. che la sufficienza degli accertamenti di fatto emerga dal provvedimento impugnato, senza postulare quindi un complessivo esame diretto degli atti del processo da parte della Corte di cassazione (Cass. n. 21045 del 2013; Cass. n. 7451 del 2003; Cass. n. 2238 del 1996).
Va dunque accolto il ricorso, va cassata l’ordinanza impugnata limitatamente al riscontro delle omesse pronunce denunciate dai ricorrenti, e la causa deve essere rimessa al Tribunale di Imperia in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Imperia in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione