Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2810 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2810 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15327/2022 R.G.
proposto da
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO, con domicilio digitale all’indirizzo di posta elettronica certificata EMAIL
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digital e all’indirizzo di posta elettronica certificata EMAIL
– controricorrente –
e contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘AVV_NOTAIO, con domicilio digital e all’indirizzo di posta elettronica certificata EMAIL
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 718 della CORTE D ‘ APPELLO di FIRENZE, depositata il 14/4/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/1/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
–NOME COGNOME, ricevuta dall’agente della riscossione RAGIONE_SOCIALE (oggi, RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE) la notifica di un pignoramento di crediti presso terzi -e, segnatamente, presso la Banca di Credito Cooperativo di Pitigliano -proponeva opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi, affermando la mancata o invalida notificazione della cartella di pagamento, recante crediti della Provincia di Grosseto (ente impositore);
-il processo di merito -nel corso del quale si svolgeva anche un giudizio di querela di falso (riguardante la cartolina di notifica della cartella) -si concludeva, in primo grado, con la sentenza n. 187 del 15/03/2019, con cui il Tribunale di Grosseto acco glieva l’opposizione, dichiarava la nullità del pignoramento, condannava l’agente della riscossione a restituire le somme già versate all’ente impositore e dichiarava il difetto di legittimazione passiva della Provincia di Grosseto (chiamata in causa da RAGIONE_SOCIALE);
-la predetta decisione era fatta oggetto di impugnazione da parte di RAGIONE_SOCIALE;
-l a Corte d’appello di Firenze, con la sentenza n. 718 del 14/04/2022, in riforma della pronuncia di primo grado, respingeva l’opposizione e condannava NOME COGNOME alle spese del giudizio;
-avverso tale decisione NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi;
-resistevano con controricorso la Provincia di Grosseto e RAGIONE_SOCIALE;
-il ricorrente depositava memoria;
-all ‘ esito della camera di consiglio del 22/1/2024, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
-è superfluo illustrare i motivi d’impugnazione, in quanto i gradi di merito della presente controversia risultano inficiati da una nullità processuale che è indispensabile in questa sede rilevare ex officio ;
-infatti, il contraddittorio non risulta integro ab origine , perché il terzo pignorato, Banca di Credito Cooperativo di Pitigliano, non ha mai preso parte al processo, mentre «In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato» (così, ex multis , Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18/05/2021, Rv. 661412-01, la quale ha esteso il principio, già pacifico da tempo immemorabile quanto al debitore diretto, anche al terzo debitor debitoris ; al menzionato principio di diritto risultano successivamente conformi numerosi precedenti: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26114 del 27/09/2021, Cass., Sez. 6-3; Ordinanza n. 37929 del 02/12/2021; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 39973 del 14/12/2021, Rv. 663189-01; con specifico riferimento alla riscossione coattiva di crediti a mezzo ruolo ai sensi dell’art. 72 -bis d.P.R. n. 602 del 1973, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 16236 del 19/05/2022, Rv. 665106-01; con riguardo al giudizio di reclamo avverso la dichiarazione di estinzione del processo esecutivo, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 32445 del 03/11/2022, Rv. 66611201; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9000 del 21/03/2022; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 36318 del 28/12/2023).
-il principio, poi, trova ulteriore conferma nel provvedimento del Presidente Aggiunto di questa Corte che, in data 28-29/11/2023, ha -con ampia ed articolata motivazione -rigettato un’istanza di parte di assegnazione della questione alle Sezioni Unite, fondata sulla pretesa sussistenza di un contrasto, osservando che l’esposto orientamento, dopo
la statuizione di Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18/05/2021, Rv. 661412-01, è stato «applicato, in maniera ferma e costante, dalla successiva giurisprudenza della Corte, assumendo i connotati dell’indirizzo consolidato»;
-la non integrità del contraddittorio derivante dalla pretermissione del terzo pignorato comporta la cassazione della sentenza impugnata (che aveva già sostituito la pronuncia di primo grado), con rinvio, ex artt. 383, comma 3, e 354, cod. proc. civ., al Tribunale di Grosseto (in persona di diverso giudice);
-si rimette al giudice del rinvio la regolazione RAGIONE_SOCIALE spese, anche del presente giudizio di legittimità, in considerazione di quello che sarà l’esito finale della lite, a contraddittorio reintegrato;
p. q. m.
la Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Grosseto, in persona di diverso giudice, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,