Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3549 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3549 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11506/2022 R.G. proposto da COGNOME rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME SuniCOGNOME che ha indicato il seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE NORD RAGIONE_SOCIALE SARDEGNA RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME che ha indicato il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ;
-controricorrente – avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, depositata il 10 febbraio 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 ottobre 2024 dal
Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, già proprietario di uno stabilimento industriale sito in Olbia, e riportato nel Catasto fabbricati al foglio 32, particelle 1868 sub 1 e 1968 sub 2, convenne in giudizio il C.RAGIONE_SOCIALE Nord Est Sardegna -Gallura, proponendo opposizione alla stima del valore dell’immobile, in ordine al quale il Consorzio aveva esercitato la facoltà di riacquisto prevista dall’art. 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con decreto del 10 agosto 2020.
Si costituì il CIPNES, ed eccepì a) l’inammissibilità della domanda per litispendenza, sostenendo di aver proposto a sua volta opposizione alla stima, definita dal medesimo Giudice adìto dall’attore con ordinanza del 21 ottobre 2019, n. 2450/19, impugnata dinanzi alla Corte di cassazione, b) il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario o l’intervenuta formazione del giudicato esterno, per effetto della sentenza n. 294/17, con cui il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna aveva rigettato il ricorso proposto dal Serra avverso il provvedimento di riacquisto dell’area attigua a quella che costituiva oggetto del giudizio di opposizione alla stima, c) l’infondatezza della domanda, per effetto dell’intervenuto accertamento dell’abusività dell’immobile.
1.1. Con ordinanza del 10 febbraio 2022, la Corte d’appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, ha dichiarato la litispendenza, disponendo la cancellazione della causa dal ruolo.
Premesso che il giudizio di opposizione alla stima ha ad oggetto la determinazione della giusta indennità di esproprio, secondo i criteri indicati dalla legge, la Corte ha affermato che l’oggetto della domanda dev’essere individuato in relazione al procedimento ablatorio cui si riferisce la stima: dato atto che l’ordinanza n. 2450/17 riguardava il medesimo fondo, il medesimo procedimento ablatorio ed il medesimo decreto di riacquisto cui si riferiva la domanda proposta dall’attore, ha ritenuto sussistenti i presupposti per la dichiarazione della litispendenza, reputando ininfluente, a tal fine, la circostanza che la precedente domanda fosse stata proposta dall’espropriante.
Avverso la predetta sentenza il COGNOME ha proposto ricorso per cassa-
zione, articolato in due motivi, illustrati anche con memoria. Il CIPNES ha resistito con controricorso, anch’esso illustrato con memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, censurando l’ordinanza impugnata per aver omesso di dichiarare illegittimi gli atti del procedimento di riacquisto, con conseguente disapplicazione ai fini della decisione. Premesso, infatti, che l’art. 63 della legge n. 448 del 1998 disciplina esclusivamente il riacquisto delle aree cedute dai consorzi, e non è quindi applicabile agli altri beni inclusi nel perimetro consortile, i quali sono espropriabili solo con il procedimento previsto dal d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, afferma che l’impugnazione da lui proposta avverso il decreto di riacquisto era ancora pendente dinanzi al Consiglio di Stato, aggiungendo che la Corte d’appello avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’opposizione alla stima proposta dal CIPNES, non essendo intervenuto il decreto di esproprio.
Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in subordine, la violazione dell’art. 39 cod. proc. civ. e dell’art. 54 del d.P.R. n. 327 del 2001, censurando l’ordinanza impugnata per aver affermato l’identità dell’oggetto del presente giudizio rispetto a quello del giudizio precedentemente promosso dal CIPNES, senza tenere conto della diversità di origini e funzione esistente tra la determinazione dell’indennità ai sensi dell’art. 21 del d.P.R. n. 327 del 2001 e l’opposizione alla stima. Sostiene infatti che, nel sistema delineato dal d.P.R. n. 327 del 2001, il diritto all’indennità sorge soltanto a seguito dell’emissione del decreto di esproprio, il quale segna anche il momento in riferimento al quale dev’essere valutato lo stato di fatto e di diritto dell’immobile, mentre la determinazione dell’indennità ai sensi dell’art. 21 ha una funzione meramente estimatoria, in quanto richiesta esclusivamente ai fini dell’emissione del provvedimento ablatorio, e destinata a rimanere inefficace nel caso in cui l’autorità espropriante decida di non dar corso all’espropriazione.
3. Il ricorso è inammissibile.
Con l’ordinanza impugnata, la Corte d’appello non ha infatti pronunciato nel merito della controversia, avente ad oggetto l’opposizione proposta dallo
attore avverso la stima dell’indennità dovuta per il riacquisto dello stabilimento industriale da lui costruito su un’area inclusa nel perimetro del Consorzio Provinciale Nord Est Sardegna -Gallura, ma si è limitata a rilevare che la stessa aveva il medesimo oggetto di un altro giudizio precedentemente promosso dal Consorzio e già definito in unico grado con ordinanza impugnata dinanzi a questa Corte, ravvisando una situazione di litispendenza, ai sensi dell’art. 39 cod. proc. civ., e disponendo quindi la cancellazione della causa dal ruolo.
In quanto recante una pronuncia sulla sola competenza, il provvedimento in esame non è impugnabile con il ricorso ordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., ma con il regolamento necessario di competenza, ai sensi dell’art. 42 cod. proc. civ., conformemente al principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui, essendo la litispendenza un istituto che concorre all’identificazione in concreto del giudice che deve decidere la causa, la pronuncia con cui il giudice la dichiari è sostanzialmente assimilabile al provvedimento con cui sono decise le questioni di competenza, e può quindi essere impugnata soltanto con il regolamento necessario di competenza (cfr. Cass., Sez. Un., 31/07/2014, n. 17443; Cass., Sez. III, 18/03/2022, n. 8975; 23/01/2006, n. 1218).
Non risulta d’altronde applicabile, nella specie, il principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il ricorso ordinario per cassazione erroneamente proposto avverso un provvedimento che abbia pronunciato esclusivamente sulla competenza può essere oggetto di esame come regolamento di competenza, qualora soddisfi i requisiti di forma e di sostanza prescritti dall’art. 42 cod. proc. civ. (cfr. tra le più recenti, Cass., Sez. VI, 17/ 12/2019, n. 33443; 10/07/2017, n. 17025; 7/02/2015, n. 9268): in quanto proposta con atto notificato il 4 maggio 2022, l’impugnazione risulta infatti successiva alla scadenza del termine perentorio di trenta giorni previsto dallo art. 47, secondo comma, cod. proc. civ., decorrente dalla comunicazione della ordinanza impugnata, effettuata il 22 febbraio 2022.
4. Le spese processuali seguono la soccombenza, e si liquidano come dal dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dal comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 9/10/2024