Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34892 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 3 Num. 34892 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/12/2025
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
– intimati – avverso la sentenza n. 2886/2018 del TRIBUNALE DI FOGGIA, depositata il giorno 19 novembre 2018;
nonché contro
OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 13732/2019 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’Avv.
NOME COGNOME
– controricorrente –
udita la relazione svolta alla pubblica udienza tenuta il giorno 11 novembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore l’accoglimento del primo generale NOME COGNOME, che ha chiesto motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti.
FATTI DI CAUSA
In danno di NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE (cui lite pendente è succeduta ope legis RAGIONE_SOCIALE) promosse, nelle forme di cui all’ art. 72bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, due procedure di espropriazione di crediti presso terzi: la prima, nel dicembre 2015, per il recupero del credito portato da sei cartelle di pagamento, presso il terzo RAGIONE_SOCIALE; la seconda, nel marzo 2016, per il recupero del credito portato da sette cartelle, presso il terzo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Avverso detti procedimenti, NOME COGNOME dispiegò distinte opposizioni, per motivi ex artt. 615 e 617 cod. proc. civ..
Riunite le controversie, celebrate, nell’attiva resistenza dell’agente della riscossione, secondo la scansione bifasica tipicamente connotante le opposizioni esecutive, la decisione in epigrafe indicata ha accolto le doglianze della parte opponente.
Qualificata l’azione come opposizione agli atti esecutivi e affermata « la competenza » del giudice ordinario quanto alle contestazioni rivolte alla riscossione coattiva di crediti tributari, il Tribunale ha ritenuto non dimostrata la regolare notificazione all’esecutato del pignoramento nonché degli atti (cartelle di pagamento ed avvisi di intimazione) ad esso prodromici , assorbendo l’esame RAGIONE_SOCIALE altre questioni.
Ricorre per cassazione RAGIONE_SOCIALE, sulla base di cinque motivi.
Resiste, con controricorso, NOME COGNOME.
Non svolgono difese nel giudizio di legittimità RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE.
r.g. n. 13732/2019 Cons. est. NOME AVV_NOTAIO
Trasmesso il fascicolo del ricorso a questa Sezione nel luglio 2025, per la discussione della causa è fissata l’odierna pubblica udienza , in vista della quale il P.G. ha depositato conclusioni scritte nel senso del l’accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti, e parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è affidato a cinque motivi.
1.1. Il primo, per violazione dell’art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, rileva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sul motivo di opposizione con cui è stata dedotta l’omessa notificazione degli atti prodromici al pignoramento effettuato per la soddisfazione di crediti di natura tributaria.
1.2. Il secondo, per violazione dell’art. 617 cod. proc. civ., deduce la tardività RAGIONE_SOCIALE opposizioni agli atti esecutivi, siccome proposte oltre il termine di venti giorni dalla conoscenza degli atti di pignoramento.
1.3. Il terzo, per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., denuncia vizio di ultrapetizione nella sentenza impugnata, per aver statuito circa la regolarità della notifica degli atti di pignoramento, sulla quale l’opponente non aveva sollevato censure.
1.4. Il quarto, per violazione degli artt. 54 e 57 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ravvisa l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE opposizioni (all’esecuzione ed agli atti esecutivi) relative ai crediti tributari.
1.5. Il quinto, per violazione degli artt. 139 e 140 cod. proc. civ. e dell’art. 60 del d.P.R. n. 602 del 1973 nonché per omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., sostiene il regolare compimento RAGIONE_SOCIALE notificazioni RAGIONE_SOCIALE cartelle prodromiche ai pignoramenti.
La disamina dei testé riassunti motivi è superflua: rispetto ad essa assume carattere pregiudiziale il rilievo officioso della nullità processuale invalidante il giudizio di merito (e, per conseguenza, la sentenza gravata), siccome svolto a contraddittorio non integro.
2.1. Dissipando precedenti perplessità ermeneutiche in precedenza sorte, questa Corte ha enunciato il principio di diritto per cui « nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli artt. 543 e ss. cod. proc. civ. il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario » (così Cass. 18/05/2021, n. 13533).
« Molteplici ragioni: di sistema, di semplicità e di coerenza » (esposte nel citato precedente, alla cui motivazione si opera adesiva relatio , anche ai sensi dell’art. 118, primo comma 1, ultimo inciso, disp. att. cod. proc. civ) inducono alla riportata conclusione, funditus giustificata dal rilievo che l’esito RAGIONE_SOCIALE opposizioni esecutive « senza distinzioni di sorta » non è mai « indifferente » per il terzo pignorato, in ragione degli obblighi che egli è tenuto ad assolvere (quale ausiliario di giustizia) nell’espropriazion e presso terzi.
