Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3926 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3926 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 13/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 23441-2019 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Milano, INDIRIZZO (cod. fisc. p. P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, con cui elettivamente domicilia in Roma, INDIRIZZO , presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, con gli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME per procura in atti.
-controricorrente –
contro
NOME COGNOME
–
intimata –
avverso la sentenza n. 305/2019 della Corte d’Appello di Napoli, resa in data 23 gennaio 2019, pubblicata in data 23 gennaio 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2023 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE
1.Con atto di citazione notificato in data 8.7.2014 NOME COGNOME conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di S. NOME Capua Vetere la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE S.P.A. e la RAGIONE_SOCIALE, chiedendo l’annullamento del contratto di finanziamento n. 13083948 intercorso tra NOME COGNOME e lei parte attrice coobbligata e far dichiarare che nessun obbligo di pagamento gravava sulla parte attrice in giudizio in ragione del predetto contratto di finanziamento e per accertare inoltre il grave inadempimento delle società convenute per violazione degli artt. 1175 e 1375 cod. civ., con conseguente condanna al risarcimento del danno in suo favore e comunque in via g radata per sentir dichiarare l’ illiceità e la nullità delle condizioni applicate dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE al rapporto dedotto in giudizio e dunque la non debenza delle somme portate a credito dalla convenuta. Deduceva la parte attrice, a fondamento delle sue domande, che NOME COGNOME aveva stipulato con la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE due contratti di assicurazione, aventi oggetto completamente inadeguato alle esigenze assicurative dell’assicurato, non garantendo, come invece sarebbe stato normale, il pagamento delle rate di ammortamento del collegato contratto di finanziamento, stipulato in pari data con la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEP.A., per l’ipotesi del decesso dell’obbligato principale, ma eventi del tutto estranei alle concrete attività quotidiane dell’assicurato, semplice pensionato; che, allorquando era deceduto NOME COGNOME NOME, era rimasta obbligata al pagamento delle rate di ammortamento del mutuo, in qualità di coobbligata, nell’ambito del ridetto contratto di finanziamento; che la mancata somministrazione di adeguate informazioni circa il contenuto dei contratti di assicurazione stipulati dal COGNOME aveva determinato un grave inadempimento sia dell’assicuratrice che della intermediaria, per mezzo della quale i contratti erano stati stipulati; che gli interessi -sia corrispettivi che
moratori -stabiliti nel contratto di finanziamento erano evidentemente superiori al tasso soglia.
Il Tribunale di Santa NOME Capua Vetere ha rigettato la domanda proposta nei confronti della compagnia assicurativa, ritenendo: a) il difetto di legittimazione passiva della compagnia di assicurazione quanto alle domande relative all’ invalidità del contratto di finanziamento; b) sussistente la prova documentale dell’ adeguatezza e completezza delle informazioni somministrate all’assicurato COGNOME, mediante la sottoscrizione specifica di tutte le clausole nei co ntratti stessi riportate; c) l’ insussistenza di qualsivoglia collegamento tra i contratti assicurativi e quello di finanziamento; d) l’infondatezza della censura in ordine all’ usurarietà degli interessi pattuiti, per genericità della stessa, nemmeno supportata dalla produzione del decreto ministeriale di rilevazione del tasso soglia dell’epoca di stipula del relativo patto.
Avverso la predetta decisione proponeva appello la NOME COGNOME e la Corte di appello, con la sentenza qui ricorsa per cassazione e sopra ricordata in epigrafe, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto nei confronti della RAGIONE_SOCIALE; ha accolto l’appello nei confronti di RAGIONE_SOCIALE ed in parziale riforma della predetta sentenza di primo grado ha dichiarato la nullità della clausola determinativa degli interessi passivi, inserita nel contratto di finanziamento e conseguentemente ha dichiarato non dovuti dall’appel lante gli interessi debitori nella misura contrattualmente dovuta, ma in quella pari al tasso legale sulla intera somma capitale.
La corte del merito ha ritenuto che : a) l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE doveva essere dichiarato inammissibile in ragione della sua tardiva proposizione, intervenuta trenta giorni dopo la notificazione della sentenza appellata; b) l’ inammissibilità del predetto appello non pregiudicava tuttavia l’ammissibilità del gravame proposto nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, trattandosi di cause scindibili e non ponendosi, rispetto alla predetta appellata, la preventiva notifica della sentenza impugnata; c) dovevano ritenersi inammissibili i rilievi relativi ai contratti di assicurazione e alla richiesta risarcitoria per inadempimento
contrattuale, in ragione della genericità di formulazione delle relative richieste e dei mezzi di gravame proposti in appello; d) fondato era da ritenersi invece il gravame in riferimento alla contestazione del superamento del tasso soglia, quanto agli interessi corrispettivi, in quanto per quanto disposto dalle istruzioni della Banca d’Italia per la rilevazione del TAEGM, emanate nel 2016, nonché per quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini della verifica del superamento del così detto tasso soglia, occorreva procedere alla sommatoria algebrica di ogni onere ed accessorio, compresi i costi per le polizze assicurative stipulate contestualmente al contratto di finanziamento, sebbene allo stesso non collegato; e) dal contratto di finanziamento il TAEG annuo degli interessi corrispettivi, comprese le spese assicurative, era pari al 20,70%, dunque superiore a quello soglia del periodo della pattuizione contrattuale (7.11.2013), stabilito nella misura del 18,98%, con conseguente nullità della relativa clausola contrattuale e applicabilità del disposto di cui all’art. 1815, 2 comma, cod. civ.; f) la rilevata nullità della clausola determinava anche l’assorbimento delle censure relative al dedotto superamento del tasso soglia anche per gli interessi moratori di cui comunque era evidente la nullità, in relazione alla relativa clausola contrattuale, perchè affetta da indeterminatezza nell’oggetto.
La sentenza, pubblicata il 23 gennaio 2019, è stata impugnata da RAGIONE_SOCIALE con ricorso per cassazione, affidato a dieci motivi, cui RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La NOME COGNOME, intimata, non ha svolto difesa.
La RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 325 e 331 c.p.c., sul rilievo che la declaratoria di inammissibilità dell’appello statuita dalla Corte territoriale in relazione al gravame proposto nei confronti della RAGIONE_SOCIALE dovesse essere esteso anche nei suoi confronti, trattandosi, diversamente da quanto opinato dai giudici di appello, di cause inscindibili per la sussistenza di un litisconsorzio processuale.
1.1. Osserva la società ricorrente che, anche secondo la giurisprudenza di legittimità, nei processi con pluralità di parti, quando si verta in ipotesi di litisconsorzio necessario, ovvero – come nella specie processuale (c.d. “litisconsorzio unitario o quasi necessario”) sarebbe applicabile la regola, propria delle cause inscindibili, dell’unitarietà del termine per proporre impugnazione, con la conseguenza che la notifica della sentenza eseguita ad istanza di una sola delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l’inizio del termine breve per la proposizione dell’impugnazione contro tutte le altre parti, sicché, ove a causa della scadenza del termine, sia intervenuta la decadenza dall’impugnazione, questa esplicherebbe i suoi effetti non solo nei confronti della parte che abbia assunto l’iniziativa di notificare la sentenza, ma anche nei confronti di tutte le altre parti.
Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 112 c.p.c., sul rilievo che la Corte d’Appello di Napoli avrebbe omesso di esaminare la domanda di anonimizzazione ex art. 52 D. Lgs. 196/2003 proposta con la comparsa di costituzione in appello. 3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’art. 1815, 2 comma, cod. civ., 644 cod. pen., art . 2, commi 1 e 4 l. n.
108/1996.
Con il quarto e quinto motivo si denuncia omessa valutazione della natura facoltativa delle polizze, vizio dedotto ai sensi dell’art. 360, 1 comma, n. 5, cod. proc. Civ. e quale violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il sesto e settimo motivo deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 2, 1 e 4 comma della l. n. 108/96 e dell’art. 644 c.p. ed erronea applicazione dei criteri per il calcolo del TEG, vizi rilevanti ai sensi dell’art. 360, 1 comma, n. 3 e 5, c.p.c..
L’ottavo motivo denuncia vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, vizio rilevante ai sensi dell’art. 360, 1 comma, n. 5, c.p.c.
Con il nono motivo di ricorso, si impugna la sentenza di appello per aver ritenuto la stessa rilevante, ai fini dell’usura, il TAEG, anziché il TEG, violando gli artt. 2 L. 108/1996 e 644 c.p.
4.2 Con il decimo motivo di ricorso, la RAGIONE_SOCIALE censura il provvedimento impugnato per non aver esaminato in alcun modo l’elemento soggettivo e quale comportamento effettivamente esigibile poteva richiedersi alla ricorrente alla luce della normativa tecnica espressamente richiamata dalla normativa secondaria a ciò autorizzata dalla normativa primaria.
Il primo motivo è fondato ed il suo accoglimento determina l’assorbimento delle ulteriori censure sollevate nei sopra ricordati motivi di ricorso ed anche le ulteriori obiezioni sollevate dalla società controricorrente.
5.1 Orbene, osserva il Collegio che in data 27 luglio 2017, la RAGIONE_SOCIALE aveva notificato la sentenza di primo grado alla RAGIONE_SOCIALE, la quale aveva proposto appello solo il 29 dicembre 2017, ossia ben oltre i trenta giorni ex art. 325 c.p.c. La Cort e aveva, dunque, dichiarato l’appello inammissibile, poiché tardivo, solo nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, e non anche della banca RAGIONE_SOCIALE, perché quest’ultima non aveva notificato la sentenza di primo grado.
5.2 L’assunto è erroneo.
Nei processi con pluralità di parti, quando si verta in ipotesi di litisconsorzio necessario, ovvero (come nella specie) processuale (c.d. “litisconsorzio unitario o quasi necessario”), è applicabile la regola, propria delle cause inscindibili, dell’unitarietà del termine per proporre impugnazione, con la conseguenza che la notifica della sentenza eseguita ad istanza di una sola delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l’inizio del termine breve per la proposizione dell’impugnazione contro tutte le altre parti, sicchè, ove a causa della scadenza del termine, sia intervenuta la decadenza dall’impugnazione, questa esplica i suoi effetti non solo nei confronti della parte che abbia assunto l’iniziativa di notificare la sentenza, ma anche nei confronti di tutte le altre parti (Cass. 19869/2011; Cass. 15234/2014; Cass. 985/2016; Cass. 14722/2018; Cass. 667/2021). 5.3 Nella specie, sia la banca che l’assicurazione erano state parti del giudizio di prime cure. Di più, nella specie, tra i giudizi sussiste anche una forma di
inscindibilità sostanziale, essendo stata proposta dalla RAGIONE_SOCIALE azione di accertamento negativo ne i confronti della banca e dell’ assicurazione, mediante deduzione del collegamento tra i due negozi, che comporta che le vicende del l’uno si trasmettono all’altro, secondo il noto principio simul stabunt, simul cadent .
Ne consegue che l’appello anche nei confronti dell’odierna società ricorrente doveva essere considerato tardivo e perciò inammissibile anche nei confronti di quest’ultima .
Ne consegue la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell’ art. 382, 3 comma, c.p.c., perché il processo non poteva essere proseguito.
Le spese del secondo grado di giudizio e del presente giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Le spese del giudizio di cassazione tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE vanno invece compensate, in ragione dell’esito complessivo del giudizio.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti; cassa senza rinvio la sentenza impugnata e condanna la NOME COGNOME al pagamento in favore della società ricorrente delle spese del giudizio di secondo grado nella misura di euro 4.800 e dell’ ulteriore somma pari ad euro 5.000 per l’odierno giudizio di cassazione , oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; compensa le spese del giudizio di legittimità tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2023.