Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 17274 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 17274 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3040/2020 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME,
-ricorrente- contro
NOME, rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, -controricorrente-
nonchè contro
CONDOMINIO TORRE DELLE STELLE di COGNOME e COGNOME,
-intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI n.866/2019 depositata il 29.10.2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.6.2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME, premettendo di essere proprietaria di un immobile nel RAGIONE_SOCIALE Torre delle Stelle in Maracalagonis e Sinnai, adiva il Tribunale di Cagliari per sentir dichiarare la nullità delle delibere assembleari del 17.1.2009, del 13.1.2007 e del 25.3.2006, queste ultime istitutive della figura dei rappresentanti di zona, nonché dell’art. 9 del regolamento condominiale, nella parte in cui esso ammetteva la sostituzione da parte dei rappresentanti di zona dei condomini assenti in assemblea o non deleganti, anche ai fini dell’esercizio del diritto di voto in assemblea.
Costituitosi in giudizio il RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza n. 2264/2016 del 21.7.2016, il Tribunale di Cagliari dichiarava la nullità dell’art. 9 del predetto regolamento ove prevedeva i rappresentanti di zona e, per l’effetto, delle deliberazioni approvate nella seduta assembleare del 17.1.2009, rigettando nel resto.
RAGIONE_SOCIALE, esponendo di essere condomina del complesso Torre delle Stelle e di non aver ricevuto l’atto introduttivo del giudizio di primo grado, sebbene la natura contrattuale del regolamento ne imponesse la notifica a tutti i condomini, ed essendo rimasto inerte l’amministratore condominiale, interponeva appello avverso la predetta sentenza.
Si costituivano nel giudizio di secondo grado, con separati atti, il RAGIONE_SOCIALE Torre delle Stelle e COGNOME NOME.
Con la sentenza n. 866/2019 del 24/26.10.2019, la Corte d’Appello di Cagliari dichiarava inammissibile il gravame, accogliendo
l’eccezione sollevata dal RAGIONE_SOCIALE in ordine alla carenza di legittimazione attiva dell’appellante, il quale, agendo in qualità di litisconsorte pretermesso nel primo grado di giudizio, sarebbe stato legittimato, al più, a proporre opposizione di terzo ex art. 404, comma 1° c.p.c., ma non l’appello, e riteneva assorbita l’eccezione di tardività dell’appello perché proposto quando il potere d’impugnazione della sentenza di primo grado dell’amministratore condominiale era ormai consumato.
Avverso tale sentenza la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di due motivi, e COGNOME NOME ha resistito con controricorso, mentre il RAGIONE_SOCIALE Torre delle Stelle è rimasto intimato.
In data 6.6.2025 la RAGIONE_SOCIALE ha depositato la rinuncia al ricorso notificata ad COGNOME NOME con compensazione delle spese processuali, ed in pari data quest’ultima ha accettato tale rinuncia.
Col primo motivo, articolato in relazione all’art. 360, comma 1°, n.4) c.p.c., si denuncia la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 339 c.p.c. e 404 c.p.c.. Il Giudice di seconde cure avrebbe omesso di rilevare che la ricorrente, pur essendo titolare di un interesse personale a far valere la nullità della pronuncia di primo grado per violazione del litisconsorzio necessario, al fine di impedirne il passaggio in giudicato nei confronti del RAGIONE_SOCIALE ed il riverberarsi dei relativi effetti anche su di sé, non poteva considerarsi soggetto terzo rispetto alla sentenza gravata, poiché portatrice di un interesse comune al complesso condominiale.
Con la seconda censura, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c., la ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata e del procedimento per violazione degli artt. 102 c.p.c., 339 c.p.c. e 404 c.p.c.. La Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che la RAGIONE_SOCIALE avesse eccepito la violazione del litisconsorzio
necessario esclusivamente nei suoi confronti e non, per converso, nei riguardi di tutti i condomini pretermessi, limitando la portata della doglianza alla lesione subita dalla sola appellante, in violazione dell’art. 102 c.p.c..
Ritiene la Corte, che avendo la RAGIONE_SOCIALE ritualmente rinunciato il 6.6.2025 al ricorso con compensazione delle spese processuali, con rituale accettazione della rinuncia in pari data da parte della controricorrente COGNOME NOME, il procedimento n. 3040/2020 RG debba essere dichiarato estinto ex art. 391 c.p.c., nulla disponendo per le spese processuali in base alla previsione dell’ultimo comma di quell’articolo quanto alla COGNOME, che ha aderito alla rinuncia, ed in quanto il RAGIONE_SOCIALE é rimasto intimato.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10.6.2025