A tale regula iuris (espressamente ribadita in plurime occasioni: tra le tante, Cass. 27/09/2021, n. 26114; Cass. 02/12/2021, n. 37929; Cass. 14/12/2021, n. 39973; Cass. 29/12/2021, n. 41932; Cass. 08/03/2022, n. 7577; Cass. 26/07/2022, n. 23348; Cass. 10/11/2023, n. 31391; Cass. 07/11/2024, n. 28757; Cass. 23/08/2025, n. 23764) va data continuità, la stessa trovando applicazione anche in ordine ad opposizioni incidentali ad espropriazioni di crediti a mezzo ruolo (Cass. 19/05/2022, n. 16236; Cass. 30/12/2023, n. 36568).
2.2. Orbene, non vi è prova che al presente giudizio avente ad oggetto opposizione avverso espropriazioni presso terzi intraprese nelle forme speciali di cui all’art. 72 -bis del d.P.R. n. 602 del 1973 -abbiano partecipato , nell’unico grado di merito svolto, i terzi pignorati, RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, invece ritualmente evocati (e non costituiti) nel presente giudizio di legittimità.
Nella sentenza impugnata (tanto nell ‘ epigrafe, quanto nella parte narrativa e motiva) manca qualsivoglia riferimento al coinvolgimento dei menzionati terzi nella controversia oppositiva; dagli atti allegati al fascicolo del presente grado, poi, non è dato riscontrare la evocazione
r.g. n. 13732/2019 Cons. est. NOME AVV_NOTAIO
dei medesimi terzi nell ‘ unico grado di merito della lite (non si rinviene infatti notificazione agli stessi del ricorso in opposizione oppure anche della citazione introduttiva della fase di merito dell ‘ opposizione).
2.3. E la non integrità del contraddittorio per pretermissione di un litisconsorte necessario è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed anche per la prima volta in sede di legittimità: essa importa, a mente degli articoli 383, terzo comma, e 354 del codice di rito, l ‘ annullamento della pronuncia emessa e la cassazione con rinvio al giudice di prime cure onde procedere alla nuova trattazione della controversia a contraddittorio pieno ed integro (così già la remota Cass. 19/10/1963, n. 2786; conformi, in seguito, Cass. 26/07/2013, n. 18127; Cass. 17/10/2013, n. 23572; Cass. 19/02/2019, n. 4763; Cass. 23/10/2020, n. 23315; Cass. 22/02/2021, n. 4665).
La gravata sentenza va pertanto cassata con rinvio al Tribunale di Foggia, quale giudice di unico grado, in persona di diverso magistrato, affinché esamini nuovamente l ‘ opposizione, stavolta nel contraddittorio anche con i soggetti già illegittimamente pretermessi.
2.4. Il rilievo esime dalla delibazione RAGIONE_SOCIALE questioni poste dalla parte ricorrente, che andranno valutate dal giudice del rinvio al lume dei princìpi, consolidati nella giurisprudenza di nomofilachia, secondo cui in tema di controversie su atti della riscossione coattiva (quale l’ordine di pagamento diretto) per il soddisfo di entrate tributarie:
(i) l ‘ opposizione agli atti esecutivi avverso l ‘ atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e va proposta davanti al giudice tributario (Cass., Sez. U, 05/06/2017, nn. 13913 e 13916; conformi, ex multis , Cass., Sez. U, 23/10/2018, n. 24965; Cass. 10/12/2019, n. 32203);
(ii) l’opposizione con cui si sollevino doglianze circa la legittimità formale dell ‘ atto di pignoramento come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici),
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cioè a dire per vizi suoi propri, è devoluta alla cognizione del giudice ordinario (tra le tante, Cass., Sez. U, 14/04/2020, n. 7822);
(iii) circa le contestazioni sul diritto a procedere esecutivamente, a seguito della declaratoria di parziale incostituzionalità dell’art. 57, primo comma, lett. a) del d.P.R. n. 602 del 1973 pronunciata da Corte cost. 31/05/2018, n. 114, alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notifica della cartella esattoriale o dell ‘ intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell’atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici, mentre alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa successivi all ‘ epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell ‘ intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all ‘ atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell ‘ intimazione (diffusamente, ancora Cass., Sez. U, n. 7822 del 2020, citata supra ; conformi Cass., Sez. U, 28/07/2021, n. 21642; Cass., Sez. U, 18/10/2022, n. 30666; Cass., Sez. U, 15/03/2022, n. 8465; Cass., Sez. U, 25/05/2022, n. 16986).
Al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese dell ‘ intero giudizio, ivi incluse quelle del presente grado.
P. Q. M.
Decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata ai sensi dell ‘ art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., con rinvio al Tribunale di Foggia, quale giudice di unico grado, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il giorno 11 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME
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