Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32382 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 32382 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 13/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19840/2020 R.G. proposto da :
COGNOME NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
CONFRATERNITA SANTISSIMO SACRAMENTO
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ANCONA n. 371/2020 depositata il 04/05/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2024 dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Confraternita Santissimo Sacramento convenne in giudizio innanzi al Tribunale Civile di Ancona, Sezione Distaccata di Jesi, NOME ed NOME COGNOME per chiedere di accertare e dichiarare la costituzione di servitù di passaggio pedonale e/o carraio per maturata usucapione sulla strada sita sul fondo distinto al catasto del Comune di Morro d’Alba al foglio 7, p.lla 85 e, in via subordinata, chiese la costituzione della servitù coattiva per interclusione del fondo Il processo di primo grado si svolse nella contumacia di NOME COGNOME e si concluse con l’accoglimento della domanda di usucapione.
La sentenza venne confermata dalla Corte di Appello di Ancona.
NOME ed NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello sulla base di quattro motivi.
La Confraternita INDIRIZZO non ha svolto attività difensiva.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 102 e 354 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 e 4 c.p.c., per violazione del litisconsorzio necessario in quanto la domanda di acquisto per usucapione della servitù di passaggio richiede la presenza in giudizio di tutti i comproprietari del fondo servente, mentre non è stata citata in giudizio NOME COGNOME anch’essa comproprietaria. I ricorrenti osservano che dalla relazione di CTU redatta dal geom. NOME COGNOME risultava che il fondo su cui si estende il percorso era di proprietà NOME COGNOME; invero, i fondi identificati al catasto al
foglio 7, mappali 240, 242 e 69 apparterrebbero pro indiviso a NOME COGNOME per 8/10, ad NOME COGNOME per 1/10 ed a NOME COGNOME per 1/10.
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 139 e ss., 149 e 354 c.p.c. e dell’art. 1 L. 890/1982, anche in relazione agli artt. 221 e s.s. c.p.c., ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., perché non sarebbe stata dichiarata la nullità della notifica dell’atto di citazione di primo grado e la nullità del relativo giudizio.
Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza, ai sensi dell’art.132, comma 4 c.p.c., per motivazione illogica ed apparente.
Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art.1067 c.c., in relazionbe all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c. , per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto che gli interventi descritti dal CTU non integrassero un aggravamento della servitù.
Il primo motivo è fondato con logico assorbimento dei restanti.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che, in tema di giudizio diretto all’accertamento dell’usucapione, ricorre la fattispecie del litisconsorzio necessario nel caso in cui la pluralità soggettiva sia rinvenibile dal lato passivo del rapporto, cioè tra coloro in danno dei quali la domanda è diretta mentre non ricorre nell’ipotesi in cui essa si riscontri dal lato attivo, atteso che, in tale evenienza, l’azione proposta è diretta a costituire una situazione compatibile con la pretesa che i soggetti non citati in giudizio potranno eventualmente vantare in futuro (Sez. 2, Sentenza n. 6163 del 20/03/2006; Cass. civ., sez. II, n. 14522/2012 ha, in continuità con tale principio, affermato che in caso di comunione legale, ex art. 177 c.c., la presenza di tutti i comproprietari in causa si rende necessaria quando
la pluralità soggettiva sia rinvenibile dal lato passivo del rapporto, ovvero tra coloro in danno dei quali la domanda di usucapione è diretta).
L’eccezione di difetto del contraddittorio per violazione del litisconsorzio necessario può essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità, a condizione che l’esistenza del litisconsorzio risulti dagli atti e dai documenti del giudizio di merito e la parte che la deduca ottemperi all’onere di indicare nominativamente le persone che devono partecipare al giudizio, di provare la loro esistenza e i presupposti di fatto e di diritto che giustifichino l’integrazione del contraddittorio (Cassazione civile sez. II, 05/04/2022, n.11043; Cassazione civile sez. II, 28/09/2018, n.23634).
Nel caso di specie, la comproprietà del fondo per 1/10 in capo a NOME COGNOME litisconsorte necessaria non evocata in giudizio, era emersa dalla relazione della CTU di primo grado, le cui conclusioni sono state riportate nel ricorso per cassazione, in ossequio al principio di specificità previsto dall’art.366, comma 1, n.6, c.p.c e quindi i requisiti necessari per il rilievo del vizio in cassazione sussistono.
Ne consegue che NOME COGNOME avrebbe dovuto essere convenuta nel giudizio di primo grado in qualità di comproprietaria del presunto fondo servente e il giudice di appello avrebbe dovuto avvedersene adottando i provvedimenti di sua competenza ex art. 354 cpc.
Dall’omessa integrazione del contraddittorio discende la nullità della sentenza e dell’intero procedimento, con regressione del giudizio al primo grado perché il contraddittorio venga esteso a NOME COGNOME in applicazione dell’art. 383 comma 3 cpc.
Le parti vanno, pertanto rimesse innanzi al Tribunale di Ancona, in diversa composizione anche per le spese di questo giudizio, con termini di legge per la riassunzione della causa.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Ancona in diversa composizione anche per le spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma in data 22 ottobre 2024.