Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 17538 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 17538 Anno 2025
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26396/2024 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che li rappresenta e difende
-ricorrenti- contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA – DOM. DIGITALE INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME che li rappresenta e difende
-controricorrenti-
nonché contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME che l a rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO COGNOME NOME
-controricorrente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE VELLETRI n. 6261/2018 depositata il 04/12/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2025 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Con ordinanza del 4 dicembre 2024 il Tribunale di Velletri dichiarava la litispendenza del processo n. 6261/2018 R.G., fra gli attori NOME e NOME COGNOME e le controparti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME nonché NOME COGNOME, ai sensi dell’art. 39 c.p.c. Affermava il provvedimento ‘ Rilevata la precedente eccezione di litispendenza del presente giudizio in relazione al giudizio 415/2004 + 22/2007 del Tribunale Velletri, già sezione distaccata Frascati, poi oggetto di giudizio in appello 829/2014 decisa con reiezione della domanda di usucapione contenuta tra le altre domande oggetto del giudizio con sentenza 4963 del 17 luglio 2019. Il giudice rileva a tal punto la litispendenza della domanda già al momento della sua instaurazione e comunque l’attuale preclusione del giudicato nella trattazione della domanda ‘, ponendo a carico degli attori le spese di lite del grado.
NOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per regolamento facoltativo di competenza. Hanno resistito con memoria difensiva tanto NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, quanto NOME COGNOME.
Nella sua requisitoria scritta, il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
In prossimità dell’udienza, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un’unica critica , i ricorrenti lamentano che l’ordinanza impugnata fosse di segno diverso rispetto a quella pronunziata dal precedente giudice istruttore della causa, che aveva respinto la medesima eccezione. L’errore del Tribunale sarebbe consistito nel non considerare come, in sede di precisazione delle conclusioni, queste ultime fossero solo ed esclusivamente riferite all’ipotesi di cui al l’art. 1158 c.c. e non all’art. 1159 bis c.c.
Il mezzo è fondato.
La decisione è così motivata: ‘ Rilevata la precedente eccezione di litispendenza del presente giudizio in relazione al giudizio 415/2004 più 22/2007 del Tribunale Velletri, già sezione distaccata Frascati, poi oggetto di giudizio in appello 829/2014 decisa con reiezione della domanda di usucapione contenuta tra le altre domande oggetto del giudizio con sentenza 4963 del 17 luglio 2019, il giudice rileva a tal punto la litispendenza della domanda già al momento della sua instaurazione e comunque l’attuale pr eclusione del giudicato nella trattazione della domanda. Dichiara la litispendenza e ne dispone la cancellazione dal ruolo ‘.
L’assunto è doppiamente erroneo.
Per un verso, la litispendenza presuppone la contemporanea pendenza della stessa causa dinnanzi a giudici diversi, assumendo all’uopo rilievo la situazione processuale, anche sopravvenuta, rispetto all’introduzione dei giudizi per come sussistente al momento della decisione. (Sez. 2, n. 4814 del 23 febbraio 2024).
Non è dunque corretto fare riferimento al momento dell’instaurazione del giudizio, quanto piuttosto al momento della decisione.
Per altro verso, in caso di successiva proposizione di due giudizi aventi identico oggetto, il giudice del secondo non può dichiarare la litispendenza ai sensi
dell’art. 39 c.p.c. se in relazione al primo giudizio si sia già formato il giudicato (Sez. 3, n. 41505 del 24 dicembre 2021).
La causa va pertanto rimessa al Tribunale di Velletri, affinché provveda al prosieguo del giudizio, ed a cui si demanda anche la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rimette gli atti al Tribunale di Velletri, con termine di legge per la riassunzione. Spese al definitivo.
Così deciso in Roma il 25 giugno 2025, nella camera di consiglio delle Seconda