Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 23236 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 23236 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/08/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 27368/2019 R.G. proposto da:
NOME COGNOME GUIDA MONICARAGIONE_SOCIALE rappresentati difesi dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
COMUNE COGNOME, in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente e ricorrente incidentale- avverso l’ORDINANZA della CORTE D’APPELLO DI SALERNO n. 564/ 2017 depositata il 06/02/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2025 dal Consigliere COGNOME
RILEVATO CHE
COGNOME NOME, la società RAGIONE_SOCIALE NOME e COGNOME Luigi hanno proposto opposizione alla indennità alla stima per la espropriazione dei terreni di loro proprietà.
La Corte d’appello pur prendendo atto che il terreno interessato dell’esproprio è destinato a cava, ha rilevato che nel caso di specie l’attività estrattiva non è sostenuta da autorizzazione, poiché già scaduta all’epoca dell’esproprio, e che l’area è stata inserita in un programma di riqualificazione ambientale e si colloca in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, e di conseguenza nessuna autorizzazione neppure futura potrà essere concessa per l’attività estrattiva, anzi l’Amministrazione dovrà sostenere il costo per il recupero ambientale della zona. Per questa ragione ha escluso che l’area si possa qualificare come cava, anche soltanto cava fattuale e potenziale, e ha determinato l’indennizzo considerando l’area come agricola.
Avverso la predetta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione COGNOME e COGNOME, nonché la società Bulgheria, affidandosi a tre motivi. Il Comune si è costituito con controricorso proponendo altresì ricorso incidentale. Le parti hanno depositato memoria.
Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l’accoglimento del primo motivo del ricorso, con assorbimento degli altri e assorbimento anche del ricorso incidentale.
RITENUTO CHE
Il ricorso per cassazione è presentato a nome di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e della RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME, dichiaratamente rappresentati dall’avv. NOME COGNOME «giusta procura notarile in atti». In atti è versata una procura speciale all’avv. NOME COGNOME per proporre ricorso per
cassazione avverso la ordinanza del 6.2.2019 della Corte d’appello di Salerno, in forma di scrittura privata autenticata dal Notaio NOME COGNOME in data 5 settembre 2019, rilasciata da NOME e da COGNOME NOME in proprio e nella qualità di unico socio accomandatario di RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Pertanto, vi è incompleta indicazione del nome della società RAGIONE_SOCIALE nella intestazione del ricorso (indicata semplicemente come RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE anziché, come in procura, COGNOME di NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE già RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE), ma soprattutto non risulta in atti alcuna procura rilasciata da NOME COGNOME, che di conseguenza non può considerarsi ritualmente costituito nell’odierno giudizio, nonostante sia stato parte nel giudizio innanzi la Corte d’appello e sia indicato come proprietario di parte dei terreni del cui esproprio si discute. Inoltre, COGNOME non può neppure considerarsi parte intimata del controricorso incidentale, notificato solo all’avv. NOME COGNOME erroneamente ritenuto procuratore costituito anche per COGNOME.
Deve quindi rilevarsi che il giudizio di determinazione dell’indennità di espropriazione ha carattere unitario ed investe il diritto nella sua interezza, anche qualora il bene oggetto del procedimento ablatorio sia in comproprietà indivisa, sicché, mentre la determinazione giudiziale dell’indennità giova ai comproprietari che non abbiano proposto opposizione (non ricorrendo un’ipotesi di litisconsorzio necessario), senza che ad essi possa opporsi alcuna decadenza, nel caso in cui solo alcuni degli opponenti comproprietari abbiano coltivato il giudizio nei gradi di impugnazione, non può configurarsi la formazione frazionata del giudicato in capo ai diversi opponenti, i quali tutti devono considerarsi parti processualmente necessarie nei successivi gradi, anche se non abbiano proposto im-
pugnazione (v. Cass. n. 15780 del 12/06/2019 e Cass. 24 marzo 2011, n. 6873 del 24/2011).
Dal che consegue che deve ordinarsi la integrazione del contraddittorio nei confronti di COGNOME NOME, rinviando la causa a nuovo ruolo.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la integrazione del contraddittorio nei confronti di NOME entro giorni sessata dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, il 15/05/2025.