Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22867 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22867 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6883/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, domiciliato rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso SENTENZA di TRIBUNALE NAPOLI NORD n. 861/2023 depositata il 02/03/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/07/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31/5/2024 dal AVV_NOTAIO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO che chiede il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato ed iscritto al numero di ruolo 3073NUMERO_DOCUMENTO la RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli Nord il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nonché la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, per accertare l’esistenza di un presunto credito di € 1.360.448,84 oltre interessi vantato nei confronti dell’ente resistente e per il quale veniva escluso dall’ammissione alla massa passiva con delibera n. 195 .
Il presunto credito faceva riferimento a fatture (dal 1999 al 2004) prodotte dall’RAGIONE_SOCIALE in bonis facente parte dell’ATI affidataria del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani.
Il RAGIONE_SOCIALE si costituiva in giudizio, chiedendo dichiararsi la litispendenza del giudizio con il ricorso pendente in Cassazione avverso la sentenza n. 3750/2019 della Corte d’Appello di Napoli RG. 266/2015 che , a conferma della sentenza n. 2304/2014 del Tribunale di Santa Maria C.V. RG. 1683/2009, aveva rigettato la medesima domanda della RAGIONE_SOCIALE di accertamento di tale credito già chiesto in precedenza. In particolare con sentenza n. 2304 del 14.06.2014, confermata in appello, il Tribunale di S. Maria C.V. sezione distaccata di Aversa aveva rigettato la domanda proposta dalla curatela sul rilievo che
in caso di fallimento della società capogruppo costituita mandataria il mandato è risolto ex art. 78 l.f. e la impresa mandante è legittimata a riscuotere dalla Amministrazione il corrispettivo per la quota corrispondente a quella parte dei lavori appaltat i la cui esecuzione in base all’accordo dell’ATI era di sua spettanza non invece per l’intero.
Il Tribunale di Napoli Nord in accoglimento delle argomentazioni difensive del RAGIONE_SOCIALE, con Sentenza n. 861/2023 ha così stabilito ‘dichiara la litispendenza del presente procedimento con la causa pendente tra le stesse parti davanti alla Corte di Cassazione; ordina la cancellazione della causa dal ruolo; condanna la RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore del RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite relative al presente giudizi o ‘.
RAGIONE_SOCIALE ritenendo la predetta sentenza illegittima, propone ricorso in Cassazione per i seguenti motivi:
1.violazione e falsa applicazione della norma dell’art. 39 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. non sussistendo i presupposti per la dichiarazione di litispendenza per la diversità di petitum tra il giudizio iscritto al n r.g.3073/2020 Tribunale Napoli Nord deciso con sentenza n. 861/2023 e i precedenti giudizi di merito Tribunale S. Maria C.V. r.g. 1863/2009 (deciso con sentenza n.2304/2014) e Corte Appello Napoli r.g. 266/2015 la cui decisione (sent.n.3750/2019) è oggetto del pendente ricorso per cassazione r.g. 5634/2020.
violazione e falsa applicazione della norma dell’art. 39 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. non sussistendo i presupposti per la dichiarazione di litispendenza tra il giudizio iscritto al n r.g.3073/2020 Tribunale Napoli Nord ed ricorso per cassazione r.g. 5634/2020. Secondo il ricorrente invero, se da un lato la litispendenza deve essere rilevata anche quando la stessa causa sia stata proposta in due differenti gradi di giudizio, dall’altro deve pur sempre trattarsi di procedimenti di merito come evidenziato proprio dall’arresto delle sezioni unite (Cass. sez un. 27846/2013) – indicato in motivazione dal Tribunale – che ha ritenuto la sussistenza della litispendenza con riguardo a giudizi di merito pendenti in gradi diversi (tribunale e corte di appello.
violazione e falsa applicazione delle norme degli art. 39 e 295 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. anche in ordine ad una dichiarazione di continenza tra il giudizio di merito r.g.3073/2020
Tribunale Napoli Nord ed il ricorso per cassazione r.g. 5634/2020 . Nella fattispecie non ricorrono i presupposti per dichiarare la eventuale continenza – neppure prospettata dal Tribunale ma rilevabile di ufficio- tra il giudizio promosso dinanzi il Tribunale di Napoli Nord ( 3073/2020) ed il giudizio per cassazione ( r.g. 5634/2020).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Conformemente alle richieste del P.G. il ricorso deve essere respinto e confermata la sentenza nr. 861/2023 che ha dichiarato la litispendenza tra i due giudizi per cui è causa.
Infatti in ordine al primo motivo va premesso che la domanda proposta davanti al Tribunale di Napoli Nord nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, e la RAGIONE_SOCIALE DEL RAGIONE_SOCIALE è la seguente: ‘1. accertare e dichiarare il credito complessivo di euro 1.360.448,84, di cui euro 746.710,07 per sorte capitale, euro 614.038,67 per interessi legali e moratori, ovvero di quella diversa somma che sarà ritenuta dal Tribunale, vantato dalla società RAGIONE_SOCIALE e per essa dal RAGIONE_SOCIALE nei confronti del RAGIONE_SOCIALE di San RAGIONE_SOCIALE (CE) e/o della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE di S. RAGIONE_SOCIALE, quale corrispettivo del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti correttamente espletato dalla predetta società per il periodo settembre 1999 – maggio 2006;
2.conseguentemente si disponga in via definitiva la ammissione alla massa passiva della liquidazione della somma complessiva di euro 1.360.448,84…’.
La domanda posta al Tribunale S. Maria C.V. Sezione distaccata di Aversa r.g.1863/2009 era invece la seguente:
<> .( v. atto di citazione del 9.12.2009 sub all. n., 2 fasc. primo grado).
Infine nel Giudizio Corte Appello Napoli r.g. 266/2015 la domanda è la seguente:
<<1. in riforma integrale della sentenza del Tribunale di S. Maria C.V. ex Sezione distaccata di Aversa n. 2304/2014 , accertata e dichiarata la sussistenza del credito complessivo vantato dalla società RAGIONE_SOCIALE e per essa dal RAGIONE_SOCIALE nei confronti del RAGIONE_SOCIALE di San RAGIONE_SOCIALE (CE) a titolo di corrispettivo del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti correttamente espletato dalla predetta società per il periodo settembre 1999 – maggio 2006, si condanni il RAGIONE_SOCIALE di San RAGIONE_SOCIALE, nella persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore della RAGIONE_SOCIALE della somma di euro 731.037,72, oltre interessi e rivalutazione ovvero di quella somma che il Giudice riterrà equa;
2) si emetta eventuale sentenza di condanna generica, etc' Da quanto sopra riportato testualmente emerge l'assoluta identità di petitum e causa petendi e pertanto deve essere respinto il primo motivo posto che risulta acclarato che tra i giudizi ci sia identità di parti in causa e della causa petendi posta a fondamento di ciascuna domanda proposta, come si evince chiaramente dal fatto che le argomentazioni articolate da parte attrice nell'atto introduttivo del procedimento instaurato dinanzi il Tribunale di Napoli Nord (RG.3073/2020) sono esattamente le medesime di quelle riportate nell'atto introduttivo del procedimento originariamente instaurato dinanzi il Tribunale di Santa Maria C. V. (RG. 1683/2009). Del tutto corrispondente deve ritenersi altresì il petitum dei due giudizi; in entrambi, le domande hanno avuto ad oggetto l'accertamento del credito derivante dall'esecuzione dell'appalto.
Il secondo e terzo motivo sono altresì infondati in quanto 'qualora una stessa causa venga proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito è tenuto a dichiarare la litispendenza, anche se la controversia iniziata in precedenza sia stata già decisa in primo grado e penda oramai davanti al giudice d ell'impugnazione, senza che sia possibile la sospensione del processo instaurato per secondo, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. o dell'art. 337, secondo comma, c.p.c., a ciò ostando l'identità delle do mande formulate nei due diversi giudizi' (Cass. Sezioni Unite, sentenza n. 27846 del 12/12/2013). Per quanto sopra deve essere rigettato il ricorso proposto, in conformità con la richiesta del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi,oltre agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di c ontributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma
1-bis, dello stesso articolo 13 . Così deciso in Roma, il 12/07/2024.