Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28306 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28306 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/10/2023
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 4071/22 proposto da:
-) COGNOME NOME , elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC del proprio difensore, difesa dall’AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
-) COGNOME NOME , elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania 28 ot tobre 2021 n. 2085;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 settembre 2021 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, essendo munito di titolo esecutivo giudiziale, iniziò l’esecuzi one forzata nei confronti di NOME COGNOME, nelle forme del pignoramento di crediti.
A tal fine pignorò i crediti di NOME COGNOME nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE.
Il Giudice dell’esecuzione quantificò in euro 5.170,77 il credito di NOME COGNOME e gli assegnò il corrispondente importo.
NOME COGNOME propose opposizione sia all’esecuzione, sia all’ordinanza di assegnazione.
Oggetto : pignoramento presso terzi – integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato – necessità.
Il Tribunale di Catania con sentenza 15.10.2020 dichiarò inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi e rigettò quella all’esecuzione.
Accolse invece la domanda riconvenzionale proposta da NOME COGNOME.
La sentenza fu appellata dalla soccombente.
Con sentenza 4.11.2021 n. 2085 la Corte d’appello di Catania accolse parzialmente il gravame e dichiarò la nullità del precetto ‘ per la parte eccedente la somma di euro 3.303,99’.
La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da NOME COGNOME.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
E’ supe rfluo dar conto dei motivi di ricorso, in quanto nel presente giudizio è stato pretermesso un litisconsorte necessario, il che comporta ex se la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice di primo grado.
Il presente giudizio, infatti, ha ad oggetto una opposizione all’esecuzione iniziata nelle forme dell’espropriazione di crediti.
È principio ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che nei giudizi di opposizione all’esecuzione ed agli at ti esecutivi, proposti nel corso di una espropriazione di crediti, sia litisconsorte necessario il terzo pignorato ( ex permultis , Sez. 3, Sentenza n. 18422 del 8.6.2022; Sez. 3, Ordinanza n. 18333 del 7.6.2022; Sez. 3, Sentenza n. 18113 del 6.6.2022; Sez. 3, Ordinanza n. 39973 del 14/12/2021; Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18/05/2021).
Nel presente caso il terzo pignorato non risulta avere partecipato al giudizio di merito: tale omissione è causa di nullità dell’intero giudizio, e comporta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice di primo grado.
A questi spetterà valutare ex novo il merito dell’opposizione e la domanda riconvenzionale in essa formulata dal creditore opposto.
Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.
Per questi motivi
la Corte di cassazione:
(-) decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Catania, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile