Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2842 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2842 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/01/2024
INTERRUZIONE DEL PROCESSO -NULLITA’ DELL’ATTO DI RIASSUNZIONE ESTINZIONE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 01932/2022 R.G. proposto da BUOMPADRE ROSELLA, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO , con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore
-ricorrente –
contro
PREZIOSI NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC dei propri difensori
-controricorrente –
Avverso la sentenza n. 321/2021 della CORTE DI APPELLO DI PERUGIA, depositata il 3 giugno 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, nella asserita qualità di proprietaria e coltivatrice diretta di un fondo agricolo adibito ad uliveto ubicato nel Comune di Montefalco, convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Spoleto – Sezione Specializzata Agraria, AVV_NOTAIO, esercitando azione di riscatto avente ad oggetto l’atto di compravendita (rogato il giorno 29 novembre 2004 per notar COGNOME) relativo ai fondi, confinanti con quello attoreo e con esso in rapporto di contiguità fisica e funzionale, siti nello stesso Comune, alla località Montepennino, alienati a NOME COGNOME da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME per il prezzo di euro 8.500.
Nel resistere, l’unica parte convenuta in lite, NOME COGNOME spiegò, per l’ipotesi di accoglimento dell’istanza attorea, domanda di manleva nei riguardi dei suoi danti causa, venditori dei fondi, dei quali chiese di autorizzare la chiamata in causa.
Disposta ed eseguita la chiamata in causa dei terzi, il processo venne dichiarato interrotto per il decesso di alcuni dei chiamati.
NOME COGNOME COGNOME ricorso in riassunzione a NOME COGNOME COGNOME agli eredi delle parti decedute: nel costituirsi gli eredi di alcuni di esse (precisamente, gli eredi di NOME COGNOME, di NOME COGNOME e di NOME COGNOME) eccepirono la nullità dell’at to riassuntivo, siccome non correttamente riportante il petitum e la causa petendi del giudizio.
Con ordinanza del 28 gennaio 2016, il giudice monocratico del Tribunale di Spoleto pronunciò l’estinzione del processo.
4 . L’appello dispiegato da NOME avverso siffatto provvedimento è stato rigettato dalla decisione in epigrafe indicata.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, affidandosi a tre motivi, cui resiste, con controricorso, NOME COGNOME.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, non assume rilevanza la mancata evocazione nel presente grado di giudizio dei terzi chiamati in causa, già parti della controversia nei gradi di merito, stante l’infondatezza del ricorso per le ragioni di cui in appresso.
Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone infatti al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato o inammissibile, appare superflua, pur potendone sussistere i presupposti, la fissazione del termine per la rinnovazione della notifica del ricorso ad una parte o per l’integrazione del contraddittorio nei riguardi di un litisconsorte pretermesso, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei tempi di definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti (cfr., sulla scia di Cass., Sez. U, 22/03/2010, n. 6826, tra le tante, Cass. 13/10/2011, n. 21141; Cass. 17/06/2013, n.
15106; Cass. 10/05/2018, n. 11287; Cass. 21/05/2018, n. 12515; Cass. 15/05/2020, n. 8980; Cass. 20/04/2023, n. 10718).
Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 156 cod. proc. civ. ed omesso esame di un fatto decisivo.
Con specifico (ed esclusivo) riferimento alla posizione di NOME COGNOME, si assume che l’atto di riassunzione a quest’ultima notificato era « completo in tutte le sue parti e regolarmente collazionato, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti » sicché lo stesso non era inficiato da nullità, in ogni caso sanata per raggiungimento dello scopo in conseguenza della costituzione della COGNOME avvenuta senza sollevare eccezione alcuna.
Ad avviso di parte ricorrente, la Corte d’appello ha omesso di considerare l’esistenza di « due originali di notifica diversi, uno diretto a COGNOME NOME ed uno ai terzi chiamati » erroneamente addivenendo alla estinzione del giudizio anche nei confronti di detta convenuta.
Con il secondo mezzo, per violazione e falsa applicazione dell’art. 103 cod. proc. civ., si deduce che, versandosi in causa a litisconsorzio facoltativo (non essendo il venditore del fondo parte necessaria del giudizio di riscatto agrario), ben poteva , dopo l’interruzione della causa, procedersi alla riassunzione soltanto nei confronti di alcuna delle controparti, sicché, nel caso concreto, l’estinzione del processo andava dichiarata nei confronti dei terzi chiamati, non rispetto a NOME COGNOME.
I motivi -da scrutinare congiuntamente, in ragione dell’intima connessione che li avvince -sono infondati.
Come riferito in parte narrativa, nel giudizio di prime cure era stata compiuta la chiamata in causa di terzi a scopo di garanzia e manleva: per effetto di ciò, si era determinata una situazione di litisconsorzio necessario processuale, con conseguente inscindibilità delle cause tra le parti originarie ed i terzi chiamati (orientamento consolidato: Cass.
21/03/2022, n. 9013; Cass. 12/03/2018, n. 5876; Cass. 31/10/2017, n. 25822; Cass., Sez. U, 04/12/2015, n. 24707).
La descritta vicenda imponeva che, a seguito della dichiarazione di interruzione, la riassunzione del giudizio avvenisse, indefettibilmente, nei riguardi di tutte le parti (originarie e terzi chiamati) ed ostava ad una pronuncia di estinzione parziale della controversia.
Tanto rende palese la non conformità a diritto dell’argomentazione sviluppata con il secondo motivo ed evidenzia altresì l’erroneità in iure del presupposto da cui muove il primo motivo, il quale assume, quale logica premessa, la negazione nel caso di un litisconsorzio necessario e la possibilità di una separazione delle cause.
Con il terzo motivo, per violazione e falsa applicazione dell’art. 307 cod. proc. civ., si censura la gravata sentenza nella parte in cui ha reputato l’operatività di diritto dell’estinzione: si sostiene, per contro, che detta operatività non trovi spazio nelle ipotesi di nullità dell’atto di riassunzione, nelle quali, invece, va disposta, ai sensi dell’art. 164 cod. proc. civ., la rinnovazione dell’atto mancante di un requisito essenziale.
5.1. Il motivo è inammissibile per novità.
Per fermo convincimento di questa Corte, i motivi di ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, non essendo consentita la prospettazione di nuove questioni di diritto oppure di contestazioni che implichino indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito, nemmeno se si tratti di questioni rilevabili d’uf ficio.
Grava pertanto sul ricorrente, onde evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, l’onere non solo di specificare l’avvenuta deduzione della questione avanti al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la
veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito (sul tema, ex multis, Cass. 17/11/2022, n. 33925; Cass. 30/01/2020, n. 2193; Cass. 13/08/2018, n. 20712; Cass. 06/06/2018, n. 14477).
Nella specie, parte ricorrente ha mancato di specificare con quali atti ed in quali termini si dolse, nei gradi di merito, del mancato esercizio del potere officioso di rinnovazione dell’atto di citazione ai sensi dell’art. 164 cod. proc. civ. .
In particolare, ha omesso di chiarire se e come abbia sollevato tale questione come motivo di appello e, ancor prima ed al fine di essere abilitato all’impugnazione per detto profilo, quando e come abbia richiesto al giudice di prime di cure di disporre la rinnovazione, altrimenti cioè a dire in mancanza di un’istanza del genere contribuendo a determinare la nullità e precludendosi, con il proprio contegno omissivo, la possibilità di dedurre la stessa come motivo di appello (cfr. Cass. 30/08/2018, n. 21381; Cass. 27/02/2023, n. 5815; Cass. 24/05/2023, n. 14423).
Il ricorso è rigettato.
La singolarità della fattispecie controversa giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.
Atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
r.g. n. 1932/2022 Cons. est. Raffaele AVV_NOTAIO
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione